§ 4.5.30 - L.R. 14 luglio 1976, n. 34. - Disposizioni concernenti
l'esercizio delle autolinee di interesse regionale nonché delle tramvie dei Castelli romani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:14/07/1976
Numero:34


Sommario
Art. 1.  In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78  ed all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16 a decorrere dalla data del 1° [...]
Art. 2.  (Esaurito).
Art. 3.  (Esaurito).
Art. 4.  Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 1, restano salvi i poteri della Giunta regionale previsti dall'art. 2, secondo e terzo comma della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonché [...]


§ 4.5.30 - L.R. 14 luglio 1976, n. 34. - Disposizioni concernenti

l'esercizio delle autolinee di interesse regionale nonché delle tramvie dei Castelli romani.

(B.U. 24 luglio 1976, n. 20, S.O.).

 

Art. 1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78  ed all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16 a decorrere dalla data del 1° luglio 1976, l'affidamento precario delle autolinee ordinarie e sostitutive, in atto esercitate dalle società STEFER e Romana per le Ferrovie del Nord, è trasferito al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, alla Azienda consortile trasporti laziali (A.CO.TRA.L.).

     L'affidamento in via precaria al suddetto Consorzio dell'esercizio delle citate autolinee verrà a cessare per effetto delle determinazioni che l'Amministrazione regionale adotterà ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, anche in relazione alla attuazione del piano regionale dei trasporti e, comunque, entro il 31 dicembre 1976.

 

     Art. 2. (Esaurito).

 

     Art. 3. (Esaurito).

 

     Art. 4. Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 1, restano salvi i poteri della Giunta regionale previsti dall'art. 2, secondo e terzo comma della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonché dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33.

 

     Artt. 5. - 13. (Esauriti).