Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.2 iniziative regionali per l'unione europea |
Data: | 02/02/1988 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Indizione dell'indagine conoscitiva). |
Art. 2. (Contenuti dell'indagine conoscitiva). |
Art. 3. (Concorso operativo delle amministrazioni provinciali e comunali). |
Art. 4. (Sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee). |
Art. 5. (Restituzione dei questionari compilati). |
Art. 6. (Giornata per l'unione europea). |
Art. 7. (Esito dell'indagine conoscitiva). |
Art. 8. (Azioni regionali conseguenti l'esito della indagine). |
§ 2.2.4 - R.R. 2 febbraio 1988, n. 2.
Regolamento sulle modalità ed i tempi per l'effettuazione della indagine conoscitiva tra i cittadini del Lazio per la realizzazione dell'Unione europea e per il relativo mandato costituente al Parlamento europeo contestuale alle elezioni del 1989.
(B.U. 20 febbraio 1988, n. 5).
Art. 1. (Indizione dell'indagine conoscitiva).
L'indagine conoscitiva di cui al titolo II della
Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma, su proposta del citato Comitato, è altresì formulato il questionario per l'indagine e sono individuate le modalità di effettuazione della stessa non previste nel presente regolamento.
Art. 2. (Contenuti dell'indagine conoscitiva).
L'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo 1 è finalizzata ad accertare, nello spirito di quanto previsto nell'articolo 34 dello Statuto regionale, se i cittadini del Lazio ritengano si debba procedere senza indugi alla realizzazione dell'Unione fra i Paesi membri della Comunità europea, secondo le linee del progetto di Trattato approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984, anche se ad essa non aderiranno tutti i Paesi, membri della Comunità, al fine di impostare e condurre politiche comuni in materia di moneta, di economia, di diritti e doveri civili e sociali, di politica estera e di sicurezza per concorrere a stabilire nuovi rapporti fra aree sviluppate ed aree deboli della Unione e del mondo, per contribuire alla organizzazione della pace e per meglio affrontare i problemi interni di ciascun Paese aderente.
Pertanto l'indagine dovrà rilevare la eventuale volontà dei cittadini del Lazio di conferire al Parlamento europeo un mandato per redigere la costituzione della Unione europea, contestualmente alle elezioni del 1989.
Art. 3. (Concorso operativo delle amministrazioni provinciali e comunali).
Le amministrazioni provinciali e comunali prestano la propria collaborazione per consentire che l'indagine conoscitiva di cui ai precedenti articoli coinvolga, con la necessaria consapevolezza, il maggior numero di cittadini del Lazio.
A tale scopo ciascuna amministrazione provinciale nell'ambito di quanto stabilito nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 1 e nel rispetto dei contenuti della indagine conoscitiva indicati nel precedente articolo 2, indice una riunione dei rappresentanti dei comuni della provincia al fine di illustrare le finalità e le modalità di svolgimento dell'indagine.
Entro quarantacinque giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, i consigli comunali aderenti all'iniziativa assumono la relativa deliberazione con la quale, tra l'altro, pongono a carico del bilancio comunale, a titolo di anticipazione, come previsto nel secondo comma dell'articolo 13 della
Ricevuta la deliberazione consiliare di adesione, ciascuna amministrazione provinciale trasmette ai relativi comuni interessati un congruo numero di copie del questionario di cui al precedente articolo 1 da consegnare a domicilio a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Art. 4. (Sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee).
La sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee in generale e, in particolare, su quelle di natura istituzionale, al fine di assicurarne adeguata consapevolezza per un attendibile esito della indagine conoscitiva di cui al presente regolamento, è attuata attraverso iniziative delle amministrazioni provinciali, di quelle comunali, singole o associate, degli organi collegiali della scuola.
Le amministrazioni provinciali e comunali possono avvalersi, per la effettuazione delle iniziative ritenute congruenti con le finalità del titolo II della
Alla copertura degli oneri relativi alle attività di cui ai precedenti comma le predette amministrazioni provvedono con apposito atto deliberativo nel quale sono indicati i programmi e le relative modalità di attuazione.
Per quanto concerne le amministrazioni comunali, le predette determinazioni possono essere assunte con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 3.
Art. 5. (Restituzione dei questionari compilati).
I questionari, opportunamente compilati dai singoli cittadini, sono consegnati nei luoghi e con le modalità indicati dalle amministrazioni comunali.
Le medesime amministrazioni trasmetteranno tempestivamente all'amministrazione provinciale competente per territorio tutti i questionari comunque consegnati.
Art. 6. (Giornata per l'unione europea).
A conclusione e, se necessario, a completamento dell'attività di sensibilizzazione dei cittadini laziali di cui al precedente articolo 4, il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea organizza avvalendosi anche di qualificati apporti esterni, la giornata per l'Unione europea presso i comuni capoluogo di ciascun distretto scolastico.
Nell'ambito di detta manifestazione, appositi rappresentanti comunali sono incaricati dalle rispettive amministrazioni di ricevere i questionari compilati ai fini dell'indagine, dei quali ancora non sia stata effettuata la consegna.
Art. 7. (Esito dell'indagine conoscitiva).
L'opinione dei cittadini del Lazio, espressa con le modalità di cui alla
Art. 8. (Azioni regionali conseguenti l'esito della indagine).
Se l'esito dell'indagine conoscitiva sarà favorevole secondo previsto al precedente articolo 7, il Consiglio regionale procederà ad un dibattito le cui risultanze saranno portate a conoscenza dei competenti organi nazionali e comunitari attraverso modalità dal Consiglio stesso su proposta del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea.