§ 5.3.15 - L.R. 14 giugno 1980, n. 58. - Norme per la disciplina della
contabilità delle unità sanitarie locali e per l'utilizzazione del patrimonio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:14/06/1980
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale). La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito [...]
Art. 2.  (Collegamento con la programmazione sanitaria regionale). Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della programmazione, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale [...]
Art. 3.  (Collegamenti con la contabilità degli enti locali). Le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte [...]
Art. 4.  (Forme di partecipazione). Nel regolamento relativo alla disciplina delle forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 5.  (Collegamento con la disciplina di finanziamento). Nella legge regionale con la quale verranno stabilite le modalità di finanziamento delle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 51 della [...]
Art. 6.  (Natura, validità ed aggiornamento del bilancio pluriennale). Le unità sanitarie locali adottano, ogni anno, il bilancio pluriennale elaborato in termini di competenza che, in attuazione del piano [...]
Art. 7.  (Struttura del bilancio pluriennale). Il bilancio pluriennale è composto da un quadro delle entrate, da un quadro delle spese e da un quadro generale riassuntivo.
Art. 8.  (Equilibrio del bilancio pluriennale). Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.
Art. 9.  (Esercizio finanziario). L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione, consultati i comuni interessati, delibera ogni anno entro il 30 settembre il bilancio [...]
Art. 10.  (Universalità ed integrità del bilancio). Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.
Art. 11.  (Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione). Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente articolo 6 è costituito dallo [...]
Art. 12.  (Previsioni delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario). Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 della presente legge.
Art. 13.  (Previsione di cassa). Le previsioni di cassa, nel bilancio annuale comprendono:
Art. 14.  (Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa). Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza
Art. 15.  (Classificazione delle entrate e delle spese). Le entrate e le spese della unità sanitaria locale sono ripartite in titoli, categorie e capitoli.
Art. 16.  (Contabilità speciali). Le unità sanitarie locali possono istituire contabilità speciali per eventuali e specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal piano sanitario [...]
Art. 17.  (Allegati al bilancio di previsione). Al bilancio di previsione annuale sono allegati:
Art. 18.  (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio). L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di quattro mesi durante i quali sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno [...]
Art. 19.  (Assestamento e variazioni del bilancio). Entro il 30 giugno le unità sanitarie locali adottano, mediante deliberazione dell'assemblea generale, un assestamento del bilancio con cui si provvede
Art. 20.  (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme [...]
Art. 21.  (Fondo di riserva del bilancio di cassa). Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso [...]
Art. 22.  (Fasi dell'entrata). Le fasi delle entrate previste in bilancio sono:
Art. 23.  (Accertamento delle entrate). L'entrata è accertata quando vengono individuati il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità come competenza [...]
Art. 24.  (Riscossione ed incasso delle entrate). La riscossione delle entrate deve essere effettuata per mezzo della tesoreria.
Art. 25.  (Contenuto e forme degli ordinativi di in cassa). Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine [...]
Art. 26.  (Limitazioni alla riscossione delle entrate). Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria, non debbono essere più riscossi [...]
Art. 27.  (Versamento delle entrate). Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.
Art. 28.  (Fasi della spesa). Le fasi delle spese previste in bilancio sono:
Art. 29.  (Impegni di spesa). Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni assumono gli impegni di spesa nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Art. 30.  (Registrazione degli impegni). Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al servizio competente al fine di [...]
Art. 31.  (Liquidazione delle spese). La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a [...]
Art. 32.  (Pagamento delle spese). Il competente organo dell'unità sanitaria locale dispone i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso con separata scritturazione a seconda che [...]
Art. 33.  (Contenuto e forma dei mandati di pagamento). I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscono al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e [...]
Art. 34.  (Estinzione dei titoli di pagamento). La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle disposizioni [...]
Art. 35.  (Commutazione dei titoli di spesa). I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati [...]
Art. 36.  (Limitazione del pagamento dei titoli di spesa). I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per [...]
Art. 37.  (Funzionari delegati). Per le spese riguardanti particolari servizi, il comitato di gestione, allorché ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile [...]
Art. 38.  (Rendicontazione da parte dei funzionari delegati). Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate, corredate dei documenti giustificativi delle spese, semestralmente e a [...]
Art. 39.  (Spese di economato). Sono considerate spese di economato le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e le [...]
Art. 40.  (Residui attivi). Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.
Art. 41.  (Residui passivi). Le somme impegnate a norma dell'articolo 29 e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.
Art. 42.  (Conservazione dei residui passivi - Perenzione amministrativa). La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. [...]
Art. 43.  (Separazione del conta dei residui da quello della competenza
