§ 3.11.24 - L.R. 25 maggio 1989, n. 29.
Integrazione alla legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:25/05/1989
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Alle cooperative beneficiarie degli aiuti previsti dai punti a) e b) dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19, che abbiano ottenuto anticipazioni a tasso ordinario sul [...]
Art. 2.  La decorrenza per il calcolo del contributo previsto dalla presente legge è fissata nel giorno di completamento di tutti gli atti di sua competenza, previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1985, [...]
Art. 3.  Il contributo di cui sopra è concesso con deliberazione della Giunta regionale sulla base di apposita istanza dalle cooperative interessate corredate dai documenti comprovanti il maggior onere [...]
Art. 4.  L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 02112 denominato «Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari [...]


§ 3.11.24 - L.R. 25 maggio 1989, n. 29.

Integrazione alla legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19.

(B.U. 10 giugno 1989, n. 16).

 

Art. 1. Alle cooperative beneficiarie degli aiuti previsti dai punti a) e b) dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19, che abbiano ottenuto anticipazioni a tasso ordinario sul contributo in conto capitale e sui mutui richiesti agli istituti bancari e finanziari convenzionati con la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari all'importo totale degli interessi corrisposti per le anticipazioni ottenute sul contributo in conto capitale fino all'erogazione del contributo stesso ed alla differenza tra il tasso di interesse corrisposto agli istituti anticipatori e quello previsto dagli istituti convenzionati, fino alla stipula con questi ultimi del contratto di mutuo.

 

     Art. 2. La decorrenza per il calcolo del contributo previsto dalla presente legge è fissata nel giorno di completamento di tutti gli atti di sua competenza, previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19, da parte della cooperativa beneficiaria.

 

     Art. 3. Il contributo di cui sopra è concesso con deliberazione della Giunta regionale sulla base di apposita istanza dalle cooperative interessate corredate dai documenti comprovanti il maggior onere sostenuto.

 

     Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 02112 denominato «Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari da parte di cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in cassa integrazione guadagni» del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989, il cui stanziamento è già comprensivo del nuovo onere.