§ 4.5.71 - L.R. 22 settembre 1982, n. 45. - Programma pluriennale di
investimento nel settore dei trasporti pubblici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/09/1982
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione Lazio, che in applicazione delle norme contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151
Art. 2.  (Programma pluriennale di interventi). Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed allo scopo di realizzare la riqualificazione ed il potenziamento del [...]
Art. 3.  (Correlazione tra programma pluriennale di interventi e pianificazione regionale e sub-regionale). Il programma di cui al precedente articolo è formato, sulla base del piano regionale dei trasporti [...]
Art. 4.  (Criteri per la formazione del programma pluriennale di interventi). Per la formazione del programma pluriennale di interventi indicato all'articolo 2 della presente legge, la Regione Lazio valuta, [...]
Art. 5.  (Contenuto del programma pluriennale di interventi). Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 2 della presente legge contiene:
Art. 6.  (Stanziamento e misura dei contributi annuali). Per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, lo stanziamento destinato al finanziamento della corrispondente annualità ammonta a L. 51.674 milioni.
Art. 7.  (Domande per concorrere all'assegnazione dei contributi). Gli enti locali e loro consorzi, per i servizi da essi gestiti, le aziende e le imprese di trasporto pubblico collettivo di persone di [...]
Art. 8.  (Criteri per la ripartizione dei contributi). Per l'anno 1981 e per l'anno 1982, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sono definiti dalla Giunta regionale sulla [...]
Art. 9.  (Piani annuali di assegnazione dei contributi). Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 2 della presente legge viene realizzato attraverso piani annuali di assegnazione dei [...]
Art. 10.  (Prescrizioni relative agli interventi per acquisto di mezzi di trasporto). I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della presente legge, sono tenuti a [...]
Art. 11.  (Prescrizioni relative agli interventi per realizzazione di infrastrutture). I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge, sono tenuti a [...]
Art. 12.  (Sanzioni). Per l'inosservanza degli obblighi assunti a norma del precedente articolo 10, si applica, per ciascuna violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1 milione a L. 2 milioni. [...]
Art. 13.  (Recupero dei contributi per cessazione di attività). Nel caso in cui il beneficiario dei contributi previsti dalla presente legge cessi dall'attività di esercente servizi pubblici di linea di [...]
Art. 14.  (Divieto di valutazione dei contributi per ammortamenti). I contributi di cui alla presente legge non possono essere considerati, per le quote di ammortamento, ai fini della determinazione dei [...]
Art. 15.  (Decadenza dai contributi). Decorso il termine di centottanta giorni dalla data delle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, secondo comma, senza che, da parte dei destinatari dei [...]
Art. 16.  (Norma finanziaria). Per provvedere alla concessione dei contributi previsti all'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 103.348 milioni in termini [...]
Art. 17.  (Dichiara l'urgenza).


§ 4.5.71 - L.R. 22 settembre 1982, n. 45. - Programma pluriennale di

investimento nel settore dei trasporti pubblici locali.

(B.U. 9 ottobre 1982, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione Lazio, che in applicazione delle norme contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151 [1], assegna ad enti locali e loro consorzi, ad aziende e ad imprese che esercitano servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e di cose, di competenza regionale e comunale, contributi per investimenti destinati:

     a) all'acquisto od alla locazione finanziaria di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge [2] 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lacuali [3];

     b) alla costruzione, all'acquisto, alla locazione finanziaria ed all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di sedi e di officine deposito con le relative attrezzature.

     La somma posta a disposizione della Regione Lazio in base alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 può essere destinata alla costruzione, all'acquisto, alla locazione finanziaria ed all'ammodernamento di sedi o di officine deposito per una quota non superiore al 25 per cento.

     Tale limite può subire variazioni nel singolo programma annuale purché vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981-1984 fissati nell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 151 del 1981. Deve altresì essere osservata la normativa regionale in vigore al momento della attuazione degli interventi concernenti l'accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione.

     Dai citati contributi sono esclusi gli autoservizi di linea di granturismo nonché i servizi ferroviari metropolitani della città di Roma.

 

     Art. 2. (Programma pluriennale di interventi). Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed allo scopo di realizzare la riqualificazione ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture nel settore dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale e comunale, la Regione Lazio adotta apposito programma di interventi, che è articolato in annualità.

     Tale programma è approvato mediante deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è finanziato:

     a) con le quote del fondo per gli investimenti di cui al titolo terzo della legge 10 aprile 1981, n. 151 assegnate alla Regione Lazio per effetto delle norme di cui all'articolo 12 della legge stessa per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984;

     b) con gli eventuali stanziamenti che saranno disposti dalla Regione Lazio a carico del proprio bilancio anche in aumento delle dotazioni di fondi attribuiti dallo Stato alla Regione medesima ai sensi dell'articolo 12 della richiamata legge n. 151 del 1981.

     La deliberazione del Consiglio regionale, recante l'approvazione dell'anzidetto programma di interventi, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     In sede di prima applicazione della presente legge il piano di assegnazione di cui al successivo articolo 9, relativo alle annualità di stanziamento 1981 e 1982, tiene luogo del programma di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Correlazione tra programma pluriennale di interventi e pianificazione regionale e sub-regionale). Il programma di cui al precedente articolo è formato, sulla base del piano regionale dei trasporti e tiene conto delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione Lazio; il programma stesso costituisce indirizzo e vincolo per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico di cui al punto n. 3 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Nelle more della definizione dei piani di bacino di traffico anzidetti, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, per quanto attiene alla ripartizione del territorio regionale nelle tre aree: Nord (provincie di Rieti e di Viterbo); Romana (provincia di Roma), Sud (provincie di Frosinone e di Latina).

 

     Art. 4. (Criteri per la formazione del programma pluriennale di interventi). Per la formazione del programma pluriennale di interventi indicato all'articolo 2 della presente legge, la Regione Lazio valuta, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli interventi sia in mezzi di trasporto sia per infrastrutture ed impianti, con riferimento ad un arco temporale non inferiore ad un triennio ed avendo riguardo all'esigenza di assicurare, attraverso la riqualificazione e l'incremento dei beni strumentali a disposizione per la produzione del servizio di trasporto, un accrescimento della offerta e della qualità di tale servizio nonché un costante aumento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni in vista dell'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni stesse.

     Ai fini suddetti, si tiene conto:

     1) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della presente legge;

     a) in via prioritaria della riconosciuta esigenza di procedere al rinnovo dei mezzi di trasporto più obsoleti, in rapporto alla consistenza del parco dei veicoli ed al grado di utilizzazione dei veicoli stessi

     b) della necessità, ove ricorra, di realizzare incrementi del parco dei mezzi di trasporlo in funzione del soddisfacimento di domanda di mobilità inevasa sulla rete esistente e/o dell'ampliamento della rete stessa;

     c) della funzionalità dei mezzi in relazione alle caratteristiche delle linee;

     2) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera i), della presente legge, sia delle indicazioni contenute nella legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, sia della esigenza di realizzare la massima economicità gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrato a livello territoriale regionale.

     Nella individuazione del fabbisogno complessivo di investimenti e nella conseguente formazione del programma pluriennale debbono essere in ogni caso opportunamente valutate le possibilità offerte dalla realizzazione di interventi autorizzati mediante pregressi, specifici provvedimenti adottati dalla Regione Lazio e dagli enti locali interessati, per l'acquisto di mezzi di trasporto e la costruzione di infrastrutture ed impianti.

