Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.13 assistenza scolastica |
Data: | 11/12/1998 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale ADISU). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie). |
Art. 4. (Estensione della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 "Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 25"). |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.13.31 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 54.
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale.
(B.U. 30 dicembre 1998, n. 36 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
2. [1].
3. [2].
4. [3].
5. [4].
6. [5].
7. [6].
8. [7].
9. La tabella A) allegata alla legge è soppressa.
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale ADISU).
1. Il personale del ruolo IDISU è definitivamente assegnato all'ADISU presso la quale risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale del ruolo IDISU che risulta messo a disposizione degli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso nel ruolo del personale degli uffici regionali nel limite del numero dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica rivestita, calcolato escludendo i posti riservati ai concorsi interni, ai sensi della
3. Il personale di cui al comma 2, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ADISU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delibera la propria pianta organica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
2. Le piante organiche di cui al comma 1 sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30 della
Art. 4. (Estensione della
1. Per la copertura dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della
a) titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso;
b) anzianità di servizio di almeno diciotto mesi nella sesta qualifica;
c) anzianità complessiva di servizio di almeno sette anni.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dalla presente legge, per il 1998, si provvede, con i fondi iscritti ai capitoli 14101, 14104, 14106, 14123, 14201, 14202 e 14204.
2. Per il 1999 e seguenti, gli oneri relativi alle competenze fisse e accessorie del personale delle ADISU, fanno carico allo stanziamento iscritto al capitolo 44116 che assume la seguente denominazione: "Finanziamento delle ADISU e delle convenzioni con le università per l'attuazione degli interventi per il diritto agli studi universitari (articolo 2, comma 5, lettera d), articolo 25, comma 1, lettera b) della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Modifica la lettera f) del comma 2, art. 19 della
[2] Modifica il comma 1, art. 24 della
[3] Modifica la lettera b) del comma 2, art. 29 della
[4] Modifica il comma 3 bis, art. 29 della
[5] Modifica l'art. 31, comma 1 della
[6] Modifica la lettera n) del comma 1, art. 31 della
[7] Modifica il comma 3, art. 31 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della