Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 assistenza sociale |
Data: | 15/11/1993 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione di centri comunali e provinciali. |
Art. 3. Caratteristiche dei centri. |
Art. 4. Convenzioni. |
Art. 5. Gratuità. |
Art. 6. Assistenza alloggiativa. |
Art. 7. Finanziamenti. |
Art. 8. Procedure di verifica e finanziamenti. |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.8.23 - L.R. 15 novembre 1993, n. 64. [1]
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio.
(B.U. 10 dicembre 1993, n. 34).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, detta norme ed emana provvedimenti per l'istituzione, nel territorio del Lazio, di centri di accoglienza e case rifugio, capaci di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.
2. I centri ed i rifugi devono essere dotati di strutture e personale adeguato, che deve essere tutto femminile.
3. Le finalità dei centri, detti anche case, consistono nel fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono sia ospitalità che orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le azioni che esse liberamente riterranno di intraprendere.
4. Ogni centro deve garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.
Art. 2. Istituzione di centri comunali e provinciali.
1. Viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, un centro di sostegno, soccorso e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti.
2. In base alle richieste pervenute i comuni, i consorzi o le province, decidono dove sia possibile la localizzazione del centro per il proprio territorio.
3. Il centro può essere comprensivo o collegato a un rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.
4. Le sedi dei centri possono essere di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.
5. Per quanto riguarda i comuni superiori ai 100 mila abitanti ed in particolare il comune di Roma, può essere prevista l'apertura di più centri sul territorio comunale.
Art. 3. Caratteristiche dei centri.
1. Ogni centro viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e quindi adeguatamente pubblicizzati.
2. Il centralino telefonico è in funzione nel corso dell'intera giornata.
3. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedaliero, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio, anche attraverso protocolli, da definire successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti, predispongono progetti di formazione ed organizzano corsi per le operatrici del centro e per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza.
Art. 4. Convenzioni.
1. Le singole strutture di accoglienza e residenza che fanno riferimento alla presente legge sono istituite con deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi, delle province.
2. I centri sono gestiti attraverso convenzioni con enti o associazioni che abbiano tra loro scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti.
3. Ogni centro è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
Art. 5. Gratuità.
1. Gli interventi del centro e la permanenza nel rifugio per le donne, con eventuali figli minori, sono gratuiti almeno fino a novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Sono a carico delle singole ospiti per i tempi e per l'importo definiti dalle convenzioni stipulate dai singoli comuni e province con i centri stessi.
Art. 6. Assistenza alloggiativa.
1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, dalle operatrici del centro antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.
2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 19 della
Art. 7. Finanziamenti.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 250 milioni mediante istituzione del capitolo di bilancio n. 42161 avente per oggetto: «Istituzione di centri antiviolenza quali servizi di solidarietà e sostegno alle vittime di percosse, maltrattamenti, abusi e violenze carnali, di stupri».
2. Alla copertura finanziaria si fa fronte con la somma di pari importo accontonata al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione per l'esercizio 1993.
3. Alla quantificazione e copertura dell'onere per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi regionali di bilancio.
Art. 8. Procedure di verifica e finanziamenti.
1. Ogni anno le province ed i comuni interessati devono presentare all'assessorato ai servizi sociali ed al Consiglio regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei centri.
2. Le province, su indicazione anche dei comuni interessati, inoltrano richieste di contributo al competente assessorato regionale per dare attuazione alle finalità della presente legge entro i termini fissati dalla normativa regionale.
3. I fondi stanziati dalla Regione ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 debbono essere ripartiti tra le province richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di ciascun anno; le province erogano ai centri interessati le risorse agli stessi assegnate entro i successivi sessanta giorni.
4. I centri beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alle province di appartenenza le spese sostenute a fronte delle somme erogate entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello nel quale è stato concesso il contributo.
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 11 della