 

     Art. 5. (Contenuto del programma pluriennale di interventi). Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 2 della presente legge contiene:

     a) l'analisi e le motivazioni del fabbisogno complessivo in mezzi e infrastrutture di trasporto per i servizi di competenza regionale e comunale, il cui soddisfacimento sia ritenuto indispensabile in una visione dei servizi stessi che risulti ad un tempo ottimale, correlata alle effettive esigenze dell'utenza, integrata nei vari modi di trasporto e fondata su criteri di efficienza e di economicità;

     b) l'indicazione delle priorità degli interventi realizzabili in rapporto alle presumibili disponibilità finanziarie nell'arco temporale considerato, con la prospettazione dei benefici conseguibili in relazione ai costi da sostenersi e fermo in ogni caso restando il rispetto della condizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;

     c) la contestuale descrizione della natura e delle caratteristiche dei singoli interventi, con la loro destinazione in definiti ambiti territoriali e la loro ripartizione in annualità e tra le finalità rispettivamente indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 6. (Stanziamento e misura dei contributi annuali). Per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, lo stanziamento destinato al finanziamento della corrispondente annualità ammonta a L. 51.674 milioni.

     Per gli stessi esercizi 1981 e 1982, i contributi da concedersi agli aventi titolo che ne facciano richiesta sono determinati nelle seguenti misure:

     1) per quanto attiene alle finalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della presente legge, nel 75 per cento del prezzo di acquisto dei mezzi di trasporto ritenuto ammissibile dalla Regione. Resta fermo che in tale prezzo ritenuto ammissibile debbono rientrare il prezzo di acquisto dei veicoli, gli oneri fiscali, le spese di trasferimento, di collaudo e di immatricolazione dei veicoli stessi, gli oneri od accessori derivanti dalla forma contrattuale prescelta, gli eventuali oneri connessi con la revisione dei prezzi, nonché le spese conseguenti alla esecuzione degli adempimenti previsti al successivo articolo 10, secondo comma;

     2) per quanto attiene alle finalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge, nel 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione per la realizzazione dei singoli interventi in ordine ai quali i contributi medesimi sono autorizzati.

     Tale spesa deve intendersi in ogni caso comprensiva di qualsivoglia onere di natura progettuale, contrattuale, fiscale, come pure di ogni onere correlato all'acquisizione delle aree eventualmente occorrenti nonché degli oneri conseguenti alla esecuzione degli adempimenti previsti al successivo articolo 11 secondo comma.

     Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti destinati al finanziamento delle corrispondenti annualità del programma anzidetto nonché le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo sono determinati mediante apposite leggi regionali.

 

     Art. 7. (Domande per concorrere all'assegnazione dei contributi). Gli enti locali e loro consorzi, per i servizi da essi gestiti, le aziende e le imprese di trasporto pubblico collettivo di persone di competenza regionale e comunale che intendano fruire dei benefici previsti dalla presente legge debbono presentare, per ciascuna annualità di intervento, apposite e separate domande sia per quanto attiene alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo primo comma, lettera a), sia per quanto attiene alla concessione dei contributi di cui allo stesso articolo 1, primo comma, lettera b).

     Le anzidette domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente locale, consorzio, azienda o impresa richiedente.

     Le domande stesse vanno inoltrate:

     entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi relativi alle annualità 1981 e 1982;

     entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali indicate all'ultimo comma del precedente articolo 6, per gli interventi relativi a ciascuna delle successive annualità.

     Per quanto concerne le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della presente legge le domande debbono contenere:

     a) l'indicazione della consistenza del parco dei veicoli destinati al servizio pubblico di linea a disposizione del richiedente alla data di presentazione delle domande, ripartita per anno di fabbricazione dei singoli mezzi di trasporto;

     b) l'elenco dei mezzi di trasporto idonei alla circolazione, alla data di presentazione delle domande, ripartito come sopra;

     c) la dimostrazione del servizio prodotto nell'anno solare precedente a quello di inoltro delle domande espresso in vetture-chilometro; nonché la specificazione del coefficiente di utilizzazione del parco dei veicoli circolanti, nel rapporto tra posti utilizzati e posti offerti;

