Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 13/12/1996 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Aree di sosta). |
Art. 3. (Gestione delle aree). |
§ 3.10.37 - L.R. 13 dicembre 1996, n. 54. [1]
Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.
(B.U. 27 dicembre 1996, n. 35 - S.O. n. 4).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.
Art. 2. (Aree di sosta).
1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città;
f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.
3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.
4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla
Art. 3. (Gestione delle aree).
1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
[1] Abrogata dall'art. 59 della