Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 30/03/1993 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 2.6.24 - Legge Regionale 30 marzo 1993, n. 17. [1]
Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. e nomina del commissario straordinario.
(B.U. 1 aprile 1993, n. 9, S.O. n. 4).
1. In attesa della legge regionale di revisione della
2. La gestione straordinaria dell'ente è assicurata da un commissario nominato dalla Giunta regionale.
3. La gestione straordinaria non può durare più di sei mesi.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della