Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 20/06/1990 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Lazio, in ordine all'applicazione del regolamento CEE numero 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale del 16 novembre 1987, n. 431, riconosce alle associazioni dei [...] |
Art. 2. 1. Il rimborso è stabilito in misura pari allo 0,50 per cento delle provvidenze effettivamente erogate. Esso è frazionabile in misura percentuale proporzionale alla erogazione delle provvidenze [...] |
Art. 3. 1. Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di cui al precedente articolo 2, gli organismi interessati dovranno presentare alla Regione Lazio, assessorato agricoltura: |
Art. 4. 1. La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura provvede, con propria deliberazione, alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base della documentazione di cui al [...] |
Art. 5. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 543 milioni. |
Art. 6. 1. Nel bilancio di previsione 1990 viene istituito il capitolo di spesa n. 01253 così denominato: «Contributi alle associazioni di produttori e cooperative olivicole, per l'attuazione del [...] |
§ 3.1.70 - L.R. 20 giugno 1990, n. 79. [1]
Rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni dei produttori e delle cooperative olivicole per l'attuazione del provvedimento CEE n. 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale 16 novembre 1987, n. 431.
Art. 1. 1. La Regione Lazio, in ordine all'applicazione del regolamento CEE numero 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale del 16 novembre 1987, n. 431, riconosce alle associazioni dei produttori ed alle cooperative olivicole, che hanno presentato piani di ristrutturazione e/o riconversione collettiva degli oliveti danneggiati dalle gelate del 1985 in applicazione delle citate normative, un rimborso spese per la gestione dei piani stessi.
Art. 2. 1. Il rimborso è stabilito in misura pari allo 0,50 per cento delle provvidenze effettivamente erogate. Esso è frazionabile in misura percentuale proporzionale alla erogazione delle provvidenze stesse, alle diverse fasi.
Art. 3. 1. Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di cui al precedente articolo 2, gli organismi interessati dovranno presentare alla Regione Lazio, assessorato agricoltura:
a) istanza a firma del legale rappresentante, completa della deliberazione in copia autentica dell'autorizzazione ad avanzare detta istanza;
b) convenzione stipulata fra l'organismo associativo o cooperativo e la Regione Lazio;
c) elenco degli olivicoltori ricompresi nei piani collettivi, con l'indicazione del contributo totale spettante;
d) rendiconto dettagliato dei pagamenti effettuati a favore dei singoli olivicoltori ricompresi nei piani collettivi;
e) elenco nominativo dei soggetti non liquidati ai quali non è stato corrisposto il contributo.
Art. 4. 1. La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura provvede, con propria deliberazione, alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 3.
Art. 5. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 543 milioni.
Art. 6. 1. Nel bilancio di previsione 1990 viene istituito il capitolo di spesa n. 01253 così denominato: «Contributi alle associazioni di produttori e cooperative olivicole, per l'attuazione del
[1] Abrogata dall'art. 4 della