§ 3.7.51 - L.R. 9 novembre 2007, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:09/11/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 33/1999 e successive modifiche )
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 50 della l.r. 33/1999 e successive modifiche)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.51 - L.R. 9 novembre 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

(B.U. 20 novembre 2007, n. 32)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l. r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo” sono sostituite dalle seguenti: “dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo”;

b) le parole: “, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 33/1999 e successive modifiche )

1. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla l.r. 12/2001, le parole: “nelle sei settimane precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nei trenta giorni precedenti”.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, le parole: “Limitatamente agli esercizi di vicinato” sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla l.r. 9/2005, è aggiunto il seguente:

“2 ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 50 della l.r. 33/1999 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato;

b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita;

c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r. 33/1999, come modificato dalla l.r. 12/2001, sono aggiunti i seguenti:

“2 ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, il comune dispone inoltre la sospensione dell’attività di vendita:

a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato;

b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita;

c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita.

2 quater. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

2 quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima.”.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.