§ 2.5.11 - R.R. 4 maggio 1978, n. 1.
Regolamento per la ripartizione alle Comunità montane dei fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e per la redazione dei programmi di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:04/05/1978
Numero:1


Sommario
Art. 1.      I fondi assegnati alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato saranno ripartiti fra tutte le comunità montane sulla base [...]
Art. 2.      Al fine specifico dell'elaborazione dei piani di sviluppo economico-sociale, di cui al titolo IV della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e dei programmi d'intervento di cui all'art. 19 della [...]
Art. 3.      Le comunità montane, in attesa dell'adozione del piano quinquennale di sviluppo, ai sensi del titolo IV della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, dovranno redigere i programmi di intervento ai [...]
Art. 4.      I programmi, di cui al precedente articolo, dovranno essere presentati alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con la seguente documentazione
Art. 5.      La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia di Comunità montane, decide sul programma entro 90 giorni dal ricevimento degli atti
Art. 6.      Per l'attuazione dei programmi di intervento delle Comunità montane e per l'erogazione dei relativi fondi da parte della Regione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, [...]
Art. 7.      Allo scopo di favorire la più sollecita preparazione del programma di intervento ai sensi del precedente art. 3, e l'inizio della gestione ordinaria delle comunità, il Presidente della Giunta [...]
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.      E' abrogato il regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1


§ 2.5.11 - R.R. 4 maggio 1978, n. 1.

Regolamento per la ripartizione alle Comunità montane dei fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e per la redazione dei programmi di intervento.

(B.U. 20 maggio 1978, n. 10).

 

Art. 1.

     I fondi assegnati alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato saranno ripartiti fra tutte le comunità montane sulla base dei seguenti parametri:

     40 per cento in funzione della superficie montana dei comuni inclusi nelle zone omogenee;

     20 per cento in funzione del grado di dissesto idrogeologico;

     40 per cento in funzione delle condizioni economico-sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20 per cento) e la popolazione attiva in agricoltura (20 per cento) sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     L'assegnazione dei fondi, con i criteri di cui al comma precedente avverrà con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     Al fine specifico dell'elaborazione dei piani di sviluppo economico-sociale, di cui al titolo IV della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e dei programmi d'intervento di cui all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 le comunità montane non potranno utilizzare, prelevandole dal fondo globale assegnato ai sensi del precedente articolo, somme eccedenti i seguenti limiti;

     a) comunità montane che includono fino a 5 comuni: ciascuna L. 8 milioni;

     b) comunità montane che includono da 6 a 10 comuni: ciascuna L. 12 milioni;

     c) comunità montane che includono da 11 a 15 comuni: ciascuna L. 20 milioni;

     d) comunità montane che includono da 15 a 20 comuni: ciascuna L. 25 milioni;

     e) comunità montane che includono oltre 20 comuni: ciascuna L. 30 milioni.

 

     Art. 3.

     Le comunità montane, in attesa dell'adozione del piano quinquennale di sviluppo, ai sensi del titolo IV della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, dovranno redigere i programmi di intervento ai sensi dell'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     I programmi di intervento di cui al comma precedente dovranno essere predisposti sulla base delle direttive fissate dal Consiglio regionale.

     Per il finanziamento dei programmi di intervento sarà utilizzato il fondo globale assegnato alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e 11 marzo 1975, n. 72.

 

     Art. 4.

     I programmi, di cui al precedente articolo, dovranno essere presentati alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con la seguente documentazione:

     a) una relazione generale che indichi:

     l'incidenza che il programma potrà avere rispetto allo sviluppo economico-sociale ed occupazionale della comunità;

     i territori e le popolazioni interessate al programma;

     i tempi di realizzazione delle opere;

     ed in rapporto a tali elementi, i motivi che hanno determinato le scelte operate, con espresso riferimento alle direttive del Consiglio regionale;

     b) i progetti esecutivi o, in loro assenza, almeno una relazione di massima contenente gli elementi conoscitivi essenziali sia tecnici che economici delle singole opere;

     c) l'indicazione dei finanziamenti già esistenti, qualora l'onere complessivo del programma superi gli stanziamenti attribuiti dalla Regione alla comunità montana, ai sensi del presente regolamento.

     Ove i programmi d'intervento non vengano presentati nei termini di cui al precedente comma, la Giunta regionale assegnerà alla comunità inadempiente un ulteriore periodo di sessanta giorni per la presentazione del programma, trascorsi i quali viene dichiarata dal Consiglio regionale la revoca dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia di Comunità montane, decide sul programma entro 90 giorni dal ricevimento degli atti [1].

     Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, il programma deve considerarsi approvato.

     Il termine di cui al primo comma rimane sospeso se, prima della sua scadenza, la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi. In tale caso il programma dovrà considerarsi approvato ove la Giunta regionale non lo respinga entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

     Il programma potrà essere respinto, in tutto o in parte, solamente qualora non sia rispondente alle direttive indicate dal Consiglio regionale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, o non abbia la necessaria copertura finanziaria.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione dei programmi di intervento delle Comunità montane e per l'erogazione dei relativi fondi da parte della Regione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 con l'esclusione di quanto inerente l'intervento di qualsiasi ente a livello locale per quanto riguarda gli articoli 4, 8, 10 sulla approvazione dei programmi pluriennali delle Comunità montane, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento n. 1 del 1978 [2].

 

     Art. 7.

     Allo scopo di favorire la più sollecita preparazione del programma di intervento ai sensi del precedente art. 3, e l'inizio della gestione ordinaria delle comunità, il Presidente della Giunta regionale provvederà all'accreditamento immediato del cinque per cento dell'importo previsto per ciascuna comunità montana dall'art. 1 del presente regolamento e deliberato dal Consiglio regionale, affinché sia utilizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 e della somma destinata alla redazione dei piani di sviluppo e di intervento, nella misura massima indicata dall'art. 2.

     Le comunità montane sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978, per le spese di primo impianto e ordinarie di gestione e di funzionamento degli organi della comunità, gli importi residui del finanziamento straordinario disposto a favore delle comunità montane con l'art. 33 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 ed il cinque per cento dell'importo spettante a ciascuna comunità e deliberato dal Consiglio regionale in base all'art. 1 del presente regolamento.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     In attesa della pubblicazione della carta della montagna prevista dall'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la quota percentuale dei fondi da assegnare in funzione del grado di dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del presente regolamento è ripartita in eguale misura tra tutte le comunità montane.

     In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui al primo comma del precedente art. 4 viene fissato alla data del 31 marzo 1978 applicabile alle comunità montane che non hanno ancora presentato i programmi di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

 

     Art. 9.

     E' abrogato il regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 4 dicembre 1989, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 del R.R. 4 dicembre 1989, n. 2.