§ 3.4.10 - L.R. 9 giugno 1975, n. 55.
Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:09/06/1975
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.


§ 3.4.10 - L.R. 9 giugno 1975, n. 55. [1]

Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.

(B.U. 30 giugno 1975, n. 18).

 

Art. 1. Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.

     Il Comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, può permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.