§ 3.10.32 - R.R. 27 settembre 1993, n. 2.
Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:27/09/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Terreno.
Art. 2.  Recinzione.
Art. 3.  Accessi e parcheggi.
Art. 4.  Viabilità.
Art. 5.  Segnaletica.
Art. 6.  Servizi idrosanitari.
Art. 7.  Servizio guardiania.
Art. 8.  Altri servizi.
Art. 9.  Approvvigionamento idrico.
Art. 10.  Smaltimento rifiuti liquidi.
Art. 11.  Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.
Art. 12.  Impianti di illuminazione e distribuzione di energia elettrica.
Art. 13.  Telefono.
Art. 14.  Pronto soccorso e impianto antincendio.
Art. 15.  Piazzuole.
Art. 16.  Manufatti o unità abitative.
Art. 17.  Preingressi.
Art. 18.  Capacità ricettiva dell'esercizio.
Art. 19.  Regolamento interno.
Art. 20.  Accesso di animali.
Art. 21.  Requisiti per la classificazione degli esercizi.
Art. 22.  Pareri degli enti provinciali del turismo.
Art. 23.  Disposizioni transitorie.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 3.10.32 - R.R. 27 settembre 1993, n. 2. [1]

Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici».

(B.U. 20 ottobre 1993, n. 29).

 

Art. 1. Terreno.

     1. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque piovane.

 

     Art. 2. Recinzione.

     1. La recinzione di altezza minima secondo le normative urbanistiche vigenti, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche, devono essere realizzate con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue.

     2. Possono non essere recintate quelle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabili, fermo restando l'obbligo di predisporre le normali misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

     3. In corrispondenza di aree e spazi (vie, piazze ecc.) aperti al pubblico la recinzione deve essere integrata con siepi o altre schermature arboree aventi il fine di creare una barriera ottica.

 

     Art. 3. Accessi e parcheggi.

     1. L'esercizio deve essere facilmente accessibile ai veicoli anche con il relativo rimorchio.

     2. Vanno opportunamente segnalate le eventuali difficoltà di percorribilità delle strade di accesso.

     3. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli e tenuti sotto costante controllo.

     4. Il controllo può avvenire anche a distanza, mediante la utilizzazione di impianti elettromeccanici e/o elettronici all'uopo installati.

     5. Devono essere previste una o più aree di parcheggio, esterne alla zona destinata al soggiorno, con un numero di posti auto di dimensioni minime cadauno di m 5 x 2,50 pari a quello delle piazzuole e/o unità abitative ovvero spazi per la sosta delle auto nelle piazzuole o a ridosso delle unità abitative. In questo ultimo caso la superficie di ciascuna piazzola va aumentata di almeno 12,5 mq; ed a lato di ciascuna unità abitativa dovrà essere prevista una area di sosta di mt 5 x 2,50.

 

     Art. 4. Viabilità.

     1. La viabilità interna deve essere realizzata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture con i rispettivi rimorchi.

     2. Per gli esercizi con solo accesso pedonale non sussistono gli obblighi indicati ai comma 1 e 2 del presente articolo, salvo per quanto riguarda la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

 

     Art. 5. Segnaletica.

     1. La segnaletica è obbligatoria: si devono prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali, alle piazzole e/o alle unità abitative.

 

     Art. 6. Servizi idrosanitari.

     1. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

     2. Ciascun edificio deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

     3. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singolo servizio può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

     4. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti rivestite, almeno sino a due metri con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in grès o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

     5. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad adeguata distanza da ogni piazzola e/o unità abitativa.

     6. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; essi debbono possedere una superficie minima di mq 0,80 e porta chiudibile dall'interno.

     7. I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo deve essere dotato 'di specchio e mensola d'appoggio; ogni 20 lavabi e wc per adulti ne va previsto uno riservato per persone con limitate o impedite capacità motorie. In ogni caso l'esercizio deve essere attrezzato di un servizio igienico riservato a persone con limitate o impedite capacità motorie.

     8. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a mq 0,80, con porta chiudibile dall'interno. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate e sono obbligatorie negli esercizi dislocati nei luoghi interessati alla balneazione marina.

     9. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per biancheria devono essere separati e divisi dai servizi (gabinetti, docce, lavabi): vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.

     10. Il locale per i vuotatoi dei wc chimici deve avere le caratteristiche indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 7. Servizio guardiania.

     1. Il servizio di guardiania deve essere garantito 24 ore 24.

 

     Art. 8. Altri servizi.

