Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 istituzione e disciplina delle usl |
Data: | 30/01/1979 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l'efficienza e [...] |
Art. 2. (Criteri ed obiettivi). Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di [...] |
Art. 3. (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) |
Art. 4. (Compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) |
Art. 5. (Organizzazione e funzionamento). (Omissis) |
Art. 6. (Comitato tecnico-scientifico). (Omissis) |
Art. 7. (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità). L'osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in [...] |
Art. 8. (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico [...] |
Art. 9. (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). (Omissis) |
Art. 10. (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il [...] |
Art. 11. (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale). Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio [...] |
Art. 12. (Finanziamento). (Omissis) |
§ 5.3.3 - L.R. 30 gennaio 1979, n. 9. [*]
Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.
(B.U. 10 febbraio 1979, n. 5).
Art. 1. (Finalità). La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l'efficienza e soprattutto l'efficacia degli interventi socio-sanitari, attua un sistema socio-sanitario informativo.
Art. 2. (Criteri ed obiettivi). Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di individuare prevalentemente problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività socio-sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.
Gli obiettivi fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono:
le indagini di tipo eziologico;
la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;
l'utilizzazione dell'informazione per fini di educazione alla salute;
la valutazione globale dell'attività socio-sanitaria.
Questi obiettivi sono raggiunti con lo studio dei fattori determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di una attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.
Art. 3. (Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) [1]
Art. 4. (Compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale). (Omissis) [1]
Art. 5. (Organizzazione e funzionamento). (Omissis) [1]
Art. 6. (Comitato tecnico-scientifico). (Omissis) [1]
Art. 7. (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità). L'osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in contatto con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.
Art. 8. (Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.
Art. 9. (Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico). (Omissis) [1]
Art. 10. (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.
Art. 11. (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale). Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sociale e sanitario nell'ambito del territorio regionale sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.
Art. 12. (Finanziamento). (Omissis) [1]
[*] Legge abrogata dall'art. 21 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della