§ 1.6.2 - Legge Regionale 13 marzo 1992, n. 26.
Norme per il controllo sugli atti degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.6 controllo sugli atti degli enti locali
Data:13/03/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Controllo sugli atti degli enti locali.
Art. 2.  Organo di controllo.
Art. 3.  Articolazione.
Art. 4.  Competenze.
Art. 5.  Composizione.
Art. 6.  Costituzione.
Art. 7.  Elezione del presidente e del vicepresidente.
Art. 8.  Decadenza.
Art. 9.  Dimissioni.
Art. 10.  Scioglimento.
Art. 11.  Sostituzione e rinnovo.
Art. 12.  Organizzazione.
Art. 13.  Permessi ed aspettative.
Art. 14.  Funzioni del presidente.
Art. 15.  Convocazione e ordine del giorno.
Art. 16.  Supplenze.
Art. 17.  Astensione obbligatoria.
Art. 18.  Sedute.
Art. 19.  Verbale.
Art. 20.  Coordinamento.
Art. 21.  Relazione annuale.
Art. 22.  Conferenza annuale.
Art. 23.  Informazione.
Art. 24.  Atti soggetti al controllo di legittimità.
Art. 25.  Termini e modalità per l'invio degli atti.
Art. 26.  Regolarizzazione degli atti.
Art. 27.  Modalità e termini per l'esercizio del controllo di legittimità.
Art. 28.  Richiesta di chiarimenti.
Art. 29.  Audizione di amministratori degli enti locali.
Art. 30.  Controllo sostitutivo.
Art. 31.  Pronunce dell'organo di controllo.
Art. 32.  Comunicazione delle pronunce dell'organo di controllo.
Art. 33.  Pubblicazione delle decisioni dell'organo di controllo.
Art. 34.  Accesso alle pronunce dell'organo di controllo.
Art. 35.  Definitività dei provvedimenti di controllo.
Art. 36.  Impugnazione dei provvedimenti di controllo.
Art. 37.  Costituzione in giudizio.
Art. 38.  Responsabilità.
Art. 39.  Indennità di carica.
Art. 40.  Rimborso delle spese.
Art. 41.  Indennità di missione.
Art. 42.  Rivalutazione dell'indennità.
Art. 43.  Pagamento.
Art. 44.  Strutture dell'organo di controllo.
Art. 45.  Organizzazione delle strutture.
Art. 46.  Segretario e vice-segretario.
Art. 47.  Personale.
Art. 48.  Conservazione degli atti.
Art. 49.  Elementi informativi.
Art. 50.  Spese di funzionamento.
Art. 51.  Abrogazione di norme.
Art. 52.  Costituzione del nuovo organo di controllo.
Art. 53.  Norma finanziaria.


§ 1.6.2 - Legge Regionale 13 marzo 1992, n. 26. [1]

Norme per il controllo sugli atti degli enti locali.

(B.U. n. 9 del 30 marzo 1992, S.O. n. 7).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Controllo sugli atti degli enti locali.

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 130 della costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale, esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni da essa delegate o subdelegate, della città metropolitana, delle province, dei comuni e degli altri enti di cui al successivo articolo 4.

     2. Il controllo è esercitato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e secondo le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. Organo di controllo.

     1. La funzione di controllo di cui al precedente articolo 1 è svolta dal comitato regionale di controllo, articolato, composto e costituito in conformità alle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e nella presente legge.

     2. L'organo di controllo svolge la propria funzione in modo autonomo, in armonia con i principi della Costituzione, dello statuto regionale e della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riconoscono e promuovono le autonomie locali e che pongono come essenziale il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, la città metropolitana, le province, i comuni e gli altri enti locali nel quadro dello sviluppo economico e civile.

 

Titolo II

ARTICOLAZIONE, COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

     Art. 3. Articolazione.

     1. L'organo di controllo è unico e svolge le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed indirizzi uniformi. A tal fine l'organo di controllo è così articolato:

     a) comitato regionale di controllo, con sede nel comune capoluogo della Regione;

     b) sezioni decentrate del comitato stesso, con sedi nel comune capoluogo della Regione e in ciascun comune capoluogo delle province del Lazio.

 

     Art. 4. Competenze.

     1. Il comitato, salvo diverse disposizioni recate dalle leggi, esercita il controllo sugli atti:

     a) della città metropolitana e delle province;

     b) dei consorzi ai quali partecipano la città metropolitana e le province;

     c) degli altri enti locali a livello metropolitano o provinciale.

     2. Qualora dei consorzi di cui alla lettera b) del precedente comma facciano parte enti riferibili a più regioni, il comitato esercita il controllo se l'amministrazione consortile ha sede nel Lazio.