     1 . Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco, spacci di generi alimentari e negozi in genere, in quanto esistenti, devono essere autorizzati in conformità dalla vigente normativa.

     2. Nelle, docce deve essere prevista l'erogazione dell'acqua calda nella misura minima dell'80%.

     3. Nel caso di esercizi situati oltre i 700 metri s.l.m. o autorizzati all'apertura annuale o invernale tutti i locali dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento.

 

     Art. 9. Approvvigionamento idrico.

     1. 1 lavabi, le docce, i lavelli per stoviglie, i lavatoi nonché i locali ove si confezionano o somministrano e si vendono cibi e bevande devono essere dotati di acqua potabile.

     2. L'erogazione di acqua non potabile è consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. In tali casi va chiaramente segnalata la non potabilità dell'acqua.

     3. L'esercizio deve essere dotato di fontanelle con acqua potabile collocate in modo da renderle facilmente accessibili dalle piazzuole.

     4. Qualora l'acqua sia prelevata da una sorgente o da un pozzo, la sua potabilità deve essere accertata, a mezzo analisi, dalla locale unita sanitaria locale che dovrà pure fissare il periodo di validità della certificazione.

     5. Qualora l'acqua è prelevata da pozzi va previsto, per l'eventuale mancanza di energia elettrica, un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento nonché una ulteriore pompa di riserva.

 

     Art. 10. Smaltimento rifiuti liquidi.

     1. Gli esercizi devono essere dotati di impianti di depurazione dei rifiuti liquidi realizzati secondo la vigente normativa in materia, qualora non sia possibile allacciare la rete fognante interna a quella comunale.

 

     Art. 11. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

     1. I rifiuti solidi devono essere raccolti in pattumiere di materiale facilmente lavabile o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi trespoli e/o contenitori.

     2. Gli uni e gli altri devono essere muniti di copertura incernierata e a tenuta.

     3. I contenitori dovranno essere dislocati in modo da facilitarne l'uso senza creare effetti nocivi sul piano igienico alle persone.

     4. Il gestore deve garantire la raccolta giornaliera dei rifiuti solidi all'interno del campeggio.

 

     Art. 12. Impianti di illuminazione e distribuzione di energia elettrica.

     1. Gli impianti di illuminazione lungo la viabilità interna devono essere realizzati secondo le vigenti disposizioni di legge.

     2. Tutti i servizi comuni devono essere illuminati in modo adeguato.

 

     Art. 13. Telefono.

     1. Tutti gli esercizi devono essere muniti di telefono a disposizione degli ospiti.

     2. Le linee telefoniche non potranno, comunque, essere inferiori ad una ogni 300 persone (o frazione superiore a 150) riferite alla capacità ricettiva autorizzata.

     3. Nel caso sia impossibile la installazione di un telefono, va previsto un servizio alternativo di collegamento (radio).

 

     Art. 14. Pronto soccorso e impianto antincendio.

     1. Gli esercizi debbono garantire interventi di pronto soccorso tenendo a disposizione medicamenti e materiali sanitari prescritti dall'autorità sanitaria locale.

     2. Negli esercizi, distanti oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico e con capacità ricettiva autorizzata superiore a 500 persone, il pronto soccorso deve essere espletato in un locale opportunamente attrezzato e da un medico convenzionato che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi.

     3. Gli esercizi debbono essere dotati di idonei dispositivi e/o mezzi anticendio, comunque previsti dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 15. Piazzuole.

     1. Intendesi per piazzuola, la superficie a disposizione esclusiva di ciascun equipaggio.

     2. Intendesi per equipaggio tipo l'insieme precostituito di persone valutato per convenzione in 4, che pernottano usufruendo di una unica piazzuola.

     3. Ove la piazzuola sia occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, è consentito l'insediamento di un ulteriore equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone .

     4. Le piazzuole devono essere delimitate ed individuate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla tabella indicativa delle attrezzature posta all'ingresso dell'esercizio.

     5. Le piazzuole non devono avere recinzioni in muratura ma un evidenziamento dei confini ottenuto con segnali sul terreno.

     6. Ogni piazzuola deve avere accesso diretto, anche solo pedonale, alle strade interne.

 

     Art. 16. Manufatti o unità abitative.

