Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.4 consiglieri regionali |
Data: | 06/06/1980 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis). |
Art. 2. (Omissis). |
Art. 3. Il secondo comma dell'articolo 6 e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, sono abrogati. |
Art. 4. Alla spesa derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dal capitolo n. 25001 «Spesa per le indennità consiliari e di missione spettanti ai componenti [...] |
§ 1.4.11 - L.R. 6 giugno 1980, n. 51. - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione delle indennità e rimborsi consiglieri regionali del Lazio.
(B.U. 30 giugno 1980, n. 18).
Art. 1. (Omissis).
Art. 2. (Omissis).
Art. 3. Il secondo comma dell'articolo 6 e l'ultimo comma dell'art. 8 della
L'anzianità dei consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura regionale e rieletti nella seconda, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 della
L'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 7 della
Ai fini di quanto previsto dalla predetta lettera b) dell'articolo 2 della
Art. 4. Alla spesa derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dal capitolo n. 25001 «Spesa per le indennità consiliari e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».