§ 5.3.3 - L.R. 30 gennaio 1979, n. 9. [*]
Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:30/01/1979
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l'efficienza e [...]
Art. 2.  (Criteri ed obiettivi). Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di [...]
Art. 3.  (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis)
Art. 4.  (Compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis)
Art. 5.  (Organizzazione e funzionamento). (Omissis)
Art. 6.  (Comitato tecnico-scientifico). (Omissis)
Art. 7.  (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità). L'osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in [...]
Art. 8.  (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico [...]
Art. 9.  (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). (Omissis)
Art. 10.  (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il [...]
Art. 11.  (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale). Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio [...]
Art. 12.  (Finanziamento). (Omissis)


§ 5.3.3 - L.R. 30 gennaio 1979, n. 9. [*]

Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

(B.U. 10 febbraio 1979, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l'efficienza e soprattutto l'efficacia degli interventi socio-sanitari, attua un sistema socio-sanitario informativo.

 

     Art. 2. (Criteri ed obiettivi). Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di individuare prevalentemente problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività socio-sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.

     Gli obiettivi fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono:

     le indagini di tipo eziologico;

     la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;

     l'utilizzazione dell'informazione per fini di educazione alla salute;

     la valutazione globale dell'attività socio-sanitaria.

     Questi obiettivi sono raggiunti con lo studio dei fattori determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di una attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.

 

     Art. 3. (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) [1]

 

     Art. 4. (Compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) [1]

 

     Art. 5. (Organizzazione e funzionamento). (Omissis) [1]

 

     Art. 6. (Comitato tecnico-scientifico). (Omissis) [1]

 

     Art. 7. (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità). L'osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in contatto con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

 

     Art. 8. (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

 

     Art. 9. (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). (Omissis) [1]

 

     Art. 10. (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

 

     Art. 11. (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale). Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sociale e sanitario nell'ambito del territorio regionale sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.

 

     Art. 12. (Finanziamento). (Omissis) [1]

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 1 settembre 1999, n. 16, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.R. 16/1999.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 13 febbraio 1991, n. 8.