     1. I manufatti o le unità abitative realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo così come previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, devono possedere le seguenti caratteristiche:

     a) superficie coperta: non inferiore a mq 4 a persona. Altezza minima m 2.50;

     b) pareti e coperture: impermeabili, non combustibili, coibentate;

     c) pavimenti: di materiale facilmente lavabile;

     d) arredo minimo: oltre i letti, sedie, tavoli, fornello elettrico o a gas (in questo caso la bombola di alimentazione deve essere collocata all'esterno) un lavabo con acqua corrente calda e fredda. Negli esercizi classificati con 4 stelle le unità abitative devono essere dotate di servizi igienici completi (wc, doccia, lavabo). I suddetti servizi possono essere collocati all'esterno delle unità abitative purché il locale sia nelle immediate adiacenze della stessa;

     e) impianto elettrico;

     f) nelle unità abitative degli esercizi abilitati all'apertura nel periodo e/o invernale ed in quelli situati oltre i 700 metri è obbligatoria l'installazione di un impianto di riscaldamento.

 

     Art. 17. Preingressi.

     Sono considerati preingressi le strutture rigide in legno, plastica o altro materiale, annesse ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno.

     Tali vani non possono avere una larghezza superiore a m 3, sia una altezza superiore a cm 20 che una lunghezza superiore a quella del mezzo cui sono annesse. La superficie massima non potrà essere comunque superiore a mq 16.

     E' facoltà del gestore dell'esercizio autorizzare o meno l'installazione dei suddetti preingressi.

 

     Art. 18. Capacità ricettiva dell'esercizio.

     1. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera a) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei campeggi va calcolata moltiplicando x 4, il numero delle piazzuole. Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 70 piazzuole; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

     2. Qualora il risultato di tale calcolo evidenziasse l'insufficienza del numero dei servizi previsti dal presente regolamento in rapporto all'utenza, la capacità ricettiva va ridotta in modo che il predetto rapporto sia sempre salvaguardato.

     3. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera b) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei villaggi turistici va calcolata sommando le capacità ricettive delle unità abitative (strutture di pernottamento). Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 60 strutture di pernottamento; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

     4. Nel caso sia consentito il pernottamento con mezzi propri e in unità abitative, nei limiti indicati dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva del complesso viene stabilita applicando separatamente i criteri previsti per i campeggi e per i villaggi turistici.

 

     Art. 19. Regolamento interno.

     Il regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni rivolte agli utenti, di cui alla lettera h), secondo comma, dell'art. 14 della legge regionale n. 59 del 1985. deve essere affisso nel locale ricevimento in luogo ben visibile.

 

     Art. 20. Accesso di animali.

     1. Qualora il gestore dell'esercizio consenta che nello stesso vengano introdotti animali al seguito dei turisti è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni:

     a) i proprietari degli animali dovranno produrre apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale del comune di propria residenza o certificato di vaccinazione internazionale, in mancanza del quale questi ultimi vanno sottoposti a visita presso il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio;

     b) all'interno del complesso gli animali vanno comunque custoditi in modo da non arrecare molestie e danni alle persone;

     c) gli animali non dovranno sostare all'interno di strutture di uso comune.

     Vanno comunque rispettate le ulteriori norme previste dal regolamento di igiene del comune ove ha sede il complesso, e della vigente normativa in materia.

 

     Art. 21. Requisiti per la classificazione degli esercizi.

     1. I requisiti per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta richiesti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono quelli indicati negli allegati A) e B) del presente regolamento del quale fanno parte integrante.

 

     Art. 22. Pareri degli enti provinciali del turismo.

     Allo scopo di assicurare omogeneità di determinazioni, almeno a livello provinciale, i provvedimenti di classificazione, di revisione di classifica, di autorizzazione all'esercizio, previsti rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 13 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono adottati dal comune, entro i termini previsti, sentito il parere dell'ente provinciale del turismo competente per territorio. Tale parere va espresso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie.

     Gli esercizi che non raggiungono il punteggio minimo per essere classificati ad una stella o a due stelle rispettivamente per i campeggi e per i villaggi turistici o manchino di non più di due requisiti richiesti per la classificazione a due o più stelle, vengono classificati provvisoriamente nella classe richiesta per non più di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     Trascorso tale termine senza che siano stati apportati all'esercizio i necessari adeguamenti, il comune, previo parere dell'Ente provinciale del turismo competente per territorio, provvede alla revoca della classificazione provvisoria , se del caso, alla conseguente revoca dell'autorizzazione, a condizione che a tale data esistano gli strumenti urbanistici necessari a consentire gli adeguamenti stessi.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entrerà in vigore novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

TABELLA A

 

REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

 

     a) Qualora una parte delle piazzole e delle unità abitative sia servita da istallazioni igienico sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti istallazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.04 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole che ne sono prive. Qualora tutte le piazzole c le unità abitative risultassero dotate di istallazioni igienico sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una istillazione ogni 100 persone ospitate.

