§ 2.5.7 - L.R. 29 agosto 1986, n. 32.
Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: «Sviluppo dell'economia montana».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:29/08/1986
Numero:32


Sommario
Art. 1.  L'esiguità del territorio su cui è costituita la comunità montana «Alta Tuscia Laziale» impedisce una adeguata programmazione economica e sociale in una zona ad elevato indice di invecchiamento [...]
Art. 2.  La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente, in parte, i comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, già [...]
Art. 3.  I comuni di Proceno, Gradoli e Grotte di Castro, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 21 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.5.7 - L.R. 29 agosto 1986, n. 32. [1]

Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: «Sviluppo dell'economia montana».

(B.U. 10 settembre 1986, n. 25).

 

Art. 1. L'esiguità del territorio su cui è costituita la comunità montana «Alta Tuscia Laziale» impedisce una adeguata programmazione economica e sociale in una zona ad elevato indice di invecchiamento della popolazione, in cui l'agricoltura continua a subire un preoccupante impoverimento, rendendo difficoltoso il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente, in parte, i comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, già classificati parzialmente montani, è estesa all'intero territorio dei comuni ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

     Art. 3. I comuni di Proceno, Gradoli e Grotte di Castro, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico dell'Alta Tuscia, sono inclusi nella I Zona omogenea di cui al precedente articolo.

     La I Zona omogenea in cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è, pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, Proceno, Gradoli e Grotte di Castro ed è considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 21 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.