Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 10/06/1988 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attività lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in [...] |
Art. 2. 1. L'intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell'ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000 milioni. |
§ 3.11.10 - L.R. 10 giugno 1988, n. 33. - Norme per consentire il
definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso nel pubblico impiego.
(B.U. 30 giugno 1988, n. 18).
Art. 1. 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attività lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della
Art. 2. 1. L'intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell'ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto.
2. Al fine di ottenere il contributo di cui al precedente comma gli enti locali interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, all'Assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i progetti e determina l'entità del contributo nonché le modalità ed i tempi di erogazione.
4. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge, l'ente beneficiario presenta apposito rendiconto finale sull'utilizzazione delle somme ottenute.
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.
2. In relazione a quanto disposto da precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1988 e triennale 1988/1990 viene istituito il capitolo n. 7006 denominato «Contributi agli enti locali per il finanziamenti di progetti per opere e servizi di utilità sociale nei quali impiega e il personale utilizzato ai sensi della
3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 02015 del medesimo bilancio.
[1] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».
[2] G.U. 18/5/1984, n. 136, concerne la «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del