Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.5 comunità montane |
Data: | 29/08/1986 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. L'esiguità del territorio su cui è costituita la comunità montana «Alta Tuscia Laziale» impedisce una adeguata programmazione economica e sociale in una zona ad elevato indice di invecchiamento [...] |
Art. 2. La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente, in parte, i comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, già [...] |
Art. 3. I comuni di Proceno, Gradoli e Grotte di Castro, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 21 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...] |
§ 2.5.7 - L.R. 29 agosto 1986, n. 32. [1]
Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: «Sviluppo dell'economia montana».
(B.U. 10 settembre 1986, n. 25).
Art. 1. L'esiguità del territorio su cui è costituita la comunità montana «Alta Tuscia Laziale» impedisce una adeguata programmazione economica e sociale in una zona ad elevato indice di invecchiamento della popolazione, in cui l'agricoltura continua a subire un preoccupante impoverimento, rendendo difficoltoso il raggiungimento delle finalità previste dalla
Art. 2. La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della
Art. 3. I comuni di Proceno, Gradoli e Grotte di Castro, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico dell'Alta Tuscia, sono inclusi nella I Zona omogenea di cui al precedente articolo.
La I Zona omogenea in cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 8 della
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 21 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 4 della