Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 14/07/1976 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 ed all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16 a decorrere dalla data del 1° [...] |
Art. 2. (Esaurito). |
Art. 3. (Esaurito). |
Art. 4. Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 1, restano salvi i poteri della Giunta regionale previsti dall'art. 2, secondo e terzo comma della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonché [...] |
§ 4.5.30 - L.R. 14 luglio 1976, n. 34. - Disposizioni concernenti
l'esercizio delle autolinee di interesse regionale nonché delle tramvie dei Castelli romani.
(B.U. 24 luglio 1976, n. 20, S.O.).
Art. 1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della
L'affidamento in via precaria al suddetto Consorzio dell'esercizio delle citate autolinee verrà a cessare per effetto delle determinazioni che l'Amministrazione regionale adotterà ai sensi della
Art. 2. (Esaurito).
Art. 3. (Esaurito).
Art. 4. Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 1, restano salvi i poteri della Giunta regionale previsti dall'art. 2, secondo e terzo comma della
Artt. 5. - 13. (Esauriti).