Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/10/1999 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie). |
§ 4.4.112 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.
Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della Riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa" alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni.
(B.U. 30 ottobre 1999, n. 30 - S.O. n. 9).
Art. 1. (Finalità).
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 39, comma 6, della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Alla
a) - d) [1];
e) il secondo comma dell'articolo 2, gli articoli 3 e 5 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 6 sono abrogati.
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità della riserva naturale regionale di Nazzano, Tevere Farfa, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2 della
2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della
3. Il consorzio di gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa è soppresso a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo del nuovo ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore con il compito di assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione del consorzio stesso. Gli organi del consorzio sono sciolti con effetto dalla data di insediamento del commissario liquidatore.
4. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale si svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa regionale e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 4, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'articolo 4 della
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni previste per il commissario straordinario dall'articolo 17, comma 4 della
7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 4, lettera c), continua ad operare presso l'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della
8. Fino alla data di esecutività dello statuto dell'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della
9. Lo strumento di cui all'articolo 27 della
[1] Sostituisce gli articoli 1, 4, 7 e 8 della