Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 31/01/1983 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). Nell'ambito della politica diretta ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato del [...] |
Art. 2. (Delimitazione della zona). 1. Fanno parte del perimetro della "strada dei vini dei Castelli Romani" i territori vitati compresi nelle zone a "denominazione di origine controllata" dei vini [...] |
Art. 3. (Infrastrutture e servizi). La Regione Lazio, a mezzo di appalti concorso, gare di appalto, progettazioni da affidare ad istituti, enti o organizzazioni pubbliche e private specializzate, nonché [...] |
Art. 4. Allo scopo di realizzare gli interventi di cui al precedente articolo 3 la Regione stanzia la somma di L. 300 milioni che sarà iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1983. |
Art. 5. In attesa di una disciplina organica la gestione della «Strada dei vini dei Castelli Romani» è affidata alla XI comunità montana con l'obbligo di sentire il parere dei sindaci dei comuni di cui al [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...] |
§ 3.1.48 - L.R. 31 gennaio 1983, n. 12. [1]
Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani.
(B.U. 10 marzo 1983, n. 7).
Capitolo I
ISTITUZIONE
Art. 1. (Finalità). Nell'ambito della politica diretta ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato del territorio, la Regione Lazio con la presente legge, in ottemperanza all'articolo 45 dallo Statuto, istituisce la «Strada dei vini dei Castelli Romani» e detta norme per l'istituzione, il funzionamento e la gestione della stessa, per realizzare i fini in essa previsti, ed in particolare:
determinare un'azione di difesa della genuinità e qualità dei prodotti agricoli locali, in particolare i prodotti vitivinicoli;
stimolare e sostenere iniziative atte a valorizzare i vini tipici locali e le produzioni agricole tipiche;
stimolare e sostenere iniziative atte a sviluppare e valorizzare l'artigianato tipico connesso alle caratteristiche del territorio ed alle produzioni agricolo-alimentari tipiche della zona;
stimolare e sostenere iniziative atte a sviluppare e valorizzare la gastronomia tipica del territorio connesso alla genuinità dei prodotti locali dell'agricoltura;
determinare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività agricola, l'artigianato, il commercio, l'industria ed il turismo;
determinare un polo di attrazione turistica, fondato sulla valorizzazione dei vini tipici locali, le produzioni agricole genuine del territorio, la gastronomia, il patrimonio culturale delle tradizioni popolari locali, il patrimonio artistico e monumentale del territorio, la conservazione del patrimonio architettonico rurale;
realizzare un itinerario attrezzato atto a determinare la fusione degli scopi riportati sul piano dello sviluppo dell'economia della zona, facente leva sui settori portanti dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato inseriti nella realtà culturale ed ambientale dei Castelli Romani;
Art. 2. (Delimitazione della zona). 1. Fanno parte del perimetro della "strada dei vini dei Castelli Romani" i territori vitati compresi nelle zone a "denominazione di origine controllata" dei vini Frascati, Marino, Montecompatri, Colli Albani, Colli Lanuvini, Zagarolo, Velletri, Cori, Merlot, Sangiovese, Trebbiano delimitati dai relativi decreti ministeriali di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) nonché gli interi territori dei comuni di: Frascati, Marino, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Genzano, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Cori ed in parte i territori dei comuni di Roma, Ciampino, Aprilia, Cisterna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna, San Cesareo, Zagarolo [2].
Art. 3. (Infrastrutture e servizi). La Regione Lazio, a mezzo di appalti concorso, gare di appalto, progettazioni da affidare ad istituti, enti o organizzazioni pubbliche e private specializzate, nonché professionisti ed imprese particolarmente qualificate nella materia, provvederà alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi permanenti della istituenda strada, in particolare:
definizione del tracciato della rete stradale primaria e secondaria dell'itinerario, assumendo come riferimento il tracciato che risulta dalla planimetria allegata (omissis) alla presente legge;
cartografia generale e particolare della rete stradale dell'itinerario con indicazioni tematiche relative alle zone produttive dei vini, alle imprese produttrici singole ed associate, imprese industriali produttrici di vini; imprese singole ed associate produttrici di prodotti tipici della zona; ricettività agrituristica; delimitazione delle zone turistiche, imprese ed organismi turistici, località e valori turistici; infrastrutture tipiche della gastronomia e della ristorazione; ricettività alberghiera, artigianato tipico collegato all'enologia ed alla gastronomia; le industrie enologiche ed alimentari; i centri culturali le antichità collegate al circuito enogastronomico della zona; tradizioni popolari ed origini strade collegati alla gastronomia ed alla vitivinicoltura; beni culturali ed ambientali;
studio e realizzazione della segnaletica stradale primaria e secondaria comprensoriale e zonale;
studio e realizzazione della cartellonistica pubblicitaria primaria e secondaria;
studio, realizzazione ed apposizione dei contrassegni delle «botteghe del vino»;
contributi per l'istituzione, arredamento ed avviamento delle «botteghe del vino» zonali;
studio, realizzazione ed apposizione dei contrassegni degli itinerari gastronomici garantiti;
ricerca, acquisizione, adattamenti ed arredamento delle enoteche comprensoriali;
contributi per l'istituzione e realizzazione del contrassegno, da registrare in campo internazionale, distintivo della «Strada dei vini» e prima campagna pubblicitaria all'interno ed all'estero.
Art. 4. Allo scopo di realizzare gli interventi di cui al precedente articolo 3 la Regione stanzia la somma di L. 300 milioni che sarà iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1983.
Capitolo II
GESTIONE
Art. 5. In attesa di una disciplina organica la gestione della «Strada dei vini dei Castelli Romani» è affidata alla XI comunità montana con l'obbligo di sentire il parere dei sindaci dei comuni di cui al precedente articolo 2, non compresi nel comprensorio della predetta comunità montana.
La comunità montana:
approva il piano catastale e pubblicitario annuale;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva i contratti pubblicitari e d'agenzia per la propaganda della strada dei vini;
approva i regolamenti per la gestione ed il funzionamento delle enoteche, delle botteghe del vino e degli itinerari gastronomici garantiti.
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Legge abrogata dall'art. 12 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della