     3. Le sezioni decentrate del comitato, salvo diverse disposizioni recate dalle leggi, esercitano, nell'ambito del rispettivo territorio metropolitano o provinciale, il controllo sugli atti:

     a) dei comuni;

     b) delle unioni di comuni;

     c) dei consorzi dei comuni tra loro o con altri enti locali, esclusi quelli di cui al precedente primo comma, lettera b);

     d) delle comunità montane;

     e) delle università agrarie;

     f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     g) degli altri enti locali a livello comunale o comunque a livello submetropolitano o subprovinciale.

     4. Qualora dei consorzi di cui alla lettera c) del precedente terzo comma facciano parte enti riferibili a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione nel cui ambito territoriale ha sede l'amministrazione consortile.

 

     Art. 5. Composizione.

     1. Ai sensi dell'articolo 42, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato ed ogni sezione decentrata sono composti:

     a) da quattro esperti eletti dal Consiglio regionale di cui:

     1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto, per il comitato, nell'ambito di terne di nominativi proposte dai consigli dei relativi ordini professionali aventi sede nel territorio regionale e, per ciascuna sezione, nell'ambito di terne di nominativi proposte dai consigli dei relativi ordini professionali aventi sede nel territorio metropolitano o provinciale di competenza;

     2) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto, per il comitato, nell'ambito di terne di nominativi proposte dai consigli dei rispettivi ordini e collegi professionali aventi sede nel territorio regionale e, per ciascuna sezione, nell'ambito di terne di nominativi proposte dai consigli dei rispettivi ordini e collegi professionali aventi sede nel territorio metropolitano o provinciale di competenza;

     3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

     4) uno scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative, ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

     b) da un esperto designato dal Commissario del Governo, scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nelle rispettive province.

     2. Ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono altresì individuati tre componenti supplenti del comitato e di ciascuna sezione decentrata, di cui due eletti dal Consiglio regionale, aventi i requisiti indicati ad uno dei punti della lettera a) del precedente comma, ed uno designato dal Commissario del Governo, avente i requisiti indicati alla lettera b) dello stesso comma.

     3. Il Consiglio regionale elegge i quattro componenti effettivi del comitato e delle sezioni decentrate di cui alla lettera a) del precedente primo comma a scrutinio segreto, con votazione separata per ciascuna categoria ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; elegge inoltre i due componenti supplenti di cui al precedente secondo comma a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, scegliendoli fra gli esperti proposti ai sensi dei punti 1) e 2), o fra quelli previsti ai punti 3) e 4) della lettera a) del precedente primo comma.

     4. Nel caso in cui non si raggiunga per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti il numero prescritto di voti, dopo la terza votazione si procede al ballottaggio nell'ambito di ciascuna categoria tra i due candidi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     5. Ai sensi dell'articolo 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono essere eletti e non possono far parte dell'organo di controllo:

     a) i parlamentari nazionali ed europei;

     b) i componenti del Consiglio regionale;

     c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti al controllo dell'organo regionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo organo;

     d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

     e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo dell'organo regionale nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;

     f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle relative sezioni decentrate;

     g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o gli enti sottoposti al controllo regionale;

     h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi per dodici mesi precedenti alla costituzione dell'organo di controllo.

 

     Art. 6. Costituzione.

     1. Entro dieci giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere la elezione e le designazioni dei componenti del comitato e delle sezioni decentrate agli organi competenti a norma del precedente articolo 5.

     2. Il comitato e le sezioni decentrate sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni di cui al precedente comma, e sono insediati dallo stesso Presidente o, per sua delega, dall'Assessore regionale competente entro trenta giorni dalla data della costituzione.

     3. Il comitato e le sezioni decentrate durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Elezione del presidente e del vicepresidente.

     1. Il comitato ed ogni sezione decentrata, nella seduta di insediamento e, comunque, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il presidente ed il vicepresidente, scegliendoli fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due anni e sei mesi.

     3. La prima seduta per l'elezione del presidente e del vice presidente è presieduta dal componente effettivo più anziano di età eletto dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Decadenza.

     1. I componenti dell'organo di controllo decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge oppure qualora non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive.

     2. La causa di decadenza è comunicata dal presidente del comitato o della sezione decentrata al Presidente della Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente.

     3. Il Presidente della Giunta regionale contesta immediatamente la causa di decadenza all'interessato, il quale, entro i dieci giorni successivi, può presentare le proprie controdeduzioni e, nel caso di incompatibilità, deve optare tra la carica di componente dell'organo di controllo e quella che costituisce causa della incompatibilità.

     4. Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma, il Presidente della Giunta regionale, valutati gli atti in suo possesso, dichiara eventualmente la decadenza del componente dell'organo di controllo.

     5. I componenti per i quali è avviata la procedura di decadenza sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle sedute dell'organo di controllo dalla data della contestazione di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 9. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti dell'organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente, e comunicate per conoscenza al comitato o alla sezione decentrata di appartenenza.