     d) l'indicazione del numero e dei tipi dei mezzi di trasporto per i quali si intende procedere all'acquisto, con l'indicazione presunta del prezzo unitario complessivo di fornitura e dei relativi, presumibili tempi di consegna;

     e) l'atto di impegno del richiedente ad acquistare autobus corrispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali recate dal decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e che risultino conformi alle prescrizioni adottate dal competente Ministero;

     f) la richiesta di contributo con l'atto di impegno del richiedente ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza dell'importo degli interventi ritenuti ammissibili dalla Regione;

     g) la dichiarazione di conoscenza e di presa d'atto del fatto che il prezzo di acquisto ritenuto ammissibile dalla Regione dovrà comunque intendersi comprensivo degli oneri specificati al precedente articolo 6, secondo comma, n. 1;

     h) l'atto di impegno del richiedente a sostenere, a proprio completo carico, gli eventuali oneri conseguenti alla modificazione del prezzo dei veicoli e comportanti maggiorazione del prezzo stesso rispetto a quello come sopra ritenuto ammissibile dalla Regione;

     i) le linee sulle quali i nuovi veicoli saranno immessi;

     l) la dichiarazione di assunzione dell'impegno all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della presente legge nonché all'osservanza, per quanto attiene alla fornitura di materiale rotabile, della riserva percentuale stabilita all'articolo 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

     m) la dichiarazione di assunzione degli ulteriori impegni di cui al successivo articolo 10 della presente legge.

     Per i trams e i veicoli filoviari la domanda deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario della spesa per singolo investimento con l'indicazione della presumibile articolazione temporale della spesa stessa in rapporto alla esecuzione degli interventi.

     Per quanto concerne le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge le domande debbono essere corredate:

     1) di una relazione tecnica e da un progetto di massima, descrittivi della natura, delle caratteristiche, della destinazione, della consistenza e della localizzazione degli interventi per i quali viene formulata istanza di contributo, nonché dimostrativi della necessità della convenienza e della economicità degli interventi medesimi e della loro coerenza con le indicazioni del programma di cui al precedente articolo 2;

     2) da un piano finanziario della spesa per singolo investimento, con l'indicazione della presumibile articolazione temporale della spesa stessa in rapporto alla realizzazione degli interventi.

     Tali domande debbono contenere:

     a) la richiesta di contributo, con l'atto di impegno del richiedente ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza dell'importo degli interventi ritenuti ammissibili dalla Regione;

     b) l'atto di impegno del richiedente a sostenere a proprio completo carico, gli eventuali oneri conseguenti sia a modifiche progettuali sia ad aggiornamento e revisione dei prezzi e comportanti maggiorazione della spesa complessiva rispetto a quella come sopra ritenuta ammissibile dalla Regione;

     c) la dichiarazione di conoscenza e di presa d'atto del fatto che il contributo richiesto sarà comprensivo degli oneri specificati al precedente articolo 6, secondo comma, n. 2;

     d) la dichiarazione di assunzione dell'impegno all'osservanza di quanto disposto all'articolo 1, terzo comma, della presente legge;

     e) la dichiarazione di assunzione degli ulteriori impegni di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

     Gli enti, le aziende e le imprese devono, comunque, fornire, a richiesta degli uffici regionali competenti, eventuali altri elementi, notizie e documenti necessari per l'istruttoria delle domande.

 

     Art. 8. (Criteri per la ripartizione dei contributi). Per l'anno 1981 e per l'anno 1982, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sono definiti dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti indicazioni:

