Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 14/05/1979 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. I progetti presentati dalle cooperative di cui all'articolo 2, lettera a) e quelli presentati dai soggetti di cui allo stesso articolo 2, lettera b) della legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978 [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 3.1.29 - L.R. 14 maggio 1979, n. 44. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978 recante norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo.
(B.U. 30 maggio 1979, n. 15).
Art. 1. I progetti presentati dalle cooperative di cui all'articolo 2, lettera a) e quelli presentati dai soggetti di cui allo stesso articolo 2, lettera b) della
Il responsabile del settore decentrato dell'agricoltura, attualmente identificato nel capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, è autorizzato, dopo l'avvenuta approvazione del piano di sviluppo aziendale da parte della Giunta regionale, a rilasciare i provvedimenti di concessione del contributo in conto capitale e i nulla osta ai soggetti beneficiari indicati nell'articolo 1, lettera a) e lettera b) della
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 38/80.
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 38/80.