§ 4.4.56 - L.R. 3 ottobre 1984, n. 68.
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente: «Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/10/1984
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, per la denuncia dei pozzi esistenti alla data del 25 dicembre 1983 è riaperto a decorrere dalla data di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  (Norma transitoria).


§ 4.4.56 - L.R. 3 ottobre 1984, n. 68. [1]

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente: «Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti».

(B.U. 20 ottobre 1984, n. 29).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, per la denuncia dei pozzi esistenti alla data del 25 dicembre 1983 è riaperto a decorrere dalla data di scadenza prorogato al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 2.

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, l'applicazione della suddetta legge regionale è sospesa ad eccezione dell'articolo 3.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.