     2. I componenti dimissionari restano in carica fino alla loro sostituzione.

 

     Art. 10. Scioglimento.

     1. Il comitato e le sezioni decentrate sono sciolti, prima della scadenza di cui al precedente articolo 6, terzo comma, in caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti effettivi e supplenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

     2. Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Nelle more dell'insediamento del nuovo organo di controllo le relative funzioni vengono esercitate dal comitato, se lo scioglimento riguarda una sezione decentrata, ovvero dalla sezione avente sede nell'ambito territoriale ove ha sede l'ente locale controllato, se lo scioglimento riguarda il comitato.

 

     Art. 11. Sostituzione e rinnovo.

     1. La sostituzione dei singoli componenti dell'organo di controllo cessati per qualunque causa dall'incarico ed il rinnovo integrale del comitato e delle sezioni decentrate a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale o di scioglimento ai sensi del precedente articolo 10 avviene nei modi e nelle forme previsti per la costituzione.

     2. In caso di sostituzione di singoli componenti o di rinnovo dell'organo di controllo disciolto, il termine di cui al precedente articolo 6, primo comma, decorre dalla ricezione delle dimissioni o dalla comunicazione di vacanza dall'incarico per morte ovvero dalla dichiarazione di decadenza o di scioglimento.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

     Art. 12. Organizzazione.

     1. Il comitato e le sezioni decentrate organizzano collegialmente la propria attività. In particolare:

     a) determinano i criteri di affidamento dell'incarico di relatore ai singoli componenti e quelli per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute, garantendo l'iscrizione all'ordine del giorno stesso, prima della scadenza dei termini previsti per il controllo, di tutti gli atti pervenuti;

     b) fissano il calendario delle sedute, che hanno luogo, di norma, nelle sedi proprie del comitato e delle sezioni decentrate durante l'orario ordinario di ufficio dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 13. Permessi ed aspettative.

     1. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano, a norma dell'articolo 42, ottavo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

     2. Ai sensi dell'articolo 42, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il presidente ed il vicepresidente del comitato e di ciascuna sezione decentrata, se dipendenti pubblici o dipendenti privati, sono collocati, rispettivamente, fuori ruolo o in aspettativa non retribuita.

 

     Art. 14. Funzioni del presidente.

     1. Il presidente del comitato e di ciascuna sezione decentrata:

     a) formula l'ordine del giorno delle sedute dell'organo di controllo;

     b) assegna gli atti soggetti al controllo ai singoli relatori;

     c) convoca e presiede le sedute;

     d) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronunce dell'organo di controllo;

     e) dirige l'attività dell'organo di controllo e rappresenta l'organo stesso nei rapporti esterni;

     f) segnala al dirigente del settore previsto dal successivo articolo 45 secondo comma, particolari esigenze organizzative ai fini della massima funzionalità dell'organo di controllo.

     2. Il presidente del comitato svolge, altresì, le funzioni di cui ai successivi articoli 20, quarto e sesto comma, e 21, primo comma.

 

     Art. 15. Convocazione e ordine del giorno.

     1. Il comitato e le sezioni decentrate si riuniscono su convocazione disposta dal presidente.

     2. L'ordine del giorno relativo alle convocazioni è comunicato per iscritto ai componenti effettivi e supplenti almeno quarantotto ore prima della seduta.

     3. In caso di urgente necessità i presidenti del comitato e delle sezioni decentrate possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante avviso motivato da comunicarsi ai componenti effettivi e supplenti almeno ventiquattro ore prima della seduta o dodici ore prima della seduta per l'esame delle deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte, di cui al successivo articolo 27, sesto comma.

     4. La documentazione concernente gli argomenti indicati nell'ordine del giorno di ciascuna seduta è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo.

 

     Art. 16. Supplenze. [2]

     1. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato e di ciascuna sezione decentrata, le funzioni di cui all'articolo 14 sono svolte dal rispettivo vice presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente elettivo effettivo più anziano di età.

     2. In caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi del comitato e di ciascuna sezione decentrata sono sostituiti dai componenti supplenti eletti o designati per la stessa categoria, a norma dell'articolo 5, comma 2. A tal fine, qualora un componente effettivo si trovi, per giustificati motivi, impossibilitato ad intervenire alla seduta dell'organo di controllo, ne dà immediata comunicazione al presidente, il quale provvede a convocare il supplente. Quando, anche nel corso della seduta, per causa di forza maggiore, si verifichi l'assenza di un componente effettivo, il Presidente o chi ne svolge le funzioni provvede all'immediata sostituzione con uno dei componenti supplenti, eventualmente Presenti ai sensi del comma 3. Per la sostituzione dei componenti elettivi effettivi è, di regola osservato il criterio dell'alternanza tra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale.