     b) Negli esercizi dislocati nelle località interessate alla balneazione marina le docce possono anche essere aperte e in aggiunta a quelle previste alla voce 2.04.

     c) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di km 1 in riferimento alle voci 2.061 (attrezzature di ristoro).

     d) La superficie delle piazzole può essere ridotta fino ad un massimo del 20% in caso di particolare conformazione morfologica del terreno (scosceso, alberato. bosco naturale. ecc.) purché la media di tutte le piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna classe.

     e) Negli esercizi situati oltre i 700 m s.l.m. il numero degli ospiti per ogni doccia potrà essere aumentato fino ad un massimo di 30.

 

 

 

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE.

 

                                                         classe

                                                      *  *  *  *

                                                         *  *  *

                                                            *  *

                                                               *

 

1.01 - Viabilità pedonale

1.011 - passaggi pedonali distanti l'uno             *  *

dall'altro non oltre mt. 100

1.012 - passaggi pedonali distanti l'uno                   *  *

dall'altro non oltre mt. 70

 

1.02 - Aree di uso comune

1.021 - di superficie complessiva non                *  *

inferiore al 10% dell'intera superficie del

campeggio

1.022 di superficie complessiva non inferiore              *

al 15% dell'intera superficie del campeggio

1.023 - di superficie complessiva non                         *

inferiore al 20% dell'intera superficie del

campeggio

 

1.03 - Aree alberate o ombreggiate

1.031 - di superficie complessiva non                *

inferiore al 10% dell'intera superficie del

campeggio

1.032 - di superficie complessiva non                   *

inferiore al 20% dell'intera superficie del

campeggio

1.033 - di superficie complessiva non                      *

inferiore al 30% dell'intera superficie del

campeggio

1.034 - di superficie complessiva non                         *

inferiore al 40% dell'intera superficie del

campeggio

 

1.04 - Superficie delle piazzole

1.041 - non inferiore a mq. 50                       *

1.042 - non inferiore a mq. 60                          *

1.043 - non inferiore a mq. 70                             *

1.044 - non inferiore a mq. 80                                *

 

1.05 - Confini delle piazzole

1.051 - evidenziati con segnali o con                *  *

picchetti

1.052 - evidenziati con aiuole coltivate,                  *  *

siepi, staccionate alte non più di mt. 1 o

alberature

 

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI.

 

2.01 - Servizio ricevimento ed accettazione

2.011 - assicurato 14 ore su 24                      *  *

2.012 - assicurato 16 ore su 24                            *

2.013 - assicurato 24 ore su 24                               *

 

 

2.02 - Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 - una volta al giorno                          *  *

2.022 - due volte al giorno                                *  *

 

2.03 - Pulizia delle istallazioni igienico

sanitarie

2.031 - due volte al giorno                          *  *  *

2.032 - con addetto diurno permanente                         *

 

2.04 - Istallazioni igienico sanitarie di uso

comune

Numero degli ospiti per ogni istallazione

 

wc doccia lavabo lavapiedi lavello lavatoio lavatrice

                          stoviglie

 

20   30     20      80        50      60              *

20   30     20      80        50      60                 *

18   25     18      80        40      60        300         *

15   20     15      80        30      60        200            *

vuotatoio per wc chimici 1 x 250 ospiti e

comunque 1 per ogni gruppo di servizi.

 

2.05 - Prese di corrente

2.051 - per almeno il 50% delle piazzole             *  *

2.052 - per il 100% delle piazzole                         *  *

 

2.06 - Attrezzature di ristoro

2.061 - spaccio e bar (d)                            *  *

2.062 - spaccio e bar in locale appositamente              *  *

arredato con tavoli e sedie

2.063 - tavola calda o self-service o                         *

ristorante

 

2.07 - Impianti sportivi e complementari

(piscina, tennis, calcetto, pallavolo,

pallacanestro, minigolf, custodia natanti

leggeri, ecc.)

2.071 - almeno una attrezzatura                            *

2.072 - almeno due attrezzature                               *

 

2.08 - Attrezzature ricreative (parco giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione,

biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio

attrezzature sportive, ecc.)