     1) quanto ai contributi destinati agli interventi individuati al precedente articolo 1, primo comma, lettera a), i fondi disponibili sono ripartiti avuto riguardo, per ciascun richiedente:

     a) alle consistenze dei parchi dei veicoli effettivamente circolanti alla data del 31 dicembre 1981. In particolare, per quanto attiene agli autobus, si fa riferimento, per i veicoli di tipo urbano, alla relazione tra le unità immatricolate entro il 1975 e l'intera consistenza del rispettivo parco e, per i veicoli di tipo interurbano ed extraurbano, alle unità immatricolate entro il 1973, e l'intera consistenza del rispettivo parco;

     b) al grado di utilizzazione, alla stessa data del 31 dicembre 1981, dei veicoli considerati alla precedente lettera a), espresso nella relazione tra il totale dei posti occupati ed il totale dei posti offerti;

     c) alle percorrenze, alla menzionata data del 31 dicembre 1981, dei veicoli indicati sub a), espresse in vetture-chilometro;

     d) ai programmi di rinnovo e di potenziamento dei parchi dei veicoli, già assistiti da finanziamento statale, regionale e comunale;

     e) ai programmi di sviluppo dei servizi, elaborati in conformità alle indicazioni degli enti cui è attribuita la potestà concessionale dei servizi medesimi;

     2) quanto ai contributi destinati agli interventi individuati al precedente articolo 1, primo comma, lettera b), i fondi disponibili sono ripartiti avuto riguardo:

     a) alla necessità di porre in essere parametri di economicità nell'offerta dei servizi nonché di pervenire al riequilibrio di pregresse situazioni di carenza di impianti, officine ed altre infrastrutture occorrenti per un razionale svolgimento dei servizi stessi;

     b) ai piani di sviluppo di impianti, officine ed altre infrastrutture, elaborati dagli enti cui è attribuita la potestà concessionale dei servizi di pubblico trasporto.

     Le indicazioni di cui sopra possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per la definizione dei criteri per le assegnazioni dei contributi relativi alle successive annualità con gli opportuni adeguamenti temporali per quanto in particolare è previsto al primo comma, n. 1, lettere a), b) e c), del presente articolo.

 

     Art. 9. (Piani annuali di assegnazione dei contributi). Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 2 della presente legge viene realizzato attraverso piani annuali di assegnazione dei contributi, da definirsi, avuto riguardo alle richieste formulate da enti, consorzi, aziende ed imprese aventi titolo alla concessione dei contributi stessi, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie derivanti, per ciascun esercizio, dagli stanziamenti di cui all'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 nonché dagli eventuali stanziamenti a carico del bilancio della Regione Lazio.

     La Giunta regionale, riscontrata la coerenza degli interventi per i quali viene richiesto il contributo con il programma, fatta salva al riguardo la deroga di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 per l'anno 1981 e per l'anno 1982, e verificata la compatibilità finanziaria degli interventi medesimi in rapporto allo stanziamento disponibile per ciascun esercizio, provvede con proprie deliberazioni, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, alla definizione dei criteri per la ripartizione dei contributi secondo le indicazioni di cui al precedente articolo nonché all'approvazione del piano annuale di assegnazione dei contributi stessi.

     Le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei piani annuali di assegnazione dei contributi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     I piani stessi indicano:

     a) la ripartizione dello stanziamento disponibile tra le finalità di intervento indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, ferma restando in ogni caso l'osservanza della condizione di cui al secondo comma dello stesso articolo 1;

     b) la natura, le caratteristiche e la consistenza degli interventi ammessi a contributo e la loro ripartizione per aree e per bacini di traffico;

     c) il prezzo unitario ritenuto ammissibile dalla Regione per gli interventi di cui al precedente articolo 1, primo comma, lettera a), distinto per tipo di veicolo;

     d) la spesa ritenuta ammissibile dalla Regione per gli interventi di cui al precedente articolo 1, primo comma, lettera b);

     e) gli importi complessivi dei contributi regionali distinti per destinatari e per finalità di intervento;

     f) i termini per l'erogazione dei contributi.

     Con la stessa deliberazione di approvazione del piano di assegnazione dei contributi o con altre deliberazioni, la Giunta regionale dispone l'erogazione dei contributi stessi direttamente a favore degli enti locali e dei loro consorzi per i servizi da essi gestiti anche a mezzo di aziende speciali nonché degli altri soggetti pubblici e privati aventi diritto ai benefici di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

     In ogni caso, l'Amministrazione regionale provvede all'erogazione dei contributi sulla base delle indicate deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, subordinatamente alla dimostrazione, da parte dei destinatari dei contributi stessi, della avvenuta assunzione delle obbligazioni per la fornitura dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b).

