§ 3.1.87 - L.R. 13 aprile 2000, n. 22.
Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:13/04/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.1.87 - L.R. 13 aprile 2000, n. 22. [1]

Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999.

(B.U. 10 maggio 2000, n. 13).

 

Art. 1.

     1. I titolari delle aziende agricole, singole ed associate, che hanno subito danni alle strutture produttive a causa delle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999, in attesa della dichiarazione di esistenza di eccezionale evento calamitoso e dell'individuazione dei territori danneggiati ai sensi della vigente normativa, possono provvedere all'immediato ripristino delle strutture danneggiate.

     2. Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per il ripristino delle strutture di cui al comma 1, i soggetti aventi titolo devono presentare, in allegato alla domanda di intervento di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, oltre alla relativa rendicontazione, anche uno o più dei seguenti documenti per attestare il legame tra la spesa sostenuta ed il danno causato dalle avversità atmosferiche:

     a) perizia asseverata di tecnico competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, rilasciata prima dei lavori di ripristino;

     b) fotografie delle strutture danneggiate con data certa della ripresa fotografica;

     c) dichiarazione degli interessati resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

     d) verbale di accertamento preventivo redatto da funzionario tecnico della struttura decentrata sviluppo agricolo e mondo rurale, competente per territorio.

     3. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono essere completati entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di intervento di cui al comma 2 e gli atti amministrativi per la liquidazione delle provvidenze perfezionati entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 2.

     1. Le provvidenze indicate dall'articolo 3 della l. 185/1992 sono anticipate dalla Regione secondo quanto previsto al comma 2, lettera a) dello stesso articolo.

     2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con i fondi iscritti al capitolo di spesa n. 21369, nel limite di lire 10 miliardi, al capitolo 21373 nel limite di lire 3 miliardi e al capitolo 21377 nel limite di lire 3 miliardi, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.