Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/06/1994 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.4.84 - L.R. 20 giugno 1994, n. 21. [1]
Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.).
(B.U. 30 giugno 1994, n. 18).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di salvaguardare la qualità delle acque del lago di Bolsena, la Regione contribuisce alle spese ed agli oneri sostenuti dal Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena per la gestione e l'esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago, costituito da un impianto di depurazione, fognatura circumlacuale e relative stazioni di sollevamento.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e ad integrazione di quanto viene introitato dal consorzio (Co.Ba.L.B.) sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo n. 51430 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 denominato: «Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)».
2. Alla copertura della spesa si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 31303 del bilancio regionale per il medesimo anno 1994.
3. Il Co.Ba.L.B. è autorizzato ad utilizzare il contributo anche per le spese di allaccio ai servizi (ENEL, SIP, ed altro) e le spese notarili e tecniche connesse con le pratiche di espropriazione ed asservimento delle aree necessarie. Per gli anni successivi, tale contributo, sarà determinato sulla base delle disponibilità di bilancio.
4. Il Consorzio (Co.Ba.L.B.) è tenuto a presentare all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati.
5. L'erogazione del contributo avverrà con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della