     L'Amministrazione regionale provvede alle verifiche e ai controlli sull'attuazione degli interventi per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge. Per le operazioni di collaudo per gli interventi previsti dal precedente articolo 1, primo comma, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 10. (Prescrizioni relative agli interventi per acquisto di mezzi di trasporto). I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della presente legge, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni, dalle quali risultino rispettivamente:

     a) l'impegno di non destinare, senza specifico benestare della Regione, mezzi di trasporto acquistati con i contributi stessi ad usi diversi da quello del servizio di linea;

     b) l'impegno di non alienare, senza preventivo assenso da parte della Regione, gli anzidetti mezzi di trasporto a terzi prima di sette anni dalla data di acquisto per quanto concerne gli autobus urbani; prima di nove anni dalla data di acquisto per quanto concerne gli autobus extraurbani; prima di dodici anni dalla data di acquisto per quanto riguarda i filobus; prima di trenta anni dalla data di acquisto per quanto attiene agli altri mezzi di trasporto. L'assenso della Regione alla alienazione dei veicoli è in ogni caso subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile;

     c) l'ammontare del contributo concesso dalla Regione in base alla presente legge per ciascun mezzo di trasporto. Tale dichiarazione deve conseguire visto di convalida da parte della Regione stessa.

     Le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere iscritte, ad iniziativa e spese dei destinatari dei contributi ed a cura del conservatore del P.R.A. (pubblico registro automobilistico), sul foglio complementare Per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il rilascio del foglio complementare, le dichiarazioni sono iscritte sul documento costituente il titolo di proprietà.

     Ai mezzi di trasporto acquistati con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative alla unificazione di tipo.

     Sono fatte salve le modifiche da eseguirsi per rendere i mezzi di trasporto accessibili agli handicappati motori.

     I destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono tenuti a far eseguire, a proprie spese la manutenzione dei mezzi di trasporto acquistati:

     1) in conformità ai programmi ed alle istruzioni fornite, per ciascun tipo di veicolo, dalle ditte costruttrici;

     2) sulla base di verifiche periodiche, i cui esiti debbono essere registrati in apposita scheda da custodire presso l'azienda o l'impresa.

 

     Art. 11. (Prescrizioni relative agli interventi per realizzazione di infrastrutture). I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni dalle quali risultino rispettivamente:

     a) l'assunzione dell'obbligo di non modificare, senza specifico, preventivo benestare della Regione, la destinazione ad uso pubblico dei manufatti, opere, impianti e infrastrutture realizzati con i contributi stessi;

     b) l'assunzione dell'obbligo di non alienare, senza specifico, preventivo assenso della Regione, predetti manufatti, opere, impianti e infrastrutture. Tale assenso è, in ogni caso, subordinato all'impegno di impiegare il ricavato nella realizzazione di altre opere e impianti da destinare ai servizi pubblici di linea;

     c) l'ammontare del contributo concesso dalla Regione, in base alla presente legge, per la realizzazione degli stessi manufatti, opere, impianti e infrastrutture. Tale dichiarazione deve conseguire visto di convalida da parte della Regione medesima.

     Le dichiarazioni di cui al precedente comma, per quanto attiene ai beni immobili, debbono essere annotate, ad iniziativa e spese dei destinatari dei contributi, presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari.

 

     Art. 12. (Sanzioni). Per l'inosservanza degli obblighi assunti a norma del precedente articolo 10, si applica, per ciascuna violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1 milione a L. 2 milioni. Resta comunque salva ogni azione della Regione per il recupero del contributo concesso, nel caso di alienazione del mezzo di trasporto effettuata prima delle scadenze previste ovvero in assenza del benestare della Regione medesima; mentre, per la violazione dell'obbligo previsto al precedente articolo 10, terzo comma, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, il trasgressore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dalle violazioni stesse, alla restituzione in pristino stato del veicolo.