2.081 - 1 attrezzatura                               *

2.082 - 2 attrezzature                                  *

2.083 - 3 attrezzature                                     *

 

 

 

TABELLA B

 

REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

 

     a) L'obbligo di cui alle voci 1.01/1.04/1.05 e 2.05 sussiste per la parte del terreno destinata, nella percentuale massima del 15% come prevista dalla legge regionale n. 59 del 3 maggio 1985, a campeggio.

     b) Qualora una parte delle piazzole e delle unità abitative sia servita da istallazioni igienico sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti istallazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.04 rapportando il numero a quello delle persone ospitabili nelle piazzole e nelle unità abitative non provviste di tali istallazioni. Qualora tutte le piazzole e le unità abitative risultassero dotate di istallazioni igienico sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una istallazione ogni 100 persone ospitate.

     c) Negli esercizi dislocati nelle località interessate alla balneazione marina le docce possono anche essere aperte e in aggiunta a quelle previste alla voce 2.04.

     d) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. in riferimento alle voci 2.061 (attrezzature di ristoro).

     e) La superficie delle piazzole può essere ridotta fino ad un massimo del 20% in caso di particolare conformazione morfologica del terreno, (scoscesi alberi o boschi naturali, ecc.) purchè la media della superficie di tutte le piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna classe.

 

 

 

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE.

 

                                                      classe

                                                       *   *   *

                                                       *   *   *

                                                           *   *

                                                               *

 

1.01 - Viabilità pedonale

1.011 - passaggi pedonali distanti l'uno              *

dall'altro non oltre mt. 100

1.012 - passaggi pedonali distanti l'uno                  *   *

dall'altro non oltre mt. 70

 

1.02 - Aree di uso comune

1.021 - di superficie complessiva non                 *

inferiore al 10% dell'intera superficie del

villaggio

1.022 di superficie complessiva non inferiore             *

al 15% dell'intera superficie del villaggio

1.023 - di superficie complessiva non                         *

inferiore al 20% dell'intera superficie del

villaggio

 

1.03 - Aree alberate o ombreggiate

1.031 - di superficie complessiva non                 *

inferiore al 25% dell'intera superficie del

villaggio

1.032 - di superficie complessiva non                     *

inferiore al 35% dell'intera superficie del

villaggio

1.033 - di superficie complessiva non                         *

inferiore al 45% dell'intera superficie del

villaggio

 

1.04 - Superficie delle piazzole

1.041 - non inferiore a mq. 60                        *

1.042 - non inferiore a mq. 70                            *

1.044 - non inferiore a mq. 80                                *

 

 

1.05 - Confini delle piazzole

1.051 - evidenziati con segnali o con                 *

picchetti

1.052 - evidenziati con aiuole coltivate,                 *   *

siepi, staccionate alte non più di mt. 1 o

alberature

 

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI.

 

2.01 - Servizio ricevimento ed accettazione

2.011 - assicurato 14 ore su 24                       *

2.012 - assicurato 18 ore su 24                           *

2.013 - assicurato 24 ore su 24                               *

 

2.02 - Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 - una volta al giorno                           *

2.022 - due volte al giorno                               *   *

 

2.03 - Pulizia delle istallazioni igienico

sanitarie

2.031 - due volte al giorno                           *   *

2.032 - con addetto diurno permanente                         *

 

2.04 - Istallazioni igienico sanitarie di uso

comune

Numero degli ospiti per ogni istallazione

 

wc doccia lavabo lavapiedi lavello  lavatoio lavatrice

                          stoviglie

 

20   30     20      80       50        60              *

18   25     18      80       40        60       300        *

15   20     15      80       30        60       200            *

vuotatoio per wc chimici 1 x 250 ospiti e comunque 1 per ogni

gruppo di servizi.

 

2.05 - Prese di corrente

2.051 - per almeno il 50% delle piazzole              *

2.052 - per il 100% delle piazzole                        *   *

 

2.06 - Attrezzature di ristoro

2.061 - spaccio e bar                                 *

2.062 - spaccio e bar in locale appositamente             *   *

arredato con tavoli e sedie

2.063 - tavola calda o self-service o                         *

ristorante

 

2.07 - Impianti sportivi e complementari

(piscina, tennis, calcetto, pallavolo,

pallacanestro, minigolf, custodia natanti

leggeri, ecc.)

2.071 - almeno una attrezzatura                           *

2.072 - almeno due attrezzature                               *

 

 

2.08 - Attrezzature ricreative (parco giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione,

biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio

attrezzature sportive, ecc.)

2.081 - 1 attrezzatura                                *

2.082 - 2 attrezzature                                    *

2.083 - 3 attrezzature                                        *

 

2.09 - Servizio custodia valori

2.091 - Assicurato il servizio custodia                   *   *

valori

 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 16 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.