§ 4.1.14 - L.R. 20 marzo 1975, n. 32. - obbligo per tutti i Comuni del
Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/03/1975
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 [...]
Art. 2.  I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della [...]


§ 4.1.14 - L.R. 20 marzo 1975, n. 32. - obbligo per tutti i Comuni del

Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal detto decreto interministeriale.

(B.U. 20 marzo 1975, n. 8).

 

Art. 1. Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

     Art. 2. I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.

     Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica.