§ 3.10.70 - R.R. 21 settembre 2009, n. 17.
Modifiche al R.R. 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) come modificato dal R.R. 29 aprile 2009, n. 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:21/09/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.
Art. 2.  Modifica all'articolo 6 del R.R. n. 18/2008.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 9 del R.R. n. 18/2008.
Art. 4.  Modifica all'articolo 12 del R.R. n. 18/2008.
Art. 5.  Modifica all'articolo 13 del R.R. n. 18/2008.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 15 del R.R. n. 18/2008.


§ 3.10.70 - R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

Modifiche al R.R. 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) come modificato dal R.R. 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al R.R. 24 ottobre 2008, n. 18).

(B.U. 7 ottobre 2009, n. 37 - S.O. n. 175)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del R.R. n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

 

"1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano.".

 

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del R.R. n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

 

"8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 6 del R.R. n. 18/2008.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del R.R. n. 18/2008 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 9 del R.R. n. 18/2008.

1. Alla fine della lettera bb) del comma 1 dell'articolo 9 del R.R. n. 18/2008, sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2 punto 2.03, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del R.R. n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

 

"2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e quello indicato nell'allegato A2, punto 2.04.e, è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.".

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 12 del R.R. n. 18/2008.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del R.R. n. 18/2008, dopo le parole "della domanda," sono inserite le seguenti: "previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio regionale,".

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 13 del R.R. n. 18/2008.

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del R.R. n. 18/2008, le parole: "comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera a).".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 15 del R.R. n. 18/2008.

1. L'articolo 15 del R.R. n. 18/2008 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 15

Disposizioni transitorie.

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

 

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1;

 

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;

 

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

 

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali, secondo quanto disposto dal comma 5.

 

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

 

3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

 

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

 

5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

 

6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

 

7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007.".

 

 

Allegato A