Art. 44.  (Rendiconto generale). I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, che viene predisposto dal comitato di gestione entro il trenta aprile [...]
Art. 45.  (Conto finanziario). Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
Art. 46.  Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c) dell'articolo 11 della legge [...]
Art. 47.  (Conto del patrimonio). Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
Art. 48.  (Libri e registri obbligatori). Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:
Art. 49.  (Oggetto e finalità dei controlli). Il controllo di gestione delle unità sanitarie locali viene esercitato per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge ed in particolare per:
Art. 50.  (Verifiche periodiche di cassa). I comuni singoli o associati e le comunità montane interessate curano l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno trimestrale, al fine di [...]
Art. 51.  (Rendiconti trimestrali di cassa e di competenza). Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa entro il termine perentorio di trenta [...]
Art. 52.  (Provvedimenti per riportare in equilibrio in conto di gestione). Qualora le verifiche periodiche di cassa o l'analisi dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali, ovvero le osservazioni [...]
Art. 53.  (Contabilità dei costi). Le unità sanitarie locali dovranno istituire apposita contabilità dei costi riferita a singoli centri di costo ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa [...]
Art. 54.  (Contabilità di magazzino). Nell'ambito del sistema delle contabilità dei costi di cui al precedente articolo le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino, [...]
Art. 55.  (Affidamento servizio tesoreria). Le unità sanitarie locali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375
Art. 56.  (Norme generali). I contratti delle unità sanitarie locali devono essere effettuati secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma [...]
Art. 57.  (Forme collaborative). Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:
Art. 58.  (Pretrattativa regionale d'acquisto). La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un efficace informazione, un corretto indirizzo economico e tecnico [...]
Art. 59.  (Deliberazione a contrattare). La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso, nonché [...]
Art. 60.  (Asta pubblica). L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'unità sanitaria locale.
Art. 61.  (Licitazione privata). La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e [...]
Art. 62.  (Svolgimento delle gare). Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
Art. 63.  (Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata). Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
Art. 64.  E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte [...]
Art. 65.  (Trattativa privata). Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
Art. 66.  (Stipulazione dei contratti). Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, [...]
Art. 67.  (Collaudo dei lavori e delle forniture). Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
Art. 68.  (Cauzione). A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Art. 69.  (Penalità). Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.
Art. 70.  (Revisione prezzi). La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Art. 71.  (Condizioni e clausole contrattuali). I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può [...]
Art. 72.  (Servizi eseguiti in economia). I servizi che possono essere eseguiti in economia saranno individuati nel regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 56 nel quale dovranno essere [...]
Art. 73.  (Modalità di pagamento). I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni decorrenti dalla data del collaudo, ovvero dall'attestazione [...]
Art. 74.  (Classificazione beni). Agli effetti della presente legge i beni mobili ed immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:
Art. 75.  (Assunzione in carica dei beni immobili destinati alle unità sanitarie locali). I beni immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono assunti in carico nell'inventario del comune nel [...]
Art. 76.  (Assunzione in carica dei beni mobili destinati alle unità sanitarie locali). I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 74 destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, [...]
Art. 77.  (Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali). La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 74 spetta [...]
Art. 78.  (Beni da reddito e beni culturali e artistico-monumentali). I comuni provvedono direttamente alla gestione dei beni mobili ed immobili di cui alla lettera b) del precedente articolo 74, fermo [...]
Art. 79.  (Acquisto ed alienazione di beni immobili). Con separato provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità per l'acquisto, l'alienazione e trasformazione di beni immobili di cui alle [...]
Art. 80.  (Gestione del patrimonio destinato alle unità sanitarie locali). Per quanto non previsto dalle disposizioni del titolo VII della presente legge si applicano, ove possibile, le norme della legge e [...]
Art. 81.  (Responsabilità per spese in eccedenza alla quota di dotazione). Gli amministratori e i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese [...]
Art. 82.  (Responsabilità dei componenti del comitato di gestione). I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a [...]
Art. 83.  (Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali). I dipendenti delle unità sanitarie locali, responsabili dei competenti servizi amministrativi, rispondono personalmente ed in solido con [...]
Art. 84.  (Responsabilità per danni). Gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità sanitarie locali da violazione di obblighi inerenti le [...]
Art. 85.  (Esonero da responsabilità). I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano [...]
Art. 86.  (Rinvio alle norme di contabilità generale). Per quanto altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le [...]
Art. 87.  (Norma transitoria). Le unità sanitarie locali adottano il primo bilancio annuale e pluriennale secondo la normativa prevista dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1981.


§ 5.3.15 - L.R. 14 giugno 1980, n. 58. - Norme per la disciplina della

contabilità delle unità sanitarie locali e per l'utilizzazione del patrimonio.

(B.U. 10 luglio 1980, n. 19).

 

Art. 1. (Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale). La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 anche al fine di collaborare alla corretta impostazione della politica sanitaria nazionale, in vista della necessità di assicurare la corrispondenza tra i costi dei servizi sanitari ed i relativi benefici e di attuare il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio sanitario.

 

     Art. 2. (Collegamento con la programmazione sanitaria regionale). Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della programmazione, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario regionale e sono predisposti in modo da garantire il collegamento con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione della Regione.

 

     Art. 3. (Collegamenti con la contabilità degli enti locali). Le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi deliberati dalle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono.

     Gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità.

 

     Art. 4. (Forme di partecipazione). Nel regolamento relativo alla disciplina delle forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1], dovranno essere indicate le modalità e le procedure per consentire agli organi di partecipazione e consultazione di pronunciarsi in ordine ai contenuti del bilancio annuale e pluriennale nonché del rendiconto annuale.

 

     Art. 5. (Collegamento con la disciplina di finanziamento). Nella legge regionale con la quale verranno stabilite le modalità di finanziamento delle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 saranno stabilite le norme per assicurare il collegamento tra la programmazione socio-sanitaria regionale ed i bilanci annuali e pluriennali delle unità sanitarie locali.

 

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 6. (Natura, validità ed aggiornamento del bilancio pluriennale). Le unità sanitarie locali adottano, ogni anno, il bilancio pluriennale elaborato in termini di competenza che, in attuazione del piano sanitario regionale, costituisce il quadro delle risorse che si prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

     In particolare, il bilancio pluriennale costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse in riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza.

     Il bilancio pluriennale si riferisce al periodo di durata del piano sanitario regionale ed è aggiornato ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce un allegato.

     Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale.

     Il bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate né ad effettuare le spese in esso contemplate.

 

     Art. 7. (Struttura del bilancio pluriennale). Il bilancio pluriennale è composto da un quadro delle entrate, da un quadro delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

     Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

     Le spese devono essere riclassificate, in appositi allegati, per funzioni e per programmi.

 

     Art. 8. (Equilibrio del bilancio pluriennale). Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.

     Le entrate debbono altresì pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

 

Titolo III

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

 

Capo I

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

 

     Art. 9. (Esercizio finanziario). L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione, consultati i comuni interessati, delibera ogni anno entro il 30 settembre il bilancio annuale di previsione, riferito all'esercizio successivo, formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

     Art. 10. (Universalità ed integrità del bilancio). Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

     Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     Parimenti tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle entrate correlative.

 

     Art. 11. (Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione). Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente articolo 6 è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

     Al bilancio è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni sia per l'entrata che per la spesa.

     Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

     Le previsioni di spesa di cui ai punti n. 2) e n. 3) del terzo comma del presente articolo costituiscono il limite rispettivamente di impegno e di pagamento.

     Tra le previsioni di cui al punto n. 2) del terzo comma è iscritto l'ammontare dell'eventuale saldo finanziario positivo, o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

     Tra le entrate di cui al punto n. 3) del terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

 

     Art. 12. (Previsioni delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario). Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 della presente legge.

     Nelle previsioni di spesa debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

     Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale di ciascun esercizio è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.

 

     Art. 13. (Previsione di cassa). Le previsioni di cassa, nel bilancio annuale comprendono:

     a) per l'entrata, la presunta giacenza iniziale di cassa e per ciascun capitolo il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza;

     b) per la spesa, il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza, nonché l'ammontare previsto della giacenza di cassa alla fine dell'esercizio.

 

     Art. 14. (Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa). Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza [1].

     Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede l'incasso, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 15. (Classificazione delle entrate e delle spese). Le entrate e le spese della unità sanitaria locale sono ripartite in titoli, categorie e capitoli.

     I titoli si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e secondo il loro oggetto in capitoli, che costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate e delle spese.

     Il bilancio contiene per l'entrata e per la spesa un riepilogo generale dei titoli e delle categorie.

     Le entrate e le spese si articolano nei seguenti titoli:

 

Entrata

Titolo I   - entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della

Regione, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

Titolo II  - entrate varie.

Titolo III - entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

Titolo IV  - entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Titolo V   - entrate per partite di giro.

 

Spesa

Titolo I   - spese correnti.

Titolo II  - spese in conto capitale.

Titolo III - spese per il rimborso di prestiti.

Titolo IV  - spese per partite di giro.

 

     La ripartizione delle entrate e delle spese, nell'ambito di ciascun titolo, in categorie ed in capitoli è effettuata in conformità, rispettivamente, dell'allegato D e dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 [2].

     Per la redazione del bilancio le unità sanitarie locali devono attenersi alle modalità indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 [2].

 

     Art. 16. (Contabilità speciali). Le unità sanitarie locali possono istituire contabilità speciali per eventuali e specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal piano sanitario regionale.

     In particolare la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della unità sanitaria locale competente per territorio.

     «Alle contabilità speciali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 [2].

 

     Art. 17. (Allegati al bilancio di previsione). Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

     1) il bilancio pluriennale;

     2) il prospetto di riclassificazione della spesa per funzioni;

     3) il prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

     4) la relazione al bilancio.

     Il prospetto di cui al punto 2) del precedente comma è predisposto in conformità agli allegati F e G del decreto del presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 [3]. Il prospetto di cui al punto 3) del precedente comma è predisposto sulla base dei contenuti dei documenti programmatici regionali in materia socio-sanitaria [3].

 

     Art. 18. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio). L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di quattro mesi durante i quali sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno ed il pagamento delle spese in ragione di un dodicesimo dello stanziamento finale previsto da ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili o nel caso di spese dovute per legge o per contratto divenuto esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

     Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata approvata dalla assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e fino a quando la deliberazione stessa non sia divenuta esecutiva, la unità sanitaria locale è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

     Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata dall'organo di controllo a norma degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'unità sanitaria locale stessa è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio, limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio ovvero - nel caso in cui il rinvio investa l'intero bilancio - limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

 

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

     Art. 19. (Assestamento e variazioni del bilancio). Entro il 30 giugno le unità sanitarie locali adottano, mediante deliberazione dell'assemblea generale, un assestamento del bilancio con cui si provvede

all'aggiornamento degli elementi di cui al terzo comma punto n. 1) e al quinto e sesto comma dell'articolo 11 nonché alle variazioni che si ritengono opportune fermo restando il vincolo di destinazione degli oneri per il personale.

     In sede di assestamento del bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in misura proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni singoli o associati o delle comunità montane e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano socio-sanitario regionale.

     Qualora il saldo finanziario si presenti in passivo, nonostante i provvedimenti adottati dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane nel corso dell'anno ai sensi del successivo articolo 52 o nonostante gli interventi della Regione previsti dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il disavanzo è coperto nell'esercizio di approvazione del rendiconto, con finanziamenti aggiuntivi degli enti locali di appartenenza della unità sanitaria locale che comunque devono garantire l'equilibrio del bilancio del rispettivo servizio.

     Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

     E' comunque fatto divieto di deliberare trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli in conto capitale.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di urgenza e necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

     Le modalità di iscrizione nonché l'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo saranno stabilite con la legge regionale mediante la quale verrà disciplinata la ripartizione tra le unità sanitarie locali delle quote assegnate alla Regione per il finanziamento del servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 21. (Fondo di riserva del bilancio di cassa). Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti determinati in sede di previsione iniziale.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.

     L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore alla differenza tra residui passivi e previsioni di competenza, da un lato, e previsioni di cassa, dall'altro. Il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non può eccedere le previsioni dei punti 1) e 2) del terzo comma del precedente articolo 11 nel rispetto del principio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14.

 

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

 

     Art. 22. (Fasi dell'entrata). Le fasi delle entrate previste in bilancio sono:

     a) l'accertamento;

     b) la riscossione;

     c) il versamento.

     Le tre fasi possono essere anche contestuali.

 

     Art. 23. (Accertamento delle entrate). L'entrata è accertata quando vengono individuati il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità come competenza dell'esercizio l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

     Le entrate concernenti poste compensative della spesa accertate in corrispondenza alla assunzione del relativo impegno di spesa.

 

     Art. 24. (Riscossione ed incasso delle entrate). La riscossione delle entrate deve essere effettuata per mezzo della tesoreria.

     La riscossione di entrate per mezzo di dipendenti all'uopo designati può essere effettuata nei casi, nei modi e nelle forme espressamente indicati con apposito provvedimento adottato dal comitato di gestione della unità sanitaria locale.

     La riscossione di cui al precedente comma è fatta, per conto delle unità sanitarie locali, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

     Nessun titolo di credito verso le unità sanitarie locali può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

     La riscossione delle entrate eseguita direttamente dalla tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati a norma del secondo comma del presente articolo si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal competente organo dell'unità sanitaria locale e controfirmati dal funzionario responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 25. (Contenuto e forme degli ordinativi di in cassa). Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

     b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

     c) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originale o variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

     d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

     e) la causa del versamento;

     f) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

     g) la data di emissione.

 

     Art. 26. (Limitazioni alla riscossione delle entrate). Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria, non debbono essere più riscossi e sono restituiti al competente servizio dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

     Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

     Per le entrate rimaste in sospeso si provvede alla emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto dei residui.

 

     Art. 27. (Versamento delle entrate). Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

     La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al competente servizio dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 28. (Fasi della spesa). Le fasi delle spese previste in bilancio sono:

     a) l'impegno;

     b) la liquidazione;

     c) l'ordinazione e il pagamento.

     Le tre fasi possono essere anche contestuali.

 

     Art. 29. (Impegni di spesa). Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni assumono gli impegni di spesa nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalle unità sanitarie locali, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     La registrazione degli impegni di spesa riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento già di massima autorizzate, può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

 

     Art. 30. (Registrazione degli impegni). Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al servizio competente al fine di registrare la prenotazione del relativo impegno.

     Prima di eseguire la registrazione, il competente servizio verifica la legittimità della spesa, la esatta imputazione al capitolo di bilancio e all'esercizio nonché l'esistenza della disponibilità sul capitolo stesso.

     Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese, a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale non possono essere presentate all'organo competente per l'adozione se non recano gli estremi di registrazione della prenotazione dell'impegno a norma del precedente primo comma.

     Divenuti esecutivi i provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio, le prenotazioni di impegno vengono trasformate in registrazioni definitive di impegno; nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di annullamento dei provvedimenti stessi, ne deve essere immediatamente data comunicazione al servizio competente per la cancellazione della registrazione.

     Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto.

 

     Art. 31. (Liquidazione delle spese). La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo o la attestazione di regolare esecuzione.

     Alla liquidazione delle spese provvede il competente organo dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 32. (Pagamento delle spese). Il competente organo dell'unità sanitaria locale dispone i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso con separata scritturazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

     Il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria.

     Nei casi e con le modalità previste al successivo articolo 37 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte apposite aperture di credito.

     Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti delle unità sanitarie locali con i quali sono assunti i relativi impegni se tali provvedimenti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili a norma della legislazione vigente.

 

     Art. 33. (Contenuto e forma dei mandati di pagamento). I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscono al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

     b) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio;

     c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, la previsione originale o variata, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

     d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

     e) la modalità di pagamento del mandato con gli eventuali estremi dei conti correnti postali o bancari, sui quali, a richiesta del creditore, vengono accreditate le somme;

     f) l'oggetto della spesa;

     g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

     h) l'indicazione dei documenti giustificativi allegati;

     i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

     l) la data dell'emissione.

     I mandati di pagamento sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato nonché dai funzionari responsabili individuati dagli organi di gestione dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 34. (Estinzione dei titoli di pagamento). La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Ai fini del calcolo della valuta, il titolo di pagamento si intende estinto alla data dell'effettiva corresponsione delle somme ai beneficiari.

     Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

     La tesoreria è tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte e quote di ammortamento mutui.

     In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio amministrativo competente la emissione del relativo mandato.

 

     Art. 35. (Commutazione dei titoli di spesa). I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore con spese a carico del medesimo.

     I titoli di spesa di cui al precedente comma, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

     La dichiarazione di commutazione che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione con apposizione del timbro del tesoriere.

 

     Art. 36. (Limitazione del pagamento dei titoli di spesa). I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stato possibile, per cause di forza maggiore, disporre la commutazione di cui all'articolo precedente, debbono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

     I mandati di pagamento di cui al precedente comma totalmente inestinti sono annullati, quelli rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

     Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo, con imputazione al conto dei residui, sempreché non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa a norma delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 37. (Funzionari delegati). Per le spese riguardanti particolari servizi, il comitato di gestione, allorché ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso mediante provvedimento motivato ad una apertura di credito a favore di un dipendente dell'unità sanitaria locale che assume, pertanto, la figura di funzionario delegato, perché provveda, in relazione alle specifiche esigenze individuate dai servizi competenti, al pagamento delle spese necessarie con l'obbligo della resa del conto.

     I fondi occorrenti ai funzionari delegati sono messi, a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante aperture di credito disposte presso gli istituti bancari assuntori del servizio di tesoreria.

     Le aperture di credito sono autorizzate con imputazione al corrispondente capitolo di spesa.

     E' fatto comunque divieto di disporre aperture di credito per spese derivanti da convenzioni o da contratti nonché per il pagamento di somme per le quali siano preventivamente noti gli elementi relativi al creditore e all'ammontare della spesa.

 

     Art. 38. (Rendicontazione da parte dei funzionari delegati). Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate, corredate dei documenti giustificativi delle spese, semestralmente e a scadenze diverse fissate nel provvedimento di cui al primo comma del precedente articolo 37, oppure quando sia esaurita la apertura di credito e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario.

     Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lascia l'incarico.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalle scadenze di cui al primo comma o dal verificarsi degli eventi che comportano la cessazione dell'incarico ai sensi del comma precedente.

     La rendicontazione deve essere effettuata distintamente per capitolo e per esercizio finanziario e a ciascun rendiconto deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa a corredo dei titoli estinti contabilizzati.

     I competenti uffici dell'unità sanitaria locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione, il quale con proprio atto, lo approva.

     I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

     Art. 39. (Spese di economato). Sono considerate spese di economato le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per loro natura, devono essere effettuate in contanti o che, ricorrendo eccezionali circostanze, richiedano il pagamento immediato.

     Le spese di cui al precedente comma sono disciplinate da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità di anticipazione del fondo e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

     I dipendenti delegati alla gestione del fondo di anticipazione sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

     Art. 40. (Residui attivi). Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

     Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e versati o si siano estinti per prescrizione od altra causa.

     Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

 

     Art. 41. (Residui passivi). Le somme impegnate a norma dell'articolo 29 e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.

     Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine di cui al precedente comma costituiscono economie di spesa ed a tale concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o d'investimento non impegnate entro il 31 dicembre possono essere mantenute in bilancio solamente nell'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

 

     Art. 42. (Conservazione dei residui passivi - Perenzione amministrativa). La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine, le somme di cui al primo comma del precedente articolo costituiscono economie di spesa salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

     Per il pagamento delle somme dovute, dichiarate perente agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, per le quali è da ritenersi possibile il reclamo dei creditori, è consentita, in sede di formulazione del bilancio annuale di previsione, la iscrizione in appositi capitoli di spesa della parte corrente e di quella in conto capitale, il cui stanziamento può essere utilizzato soltanto previa deliberazione del comitato di gestione, con la quale si provvede contestualmente all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute.

 

     Art. 43. (Separazione del conta dei residui da quello della competenza

- Divieto di variazione dei residui). Il conto dei residui è tenuto

distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai

residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

     Inoltre, nelle scritture devono tenersi conti distinti dei residui attivi e di quelli passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

     In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

 

Capo IV

RENDICONTO

 

     Art. 44. (Rendiconto generale). I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, che viene predisposto dal comitato di gestione entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed approvato dall'assemblea generale non oltre il trenta giugno dello stesso anno, sentiti i comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, i quali debbono esprimere il proprio parere entro il trenta maggio dello stesso anno [4].

     Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

     Al rendiconto generale è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio o progetto dell'unità sanitaria locale in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del piano sanitario regionale.

     Il rendiconto generale e la relativa relazione illustrativa, corredati dalle eventuali osservazioni degli organi di partecipazione e consultazione delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, nonché dei pareri dei comuni interessati, espressi a norma del primo comma del presente articolo, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il 30 luglio di ciascun anno ai sensi e per gli effetti del quarto e quinto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [4].

 

     Art. 45. (Conto finanziario). Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

     2) le previsioni finali in termini di competenza;

     3) le previsioni finali in termini di cassa con specifica degli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

     4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

     7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

     8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

     9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa;

     10) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

     11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

     12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

     13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali in termini di competenza;

     3) le previsioni finali in termini di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

     8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

     9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

     11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

     12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

     13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

     Al rendiconto finanziario debbono essere allegati i prospetti di riclassificazione della spesa di cui ai punti n. 2) e n. 3) del precedente articolo 17.

     Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio si ottiene aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e quello dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti e detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e quello dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

 

     Art. 46. Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1], secondo modalità uniformi da adottare con provvedimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 47. (Conto del patrimonio). Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     Il conto del patrimonio deve inoltre dimostrare i punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella del patrimonio.

     Al conto stesso è allegato un elenco descrittivo dei beni immobiliari destinati all'unità sanitaria locale alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

 

Capo V

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

 

     Art. 48. (Libri e registri obbligatori). Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

     1) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;

     2) giornale del riscuotitore interno;

     3) protocollo fatture fornitori;

     4) partitario fornitori;

     5) inventario dei beni immobiliari destinati alla erogazione dei servizi igienico-sanitari;

     6) inventario dei beni mobili;

     7) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, locazione finanziaria dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi a quote capitale e il debito residuo alla fine di ciascun anno).

 

Titolo IV

CONTROLLI DI GESTIONE

 

     Art. 49. (Oggetto e finalità dei controlli). Il controllo di gestione delle unità sanitarie locali viene esercitato per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge ed in particolare per:

     a) il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio;

     b) la verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari.

 

     Art. 50. (Verifiche periodiche di cassa). I comuni singoli o associati e le comunità montane interessate curano l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno trimestrale, al fine di accertare eventuali disavanzi.

     Le verifiche periodiche di cassa di cui al precedente comma sono effettuate alla scadenza di ciascun bimestre dell'anno ed ogni qualvolta lo richieda il comitato di gestione oppure uno dei comuni del territorio dell'unità sanitaria locale.

     Le verifiche di cassa sono effettuate dai competenti uffici del comune a ciò designato dall'assemblea generale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Qualora l'assemblea generale non provveda entro tale termine, le verifiche sono effettuate, fino all'intervenuta designazione, dai competenti uffici del comune sede dell'unità sanitaria locale.

     Per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune o di parte di esso, le verifiche sono effettuate dai competenti uffici del comune stesso.

     Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l'effettiva materiale ricognizione delle somme e dei valori esistenti in cassa e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell'unità sanitaria locale e dell'istituto tesoriere.

     Il verbale di cui al comma precedente deve essere inviato, a cura del comune che ha effettuato la verifica, entro cinque giorni ai sindaci dei comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, al presidente della comunità montana interessata ed agli organi dell'unità sanitaria locale [5].

     Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale, i comuni sono tenuti a far pervenire le proprie osservazioni ai presidenti dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, anche in relazione agli adempimenti di cui al successivo articolo 52 [5].

 

     Art. 51. (Rendiconti trimestrali di cassa e di competenza). Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonché dell'avanzo o disavanzo di cassa, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro i termini previsti nel successivo articolo 73.

     I rendiconti trimestrali di cui al comma precedente, redatti secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale, sono approvati con deliberazione del comitato di gestione e trasmessi all'assemblea generale perché ne prenda atto, nonché alla Regione, ai comuni, alle comunità montane ed agli organismi di partecipazione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di scadenza del trimestre.

     I comuni e le comunità montane, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, sono tenuti, anche in relazione agli adempimenti di cui al successivo articolo 52, a comunicare al presidente dell'assemblea generale, al presidente del comitato di gestione ed alla Regione le proprie osservazioni in ordine all'andamento della gestione finanziaria in relazione alle risorse disponibili, nonché alla coerenza e congruità degli impegni assunti nel trimestre di riferimento, rispetto sia agli altri trimestri che agli stanziamenti del bilancio di previsione [6].

 

     Art. 52. (Provvedimenti per riportare in equilibrio in conto di gestione). Qualora le verifiche periodiche di cassa o l'analisi dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali, ovvero le osservazioni dei comuni e delle comunità montane sulle stesse verifiche e rendiconti, evidenzino il maturare di un disavanzo nella gestione di competenza dell'unità sanitaria locale, la Regione invita i comuni e le comunità montane ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'equilibrio della gestione dell'unità sanitaria locale stessa, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale. Tali provvedimenti debbono contenere l'indicazione delle iniziative specifiche finalizzate alla riduzione ed alla riqualificazione della spesa.

