Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera |
Data: | 20/03/1982 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di realizzare il completamento del riequilibrio della rete ospedaliera della città di Roma, anche come previsto dalla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modifiche ed [...] |
Art. 2. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa offerta il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, stipulerà con la medesima società apposito [...] |
Art. 3. Nel contratto di cui ai precedenti articoli dovrà essere fissato il termine di consegna dell'ospedale finito e funzionante, tenendo conto che i tempi di effettiva esecuzione dei lavori e delle [...] |
Art. 4. Il contratto disciplinerà altresì, sulla base del capitolato di cui al precedente articolo 2, le modalità di pagamento degli stati di avanzamento, quelle per l'effettuazione dei controlli tecnici, [...] |
Art. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo unico della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3 e dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1979, n. 6, la Regione provvederà direttamente a tutti gli [...] |
Art. 6. Al collaudo, che potrà essere disposto anche in corso d'opera, si provvederà con apposita commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. |
Art. 7. L'unità sanitaria locale RM/17 con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, i rapporti tuttora pendenti, ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1979, n. 3 e 26 [...] |
Art. 8. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 40.000 milioni ripartita in L. 10.000 milioni per l'anno 1982 ed in L. 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984. |
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...] |
§ 5.1.33 - L.R. 20 marzo 1982, n. 15. - Realizzazione dell'ospedale di
Ostia.
(B.U. 30 marzo 1982, n. 9).
Art. 1. Al fine di realizzare il completamento del riequilibrio della rete ospedaliera della città di Roma, anche come previsto dalla
Il progetto esecutivo corredato dell'offerta sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale e dovrà essere completato entro quattro mesi dall'entrata in vigore del contratto.
Art. 2. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa offerta il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, stipulerà con la medesima società apposito contratto per la realizzazione dell'ospedale di cui sopra con il sistema «chiavi in mano».
Il relativo contratto dovrà essere stipulato sulla base di un apposito e dettagliato capitolato speciale predisposto dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici d'intesa con l'Assessorato regionale alla sanità, nel quale siano definite tutte le specifiche tecniche atte alla puntuale identificazione delle opere edili, degli impianti, di ogni attrezzatura tecnica, arredo e strumentazione, necessarie al pronto funzionamento dell'ospedale stesso, e nel quale sia regolato ogni altro rapporto tra la Regione e la INSO S.p.A. per la realizzazione dell'opera.
Art. 3. Nel contratto di cui ai precedenti articoli dovrà essere fissato il termine di consegna dell'ospedale finito e funzionante, tenendo conto che i tempi di effettiva esecuzione dei lavori e delle forniture, delle attrezzature funzionanti e degli arredi non dovrà superare ventiquattro mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori e dell'area libera, fatti salvi i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e dei parametri previsti dalle leggi in materia.
Art. 4. Il contratto disciplinerà altresì, sulla base del capitolato di cui al precedente articolo 2, le modalità di pagamento degli stati di avanzamento, quelle per l'effettuazione dei controlli tecnici, amministrativi e sanitari che la Regione riterrà necessario compiere, nonché le eventuali garanzie che il concessionario dovrà fornire alla Regione stessa.
Art. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo unico della
Agli effetti del presente provvedimento legislativo non è applicabile la procedura prevista dall'articolo 8 della
A tal fine i controlli tecnici ed amministrativi, in relazione anche agli stati di avanzamento, saranno effettuati direttamente dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Art. 6. Al collaudo, che potrà essere disposto anche in corso d'opera, si provvederà con apposita commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale provvederà a tutti gli altri adempimenti eventualmente occorrenti alla realizzazione dell'ospedale di Ostia.
Art. 7. L'unità sanitaria locale RM/17 con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, i rapporti tuttora pendenti, ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1979, n. 3 e 26 gennaio 1979, n. 6, relativi alla già avviata progettazione del nuovo ospedale di Ostia.
Art. 8. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 40.000 milioni ripartita in L. 10.000 milioni per l'anno 1982 ed in L. 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984.
Alla copertura dell'onere derivante nell'anno 1982 per L. 10.000 milioni, di cui al precedente comma, si provvederà con utilizzazione di corrispondente quota dello stanziamento previsto per le spese di investimento nel campo dell'assistenza sanitaria di cui al capitolo n. 13201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.
Alla copertura finanziaria per gli anni successivi si provvederà mediante utilizzazione dei fondi di investimento previsti nel corrispondente capitolo di bilancio degli anni 1983 e 1984.
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.