Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 29/04/1980 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo. |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...] |
§ 3.4.22 - L.R. 29 aprile 1980, n. 27. [1]
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.
(B.U. 20 maggio 1980, n. 14).
Art. 1. E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.
Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 31 lettera n), della
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 4 della