Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 11/06/1986 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. La Regione concede contributi in conto capitale alle imprese di autotrasporto merci classificabili nella sottoclasse «7.2.3. - trasporti su strada di merci» della classificazione ISTAT (istituto [...] |
Art. 2. Il contributo di cui al precedente articolo 1 è concesso per l'acquisto di autoveicoli da trasporto individuati nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 |
Art. 3. 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1°luglio dell'anno precedente e non posteriori [...] |
Art. 4. 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'Assessorato competente in materia di artigianato della Regione entro e non oltre novanta [...] |
Art. 5. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati alla competente Commissione consiliare permanente. |
Art. 6. In sede di prima applicazione della Presente legge sono ammesse a contributo a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 1986, le domande inoltrate dal giorno di entrata in vigore della [...] |
Art. 7. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1986 il capitolo, di nuova istituzione, n. 03260 avente la seguente [...] |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...] |
§ 4.5.97 - L.R. 11 giugno 1986, n. 21. - Contributi in favore di
autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi.
(B.U. 23 giugno 1986, n. 17, S.O. n. 1).
Art. 1. La Regione concede contributi in conto capitale alle imprese di autotrasporto merci classificabili nella sottoclasse «7.2.3. - trasporti su strada di merci» della classificazione ISTAT (istituto centrale di statistica) del 1981 e che risultino iscritte sia agli albi provinciali delle imprese artigiane ai sensi della
Art. 2. Il contributo di cui al precedente articolo 1 è concesso per l'acquisto di autoveicoli da trasporto individuati nell'articolo 26 del
Art. 3. 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1°luglio dell'anno precedente e non posteriori al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio si riferisce.
2. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzazione di somme stanziate in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio.
3. L'ordine di ammissione dei contributi segue la data di presentazione della domanda e, a parità di questa, la data della fattura relativa all'investimento [4].
Art. 4. 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'Assessorato competente in materia di artigianato della Regione entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del contratto di acquisto o della fattura relativa all'acquisto del mezzo.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:
a) copia autenticata o conforme all'originale della fattura relativa all'acquisto del mezzo;
b) copia autenticata o conforme all'originale della carta di circolazione o del foglio di via;
c) copia autenticata o conforme all'originale dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi;
d) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.
3. Le imprese artigiane, beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, possono presentare una ulteriore domanda solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda [5].
Art. 5. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati alla competente Commissione consiliare permanente.
Art. 6. In sede di prima applicazione della Presente legge sono ammesse a contributo a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 1986, le domande inoltrate dal giorno di entrata in vigore della legge medesima al 30 novembre 1986.
Art. 7. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1986 il capitolo, di nuova istituzione, n. 03260 avente la seguente denominazione: «Contributi a favore degli autotrasportatori artigiani di merci in conto terzi» con uno stanziamento di lire 2.500 milioni.
La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 03251 del bilancio regionale di previsione 1986.
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Pubblicata sulla G.U. 24/8/1985, n. 199, concerne la «Legge quadro per l'artigianato».
[2] Pubblicata sulla G.U. 31/7/1974, n. 200, concerne la «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».
[3] Pubblicato sulla G.U. 23/6/1959, n. 147 (S.O.), concerne il «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale»
[4] Così sostituito dall'art. 1 della
[5] Così sostituito dall'art. 2 della