     3. I componenti supplenti hanno diritto di assistere a tutte le sedute dell'organo di controllo.

     4. Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con provvedimento motivato, decidere di convocare i componenti supplenti per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale affidando anche ad essi incarichi di relazione, al fine di un migliore e più sollecito svolgimento dei lavori.

     5. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nei casi previsti dal comma 2.

     6. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi dei commi 2 e 4 spettano le indennità ed i rimborsi previsti per i componenti effettivi dell'organo di controllo. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi del comma 3 spettano esclusivamente i rimborsi previsti per i componenti effettivi dell'organo di controllo.

 

     Art. 17. Astensione obbligatoria.

     1. Il componente dell'organo di controllo deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla decisione qualora:

     a) egli stesso o la moglie o un parente fino al quarto grado o persona legata da vincoli di affiliazione o convivente abituale sia interessato al provvedimento;

     b) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

     c) sia amministratore dell'ente o della società interessato al provvedimento.

 

     Art. 18. Sedute. [3]

     1. Per la validità delle sedute dell'organo di controllo è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

     2. La seduta si apre con la verifica del numero legale di componenti, che deve permanere per tutta la durata dei lavori. Qualora nel corso della riunione venga meno il numero legale, e non sia possibile provvedere alla sostituzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il presidente dichiara chiusa la seduta.

     3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti con voti espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del residente.

     4. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e che siano inserite proprie dichiarazioni.

 

     Art. 19. Verbale.

     1. Il verbale delle sedute dell'organo di controllo deve indicare i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti o che si siano assentati nel corso della riunione, gli atti presi in esame e i relatori designati dal presidente, le decisioni adottate e il relativo dispositivo nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti. Il verbale deve, altresì, fare menzione delle sedute non validamente costituite o successivamente chiuse per mancanza del numero legale.

     2. Il verbale, che viene approvato nella seduta successiva, è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

     3. Il verbale viene depositato presso la sede del comitato o della sezione decentrata entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

 

Titolo IV

COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI

 

     Art. 20. Coordinamento.

     1. Ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, dello statuto regionale, le funzioni di controllo del comitato e delle sezioni decentrate sono esercitate in modo coordinato al fine di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo e assicurare l'uniformità delle procedure.

     2. L'attività di coordinamento si svolge attraverso riunioni plenarie periodiche dei componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni decentrate ed ha lo scopo di individuare i criteri per l'interpretazione delle norme che possano dare luogo a discordanti pronunce, nonché per la soluzione dei problemi inerenti al funzionamento dell'organo di controllo ed al rapporto con gli altri organi regionali.

     3. Nell'ambito dell'attività di coordinamento si provvede, altresì, a formulare ed approvare la relazione annuale di cui al successivo articolo 21 e ad individuare le principali decisioni del comitato e delle sezioni decentrate da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 41, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con periodicità almeno trimestrale.

     4. Le riunioni di cui al precedente secondo comma sono convocate, con preavviso non inferiore a dieci giorni, dal presidente del comitato, sentiti i presidenti delle sezioni decentrate, almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta lo richieda un presidente dell'organo di controllo.

     5. L'avviso di convocazione delle riunioni di coordinamento deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare ed è inviato anche al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed all'assessore regionale competente, i quali possono intervenire senza partecipare alle votazioni e possono richiedere di iscrivere all'ordine del giorno argomenti di cui ritengano necessaria la trattazione.

     6. Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente del comitato e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi dell'organo di controllo. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato.

     7. Le deliberazioni di coordinamento sono adottate a maggioranza dei voti, espressi in modo palese, dai componenti effettivi e dai relativi supplenti e sono vincolanti per il comitato e le sezioni decentrate. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. L'estratto delle deliberazioni di coordinamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alle decisioni di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 21. Relazione annuale.

     1. Per consentire una adeguata informazione degli organi di governo della Regione sui risultati raggiunti nell'esercizio della funzione di controllo, il presidente del comitato trasmette, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio ed alla Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente, una relazione complessiva sull'attività svolta dall'organo di controllo nel corso dell'anno precedente.

     2. La relazione di cui al comma precedente è formulata ed approvata in sede di coordinamento ai sensi del precedente articolo 20 e deve:

     a) fornire, per il comitato e per ciascuna sezione decentrata, tutti i dati relativi alle deliberazioni sottoposte al controllo, suddivise per tipi di atti e per categoria degli enti controllati, al numero delle sedute ed alle decisioni adottate;

     b) segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'attività stessa di controllo a causa della incompletezza o scarsa chiarezza della legislazione regionale;

     c) evidenziare la situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti controllati;

     d) indicare gli orientamenti assunti nel corso dell'attività di coordinamento;

     e) contenere una valutazione sull'adeguatezza della sede e delle attrezzature tecniche, sulla dotazione del personale in servizio presso le strutture serventi e sulle eventuali ore di straordinario da esso effettuato, sia per il comitato che per ciascuna sezione decentrata.

     3. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 22. Conferenza annuale.

     1. Al fine di rendere l'esercizio della attività di controllo sempre meglio rispondente alle esigenze delle autonomie locali nonché ai principi di partecipazione fissati dallo statuto regionale e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, convoca una conferenza generale sul controllo.

     2. Alla conferenza, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, partecipano gli assessori ed i consiglieri regionali, i componenti dell'organo di controllo, i rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali, delle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni regionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

     3. Nel corso della conferenza sono discusse le questioni emerse dalla relazione annuale di cui al precedente articolo 21 e le iniziative da promuovere per eliminare gli eventuali inconvenienti riscontrati nell'attività degli enti locali e nell'attività di controllo, nonché gli argomenti che i partecipanti possono proporre per l'inserimento all'ordine del giorno.

 

     Art. 23. Informazione.

     1. Il comitato e le sezioni decentrate, a conclusione della funzione di controllo, trasmettono al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale competente, gli statuti degli enti locali ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Il comitato e le sezioni decentrate provvedono, altresì, mediante relazioni quadrimestrali, a fornire al Consiglio ed alla Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente, analitiche informazioni su:

     a) il numero delle sedute del collegio;

     b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;

     c) il numero degli atti annullati, suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

     d) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

     e) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori locali.

     3. L'organo di controllo, in sede di coordinamento, stabilisce un rapporto collaborativo e di reciproco scambio di informazioni con il Consiglio e con la Giunta regionali.

 

Titolo V

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

 

     Art. 24. Atti soggetti al controllo di legittimità.

     1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del comitato e delle sezioni decentrate gli atti dei comuni, della città metropolitana e delle province rientranti nelle categorie di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli atti degli altri enti elencati nel precedente articolo 4 indicati dalle leggi vigenti.

     2. Non sono comunque soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti aventi contenuto meramente esecutivo di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge nonché quelli privi di carattere dispositivo.

 

     Art. 25. Termini e modalità per l'invio degli atti.

     1. Salvo diversi termini previsti da specifiche norme e dai successivi commi, gli atti di cui al precedente articolo 24, primo comma, pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni, debbono pervenire al comitato o alla sezione competente entro trenta giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

     2. Gli atti dichiarati urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbono pervenire all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dalla adozione, secondo quanto disposto dall'articolo 46, sesto comma, della stessa legge. Entro lo stesso termine sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della giunta comunale, metropolitana o provinciale attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Qualora la giunta comunale, metropolitana o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità del comitato o delle sezioni decentrate propri atti a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi.

     4. Se l'iniziativa di sottoporre al controllo atti della giunta comunale, metropolitana o provinciale è assunta dal consiglio o dai singoli consiglieri a norma del citato articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, o entro cinque giorni se trattasi di atto immediatamente eseguibile, a pena di decadenza della richiesta stessa. In tali casi l'atto deve pervenire al comitato o alla sezione competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli ulteriori dieci giorni, o entro i termini previsti dal precedente secondo comma se trattasi di atto immediatamente eseguibile, a pena di decadenza.

     5. Gli atti di cui ai commi precedenti sono inviati all'organo di controllo in duplice copia autenticata, unitamente ad un elenco, in triplice copia, indicante gli estremi e l'oggetto degli atti stessi. I conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le convenzioni sono inviati in triplice copia.

     6. Ai conti consuntivi sono allegati, oltre alle deliberazioni di impegno o assunte durante l'esercizio di riferimento, corredate dei documenti giustificativi di cui all'articolo 47, undicesimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la relazione redatta dal collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 57, quinto comma, della stessa legge.

     7. Ai bilanci preventivi sono allegati le deliberazioni e i documenti giustificativi a sostegno della maggiore previsione dell'esercizio di competenza rispetto a quello precedente.

     8. Una copia dell'elenco di cui al precedente quinto comma viene immediatamente restituita all'ente interessato, previa apposizione del timbro comprovante la data di effettiva ricezione degli atti. Un'altra copia dell'elenco è messa a disposizione dei componenti dell'organo di controllo.

     9. Per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati si segue analoga procedura.

 

     Art. 26. Regolarizzazione degli atti.

     1. Quando l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità palesemente formali o contenga errori materiali, il presidente del comitato o della sezione decentrata, su proposta del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

     2. Se l'ente non provvede ad eliminare le irregolarità o gli errori riscontrati entro il termine indicato dal presidente dell'organo di controllo, questo decide sulla base degli atti e della documentazione pervenuti.

 

     Art. 27. Modalità e termini per l'esercizio del controllo di legittimità.

     1. Il controllo preventivo di legittimità è esercitato secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del presente articolo.

     2. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     3. Ai sensi del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse e può comportare l'invito all'ente di apportare alle risultanze del conto consuntivo le modificazioni ritenute necessarie, entro il termine massimo di trenta giorni.

     4. Gli atti soggetti al controllo divengono esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla ricezione degli stessi, l'organo di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi del successivo articolo 32.

     5. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni.

     6. Il termine per l'esame delle deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte, di cui all'articolo 34, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è di tre giorni.

     7. Gli atti soggetti al controllo divengono esecutivi prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti se l'organo di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

     8. Agli effetti della decorrenza dei termini, la data di effettiva ricezione degli atti è quella del timbro apposto dagli uffici dell'organo di controllo a norma del precedente articolo 25, ottavo comma.

 

     Art. 28. Richiesta di chiarimenti.

     1. Ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine per l'esercizio del controllo di cui al precedente articolo 27 è interrotto se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, dandone comunicazione all'ente deliberante.

     2. Il nuovo termine, pari a quello precedente, decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti, risultante dal timbro apposto dagli uffici dell'organo di controllo a norma del precedente articolo 25, ottavo comma.

     3. La facoltà di cui al primo comma del presente articolo non può essere esercitata per più di una volta.

     4. Se l'ente deliberante non fa pervenire i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, l'organo di controllo si pronuncia comunque sulla base degli atti in suo possesso.

 

     Art. 29. Audizione di amministratori degli enti locali.

     1. Il comitato e le sezioni possono invitare, con debito preavviso, alle proprie sedute gli amministratori dell'ente locale interessato perché forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto al controllo.

     2. Gli amministratori dell'ente locale interessato devono essere sentiti quando ne facciano espressa richiesta all'organo di controllo.

     3. Delle audizioni previste dal presente articolo deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

 

     Art. 30. Controllo sostitutivo.

     1. A norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo diverse disposizioni recate dalla stessa legge e dalle altre leggi vigenti, i controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti di cui al precedente articolo 4 sono esercitati dal comitato e dalle sezioni decentrate, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

     2. Si considerano atti obbligatori i provvedimenti che debbono essere posti in essere dall'ente in attuazione di norme di legge, statutarie e regolamentari a tutela del pubblico interesse.

     3. In caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori, il comitato o la sezione competente invita l'ente a provvedere, fissando un congruo termine non inferiore a trenta giorni salvo deroga motivata per i casi d'urgenza, e informa contestualmente il Presidente della Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente.

     4. Decorso inutilmente il termine fissato, il comitato di controllo o la sezione decentrata competente nomina tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a funzionario un commissario, designato dall'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali con l'incarico di adottare l'atto. Il provvedimento di nomina fissa, altresì, il termine perentorio entro il quale l'atto deve essere adottato [4].

     5. Quando l'atto rispetto al quale l'ente è inadempiente concerne la nomina, la designazione o la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, da effettuarsi dal sindaco o dal presidente delle province in sostituzione, rispettivamente, del consiglio comunale o provinciale, a norma dell'articolo 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i provvedimenti sostitutivi di cui al presente articolo devono essere adottati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto provvedere i citati organi.

     6. Ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora la giunta comunale o provinciale non abbia predisposto lo schema di bilancio entro il termine previsto per l'approvazione, l'organo di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

     7. Ai sensi dell'articolo 46, decimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo entro il termine fissato dall'organo di controllo o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

     8. L'ente nei confronti del quale è stata disposta dall'organo di controllo la nomina di un commissario non perde il potere di compiere gli atti per i quali è stato rilevato il ritardo e l'omissione fino a quando non avrà provveduto il commissario stesso.

     9. Il commissario si avvale, per l'esecuzione dell'incarico, delle strutture amministrative dell'ente inadempiente, le quali sono tenute a fornire l'assistenza, la documentazione e gli elementi necessari per la sollecita adozione dell'atto obbligatorio.

     10. [5].

     11. Le spese per l'esercizio del controllo sostitutivo sono a carico dell'ente inadempiente.

 

     Art. 31. Pronunce dell'organo di controllo.

     1. Il comitato e le sezioni decentrate, nell'esercizio delle funzioni di controllo di loro competenza, pronunciano:

     a) declaratoria di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dagli articoli 24 e 25 della presente legge;

     b) declaratoria di decadenza degli atti dichiarati urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 46, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e degli altri atti pervenuti oltre i termini previsti dal precedente articolo 25;

     c) declaratoria di non avere riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 46, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     d) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     e) ordinanza motivata di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     f) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     h) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     i) nomina di un commissario per provvedere, entro un termine perentorio, all'emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lettera h).

     2. Ai sensi dell'articolo 46, secondo, terzo ed undicesimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 il provvedimento di annullamento, eventualmente pronunciato dall'organo di controllo, deve essere motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, con riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché, se trattasi di bilancio preventivo o conto consuntivo, anche con riferimento alla eventuale mancanza di coerenza interna degli atti e di corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

 

     Art. 32. Comunicazione delle pronunce dell'organo di controllo.

     1. Le pronunce dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 31 devono essere comunicate, a firma del presidente, all'ente interessato, tramite mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, entro i termini previsti per l'esercizio del controllo e, comunque, entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

     2. La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo.

     3. Il provvedimento integrale, comprensivo di dispositivo e motivazione, deve essere depositato presso gli uffici dell'organo di controllo in duplice copia entro cinque giorni dall'adozione ed inviato all'ente interessato entro dieci giorni dall'adozione stessa.

     4. Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, le pronunce dell'organo di controllo diventano inefficaci.

 

Titolo VI

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO

 

     Art. 33. Pubblicazione delle decisioni dell'organo di controllo.

     1. I provvedimenti definitivi dell'organo di controllo sono pubblicati, per la durata di cinque giorni, all'albo dell'ente a decorrere dal giorno successivo alla loro ricezione e sono, a cura dell'ente medesimo, immediatamente comunicati alle persone direttamente interessate.

     2. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 41, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede a pubblicare, con periodicità almeno trimestrale, le principali decisioni del comitato e delle sezioni decentrate, individuate nell'ambito dell'attività di coordinamento di cui al precedente articolo 20. A tal fine, il presidente del comitato regionale di controllo trasmette al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale competente, l'estratto della deliberazione di coordinamento e le decisioni da pubblicare ai sensi del citato articolo 20, ottavo comma.

 

     Art. 34. Accesso alle pronunce dell'organo di controllo.

     1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione delle pronunce definitive dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 31 e di chiederne copia, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre quindici giorni dalla richiesta, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Le richieste di copia delle pronunce devono essere effettuate utilizzando appositi moduli rilasciati dagli uffici del comitato e delle sezioni decentrate.

     3. L'assessorato regionale competente provvede a fornire alla struttura dell'organo di controllo i suddetti moduli e ad impartire le necessarie direttive per la riscossione delle somme dovute dai richiedenti, in conformità a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo.

     4. Nel caso la richiesta sia fatta da pubbliche amministrazioni, nonché dai Consiglieri regionali, la copia è rilasciata gratuitamente.

 

Titolo VII

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO - RESPONSABILITA'

 

     Art. 35. Definitività dei provvedimenti di controllo.

     1. I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

 

     Art. 36. Impugnazione dei provvedimenti di controllo.

     1. Il comitato e le sezioni trasmettono al Presidente della Giunta, tramite l'assessore regionale competente, gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.

 

     Art. 37. Costituzione in giudizio.

     1. La Giunta regionale, sulla base degli atti trasmessi ai sensi del precedente articolo 36, autorizza, a norma dell'articolo 22 dello statuto, l'eventuale costituzione in giudizio della Regione in persona del Presidente della Giunta stessa.

 

     Art. 38. Responsabilità.

     1. A norma dell'articolo 58, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell'organo di controllo sono personalmente o solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a norma del quarto comma del citato articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Titolo VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

     Art. 39. Indennità di carica.

     1. Ai componenti, sia effettivi che supplenti, del comitato e delle sezioni decentrate è corrisposta un'indennità di carica di L. 150.000, al lordo delle ritenute di legge, per ogni giornata di partecipazione ad una o più sedute.

     2. Al presidente del comitato ed ai presidenti delle sezioni decentrate è, altresì, corrisposta un'indennità mensile di carica, rispettivamente, di L. 750.000 e di L. 500.000, al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 40. Rimborso delle spese.

     1. Ai componenti, sia effettivi che supplenti, del comitato e delle sezioni decentrate non aventi la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte è corrisposto:

     a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi pubblici di trasporto;

     b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, se viene utilizzato il mezzo proprio di trasporto, calcolata sulla base della distanza stradale tra il luogo di residenza e la sede dell'organo di controllo.

 

     Art. 41. Indennità di missione.

     1. Ai componenti, sia effettivi che supplenti, del comitato e delle sezioni decentrate, i quali, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente articolo 40, compete il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali dalla vigente legislazione regionale.

 

     Art. 42. Rivalutazione dell'indennità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la misura dell'indennità di carica di cui al precedente articolo 39 può essere rideterminata, per periodi non inferiori ad un anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. La rideterminazione ai sensi del comma precedente deve essere operata entro il limite dei due terzi delle variazioni intervenute, dopo l'ultima rivalutazione, negli indici relativi all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale aumento non può comunque essere superiore al dieci per cento dell'importo vigente all'atto della nuova determinazione.

 

     Art. 43. Pagamento.

     1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 41 sono effettuati da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'organo di controllo, delegato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

     2. In deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 30 della citata legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite dell'apertura di credito a favore del funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

 

Titolo IX

PERSONALE ED UFFICI

 

     Art. 44. Strutture dell'organo di controllo.

     1. Ai sensi dell'articolo 44, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione provvede alle strutture serventi del comitato e delle sezioni decentrate.

     2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, mette a disposizione dell'organo di controllo il personale e le attrezzature necessarie per assicurare l'adeguatezza funzionale e l'autonomia dell'organo di controllo.

 

     Art. 45. Organizzazione delle strutture. [6]

 

     Art. 46. Segretario e vice-segretario.

     1. Le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna sezione decentrata sono svolte dal rispettivo dirigente del settore.

     2. In caso di assenza o impedimento, il segretario è sostituito dal dirigente dell'ufficio «Assistenza tecnico-amministrativa».

     3. Il segretario assiste alle sedute dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive il processo verbale e le pronunce dell'organo di controllo, cura la ricezione degli atti degli enti locali e la comunicazione delle suddette pronunce agli enti medesimi.

     4. Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni impartite dall'organo di controllo e dal suo presidente.

     5. Il segretario del comitato svolge, altresì, le funzioni di cui al precedente articolo 20, sesto comma, e cura la trasmissione all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite dell'assessorato regionale competente, dell'estratto delle deliberazioni di coordinamento, delle principali decisioni dell'organo di controllo e della relazione annuale, ai fini della pubblicazione prevista dal citato articolo 20, terzo ed ottavo comma, e dall'articolo 21, terzo comma, della presente legge.

 

     Art. 47. Personale.

     1. Fermo restando il rapporto organico con l'amministrazione regionale, il personale della struttura di cui al precedente articolo 45, per gli affari riguardanti l'attività di controllo, è alle dipendenze funzionali del comitato o della sezione decentrata cui è destinato.

     2. I dipendenti regionali che sono componenti degli organi degli enti di cui al precedente articolo 4 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione decentrata che esercita il controllo sugli atti degli enti stessi.

 

     Art. 48. Conservazione degli atti.

     1. Gli uffici del comitato e delle sezioni decentrate provvedono alla conservazione dei propri atti e di quelli sottoposti al controllo per almeno cinque anni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ad eccezione dei bilanci, dei regolamenti e degli statuti degli enti locali, che sono trattenuti negli archivi dell'organo di controllo.

 

     Art. 49. Elementi informativi.

     1. Al fine di offrire un utile supporto conoscitivo alla funzione di controllo del comitato e delle sezioni decentrate e facilitare l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi, la Regione, nel quadro degli obiettivi del sistema informativo di cui alla legge regionale 24 luglio 1990, n. 83, promuove l'attivazione di un flusso informativo costante e sistematico riguardo agli atti degli enti di cui al precedente articolo 4.

     2. In particolare, la Regione promuove intese con gli enti locali dirette ad acquisire e raccogliere, mediante sistemi informatici, dati sulla loro attività amministrativa, utili ai fini del controllo, con specifico riguardo a quelli relativi al bilancio ed alle deliberazioni che comportano impegno di spesa.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 50. Spese di funzionamento.

     1. Le spese per il funzionamento del comitato e delle sezioni decentrate della relativa struttura servente sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 51. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 6 settembre 1972, n. 9, 2 settembre 1974, n. 44, 20 dicembre 1978, n. 74, 9 aprile 1979, n. 23, 4 settembre 1979, n. 68, 13 maggio 1985, n. 69, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 52. Costituzione del nuovo organo di controllo.

     1. Nella fase di prima attuazione della presente legge il decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, previsto dal precedente articolo 6, secondo comma, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale provvede, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a richiedere l'elezione e le designazioni dei componenti del comitato e delle sezioni decentrate agli organi competenti a norma del precedente articolo 5.

     3. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Roma, resta ferma l'articolazione dell'organo di controllo prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e la sezione decentrata per il controllo sugli atti del comune di Roma esercita il controllo sugli atti:

     a) del comune di Roma;

     b) dei consorzi indicati al precedente articolo 4, terzo comma, lettera c), di cui faccia parte il comune di Roma;

     c) delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e degli altri enti locali indicati al precedente articolo 4, terzo comma, lettera g) aventi sede nell'ambito territoriale del comune di Roma.

     4. Il comitato e le sezioni operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le disposizioni ivi previste fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

 

     Art. 53. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo n. 26021 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione: «Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. (Spese obbligatorie)» per l'esercizio 1991 e con gli stanziamenti che saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1993, n. 40.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 1993, n. 40

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 25 luglio 1996, n. 27.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 luglio 1996, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.