§ 3.11.10 - L.R. 10 giugno 1988, n. 33. - Norme per consentire il
definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 non [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:10/06/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.  1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attività lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in [...]
Art. 2.  1. L'intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell'ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del [...]
Art. 3.  1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.


§ 3.11.10 - L.R. 10 giugno 1988, n. 33. - Norme per consentire il

definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso nel pubblico impiego.

(B.U. 30 giugno 1988, n. 18).

 

Art. 1. 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attività lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 [1] per il quale non è possibile l'inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138 [2], per carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, interviene per favorire l'attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilità, nelle materie di competenza regionale, da parte degli enti locali medesimi, da realizzare con l'utilizzazione del predetto personale attraverso contratti d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite tra gli stessi soggetti.

 

     Art. 2. 1. L'intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell'ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto.

     2. Al fine di ottenere il contributo di cui al precedente comma gli enti locali interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, all'Assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i progetti e determina l'entità del contributo nonché le modalità ed i tempi di erogazione.

     4. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge, l'ente beneficiario presenta apposito rendiconto finale sull'utilizzazione delle somme ottenute.

 

     Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.

     2. In relazione a quanto disposto da precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1988 e triennale 1988/1990 viene istituito il capitolo n. 7006 denominato «Contributi agli enti locali per il finanziamenti di progetti per opere e servizi di utilità sociale nei quali impiega e il personale utilizzato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non immesso nei ruoli per carenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego» con lo stanziamento di L. 1.000 milioni.

     3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 02015 del medesimo bilancio.

 

 


[1] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[2] G.U. 18/5/1984, n. 136, concerne la «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».