     Qualora entro trenta giorni dall'invito della Regione, i comuni e le comunità montane non adottino i provvedimenti di cui al comma precedente, la Regione si sostituisce agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi, secondo le modalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

     I comuni e le comunità montane debbono trasmettere alla Regione ed alle unità sanitarie locali del proprio territorio, per i successivi adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati in conformità al presente articolo.

     L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, decide entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti dei comuni e delle comunità montane, in ordine ai provvedimenti stessi ed assume le iniziative necessarie alla loro realizzazione [7].

 

     Art. 53. (Contabilità dei costi). Le unità sanitarie locali dovranno istituire apposita contabilità dei costi riferita a singoli centri di costo ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente e in conto capitale al fine di pervenire alla dimostrazione, per ogni esercizio, del costo complessivo di ciascun centro, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 49.

     Detta contabilità è tenuta secondo i criteri e con le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 54. (Contabilità di magazzino). Nell'ambito del sistema delle contabilità dei costi di cui al precedente articolo le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino, effettuando idonee rilevazioni le quali debbono indicare la quantità di beni entrati ed usciti accertata alla fine di ciascun mese dell'esercizio stesso.

     Tali rilevazioni debbono essere effettuate distintamente per categorie omogenee di beni comprendenti beni del medesimo tipo e della medesima qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente.

     Il valore da attribuirsi alla fine dell'esercizio ad ogni unità dei beni di cui ai commi precedenti viene determinata dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione nell'esercizio per la quantità complessivamente acquistata.

 

Titolo V

SERVIZIO TESORERIA

 

     Art. 55. (Affidamento servizio tesoreria). Le unità sanitarie locali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 [8] e successive modificazioni ed integrazioni, avente i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria con le aziende di credito le unità sanitarie locali dovranno attenersi ai criteri che saranno approvati con il decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633 [9] convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, numero 33 [1]0.

 

Titolo VI

CONTRATTI

 

     Art. 56. (Norme generali). I contratti delle unità sanitarie locali devono essere effettuati secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

     Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito un elenco dei fornitori, che verrà tenuto con le modalità previste nel regolamento di cui al successivo comma.

     In applicazione della normativa prevista dal presente titolo le unità sanitarie locali adottano un apposito regolamento.

     A tal fine la Regione, con deliberazione del Consiglio regionale, emana un regolamento tipo.

     E' ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

 

     Art. 57. (Forme collaborative). Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:

     a) acquisire beni o realizzare opere di comune interesse;

     b) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni di una sola di esse od appartenenti a terzi.

 

     Art. 58. (Pretrattativa regionale d'acquisto). La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un efficace informazione, un corretto indirizzo economico e tecnico merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

     In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al successivo articolo 65.

 

     Art. 59. (Deliberazione a contrattare). La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione della unità sanitaria locale salve le attribuzioni spettanti per legge all'assemblea generale.

 

     Art. 60. (Asta pubblica). L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'unità sanitaria locale.

     Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore specializzato, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale, ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

     L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 63.

 

     Art. 61. (Licitazione privata). La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completo con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

     Nella lettera di invito alla gara, dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 63 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

     L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione.

 

     Art. 62. (Svolgimento delle gare). Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

     Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione

     La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

     L'aggiudicazione non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

 

     Art. 63. (Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata). Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

     1) per i contratti dai quali derivi un'entrata, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

     2) per i contratti dai quali derivi una spesa, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 [1]1:

     a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

     ovvero

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

     Per i contratti di cui al punto n. 2), lettera a), possono essere escluse dalla gara con provvedimento motivato, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

 

     Art. 64. E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo dei lavori o delle forniture.

     Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

     L'aggiudicazione, da parte della apposita commissione, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, alla analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

 

     Art. 65. (Trattativa privata). Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

     1) quando l'asta pubblica e la licitazione privata siano andate deserte ovvero non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

     2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari;

     3) per l'affitto di locali destinati a servizi o ad uffici dell'unità sanitaria locale;

     4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari;

     5) quando l'urgenza, dovuta a circostanze non previste ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara e, comunque, limitatamente alla necessità di sopperire alle esigenze non procrastinabili;

     6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

     7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

     8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori richiedesse l'acquisto di materiali di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

     9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 30 milioni, ovvero di valore non superiore al 5 per cento dello stanziamento in termini di competenza del capitolo del bilancio di previsione cui deve essere imputata la spesa, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

     Nei casi indicati ai precedenti punti n. 1), n. 5) e n. 9) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

     Con esclusione del caso previsto al punto n. 9), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente articolo 59.

     I contratti di cui al punto n. 3) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

 

     Art. 66. (Stipulazione dei contratti). Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

     Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

     La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

     Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta può essere dichiarata decaduta con l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

     I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'unità sanitaria locale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

     Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

     Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal responsabile o da uno dei responsabili dei servizi amministrativi nominati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

     Non può farsi luogo alla stipulazione del contratto se la spesa ad esso conseguente non sia stata impegnata secondo quanto stabilito agli articoli 29 e 30 della presente legge.

 

     Art. 67. (Collaudo dei lavori e delle forniture). Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

     Il collaudo è eseguito da personale dell'unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.

     Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'unità sanitaria locale nominato dal comitato di gestione.

     In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

 

     Art. 68. (Cauzione). A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

     Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo.

 

     Art. 69. (Penalità). Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

 

     Art. 70. (Revisione prezzi). La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

 

     Art. 71. (Condizioni e clausole contrattuali). I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

     Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

     Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente articolo 59.

     Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

     I contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni, in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 73.

     I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

     L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare le società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'unità sanitaria locale ai sensi del precedente articolo 66.

     I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato nelle forme di legge.

     La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

 

     Art. 72. (Servizi eseguiti in economia). I servizi che possono essere eseguiti in economia saranno individuati nel regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 56 nel quale dovranno essere stabiliti i limiti di somme per i singoli oggetti di spesa, le modalità di esecuzione dei lavori e delle provviste, nonché i casi particolari di ricorso al sistema in economia.

 

     Art. 73. (Modalità di pagamento). I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni decorrenti dalla data del collaudo, ovvero dall'attestazione di regolare esecuzione del contratto stesso.

     Il collaudo deve essere effettuato e la attestazione di regolare esecuzione deve essere rilasciata entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di esecuzione della fornitura.

 

Titolo VII

UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

 

     Art. 74. (Classificazione beni). Agli effetti della presente legge i beni mobili ed immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:

     a) beni destinati alla erogazione dei servizi igienico-sanitari;

     b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali e artistico-monumentali.

 

     Art. 75. (Assunzione in carica dei beni immobili destinati alle unità sanitarie locali). I beni immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono assunti in carico nell'inventario del comune nel cui territorio sono collocati e sono iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

     Tale inventario, suddiviso per categorie omogenee di beni, deve contenere le seguenti indicazioni:

     1) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento;

     2) il numero progressivo di carico;

     3) la data di presa in carico;

     4) la denominazione, la descrizione, la ubicazione, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali di ogni singolo bene;

     5) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati i beni;

     6) il valore, al momento della iscrizione nell'inventario e successive eventuali variazioni;

     7) la destinazione funzionale nell'ambito delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 76. (Assunzione in carica dei beni mobili destinati alle unità sanitarie locali). I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 74 destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, sono assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al momento della destinazione e sono iscritti nell'inventario dei beni mobili della competente unità sanitaria locale.

     Tale inventario, suddiviso per categorie omogenee di beni, deve contenere le seguenti indicazioni:

     1) gli estremi del provvedimento di trasferimento;

     2) il numero progressivo di carico;

     3) la data di presa in carico;

     4) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;

     5) la quantità o il numero per ciascuna specie;

     6) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

     7) il valore;

     8) l'indicazione del presidio, ufficio o locale ove sono collocati.

 

     Art. 77. (Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali). La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 74 spetta alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 78. (Beni da reddito e beni culturali e artistico-monumentali). I comuni provvedono direttamente alla gestione dei beni mobili ed immobili di cui alla lettera b) del precedente articolo 74, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera c) dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 79. (Acquisto ed alienazione di beni immobili). Con separato provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità per l'acquisto, l'alienazione e trasformazione di beni immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 74 nonché lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 65, primo comma, e 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

 

     Art. 80. (Gestione del patrimonio destinato alle unità sanitarie locali). Per quanto non previsto dalle disposizioni del titolo VII della presente legge si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

Titolo VIII

RESPONSABILITA'

 

     Art. 81. (Responsabilità per spese in eccedenza alla quota di dotazione). Gli amministratori e i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 82. (Responsabilità dei componenti del comitato di gestione). I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili.

     I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

 

     Art. 83. (Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali). I dipendenti delle unità sanitarie locali, responsabili dei competenti servizi amministrativi, rispondono personalmente ed in solido con i componenti del comitato di gestione, quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 82.

 

     Art. 84. (Responsabilità per danni). Gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità sanitarie locali da violazione di obblighi inerenti le funzioni o i servizi cui sono adibiti secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

 

     Art. 85. (Esonero da responsabilità). I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

 

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 86. (Rinvio alle norme di contabilità generale). Per quanto altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato.

 

     Art. 87. (Norma transitoria). Le unità sanitarie locali adottano il primo bilancio annuale e pluriennale secondo la normativa prevista dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1981.

 

 


[1] Comma soppresso dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[1] Comma soppresso dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[4] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[4] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[1] Comma soppresso dall'art. 11 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[6] Commi aggiunti dall'art. 55 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[7] Articolo così sostituito ed integrato dall'art. 57 della L.R. 8/9/1983, n. 58.

[8] G.U. 16/3/1936, n. 63.

[9] G.U. 31/12/1979, n. 355.

[1]10 G.U. 29/2/1980, n. 59.

[1]11 G.U. 24/2/1973, n. 51, concerne le «Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata».