§ 3.11.9 - L.R. 10 giugno 1988, n. 32. - Norme per la tutela del posto di
lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:10/06/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1.  1. Il personale della Regione e degli enti locali del Lazio utilizzato la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285
Art. 2.  1. La spesa per il trattamento economico a personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato.


§ 3.11.9 - L.R. 10 giugno 1988, n. 32. - Norme per la tutela del posto di

lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

(B.U. 30 giugno 1988, n. 18).

 

Art. 1. 1. Il personale della Regione e degli enti locali del Lazio utilizzato la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 [1], non inquadrabile nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138 [2], non essendo i progetti medesimi ricompresi nel piano regionale approvato dal C.I.P.E. (comitato interministeriale per la programmazione economica), e che abbia partecipato alle prove di idoneità indette ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, è mantenuto in servizio presso gli enti gestori dei progetti ovvero presso gli enti ove prestava servizio alla data del 1° dicembre 1987, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, con apporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

     Art. 2. 1. La spesa per il trattamento economico a personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato.

 

 


[1] G.U. 11/6/77, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[2] G.U. 18/5/1984, n. 136, concerne la «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».