Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 16/05/1980 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive [...] |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69 |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 2.4.19 – D.L. 16 maggio 1980, n. 180. [1]
Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.
(G.U. 19 maggio 1980, n. 135).
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla
(Omissis) [3].
Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonchè le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.
Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della
Alle operazioni previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni della
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla