§ 1.4.11 - L.R. 6 giugno 1980, n. 51. - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione delle indennità e rimborsi consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:06/06/1980
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Omissis).
Art. 2.  (Omissis).
Art. 3.  Il secondo comma dell'articolo 6 e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, sono abrogati.
Art. 4.  Alla spesa derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dal capitolo n. 25001 «Spesa per le indennità consiliari e di missione spettanti ai componenti [...]


§ 1.4.11 - L.R. 6 giugno 1980, n. 51. - Modificazioni ed integrazioni della

legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione delle indennità e rimborsi consiglieri regionali del Lazio.

(B.U. 30 giugno 1980, n. 18).

 

Art. 1. (Omissis).

 

     Art. 2. (Omissis).

 

     Art. 3. Il secondo comma dell'articolo 6 e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, sono abrogati.

     L'anzianità dei consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura regionale e rieletti nella seconda, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 decorre dal mese di giugno 1970 o dal momento della effettiva assunzione in carica; a partire da tali date e fino al 30 giugno 1975 gli stessi consiglieri sono tenuti a versare al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà un contributo pari rispettivamente al cinque per cento ed al tre per cento dell'indennità mensile lorda percepita ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

     L'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, delibererà sulle modalità di recupero degli arretrati di cui al comma precedente.

     Ai fini di quanto previsto dalla predetta lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e ai fini di questo articolo per sede del Consiglio regionale s'intende quella effettiva.

 

     Art. 4. Alla spesa derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dal capitolo n. 25001 «Spesa per le indennità consiliari e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».