     Per l'inosservanza e la violazione degli obblighi assunti a norma del precedente articolo 11, primo comma, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3 milioni a L. 6 milioni. Oltre a tale sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento della violazione stessa, alla restituzione dell'opera, impianto e infrastruttura alla originaria destinazione ad uso pubblico.

     Per l'inosservanza e la violazione degli obblighi assunti a norma del precedente articolo 11, primo comma, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento del relativo contributo regionale, salva restando, comunque, ogni azione della Regione per il recupero dell'intero contributo nel caso di alienazione del manufatto, opera, impianto ed infrastruttura, effettuata in assenza del prescritto benestare della Regione medesima.

     Per l'inosservanza e la violazione dell'obbligo previsto al secondo comma del precedente articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5 milioni a L. 10 milioni. Il trasgressore è comunque tenuto a provvedere agli adempimenti prescritti al citato secondo comma del precedente articolo 11 entro il termine di dieci giorni dall'accertamento della violazione medesima.

     Alla determinazione delle pene pecuniarie previste al presente articolo ed alla loro irrogazione provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio motivato decreto. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni provvedono i funzionari della Regione in servizio presso l'Assessorato regionale ai trasporti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

     Le somme introitate dalla Regione nei casi di recupero dei contributi concessi, ovvero per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, sono iscritti in appositi capitoli da istituirsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale e vendono utilizzate per investimenti nel settore dei trasporti pubblici.

 

     Art. 13. (Recupero dei contributi per cessazione di attività). Nel caso in cui il beneficiario dei contributi previsti dalla presente legge cessi dall'attività di esercente servizi pubblici di linea di trasporto di persone senza che ad esso subentri altra impresa, i veicoli, gli impianti, le infrastrutture, le opere ed i manufatti acquistati e realizzati con i contributi medesimi sono alienati ed il relativo ricavato,

proporzionalmente al contributo regionale, deve essere versato alla Regione.

     Tale ricavato è iscritto nei capitoli del bilancio regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12 e viene anch'esso utilizzato per investimenti nel settore dei trasporti pubblici.

 

     Art. 14. (Divieto di valutazione dei contributi per ammortamenti). I contributi di cui alla presente legge non possono essere considerati, per le quote di ammortamento, ai fini della determinazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 15. (Decadenza dai contributi). Decorso il termine di centottanta giorni dalla data delle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, secondo comma, senza che, da parte dei destinatari dei contributi, sia stato dato corso alla assunzione delle obbligazioni per la fornitura dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge, l'Amministrazione regionale può provvedere alla revoca dei contributi medesimi ed alla loro assegnazione ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

     L'Amministrazione regionale, su motivata richiesta dei destinatari dei contributi, può concedere proroghe del termine di cui al precedente comma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni.

     La restituzione delle somme erogate, oltre agli interessi nel frattempo maturati, deve essere effettuata entro e non oltre venti giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria). Per provvedere alla concessione dei contributi previsti all'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 103.348 milioni in termini di competenza.

     Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte:

     a) quanto a L. 51.674 milioni ed ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con lo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 09998 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1981 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - spese in conto capitale);

     b) quanto a L. 51.674 milioni, con la utilizzazione dello stanziamento di pari importo recato dal capitolo n. 25822 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1982 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma).

     Si autorizza il Presidente della Giunta regionale ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1982, inerenti alla istituzione del capitolo di spesa n. 09213 denominato: «Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali», mediante utilizzazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 151 del 1981 con il relativo stanziamento.

 

     Art. 17. (Dichiara l'urgenza).

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

[2] Pubblicato sulla G.U. 18/8/1975, n. 218, concerne i «Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti  incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti».

[3] Pubblicata sulla G.U. 17/10 1975, n. 276.