Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 29/04/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37, è modificato nel modo seguente: |
Art. 2. Il 2° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16, sostituito in conformità dell'articolo 5 della Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34, è modificato nel modo seguente: |
Art. 3. I vitalizi diretti, già liquidati in base alla vecchia normativa, vengono riliquidati a decorrere dal ripristino degli stessi. |
Art. 4. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 1.2.15 - LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1991, N. 9.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 6 maggio 1985, n. 37 e 26 giugno 1987, n. 34 concernenti modifiche ed integrazioni in ordine alle norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania.
L'articolo 1, comma 1, della
(Omissis).
Il 2° comma dell'articolo 9 della
(Omissis).
I vitalizi diretti, già liquidati in base alla vecchia normativa, vengono riliquidati a decorrere dal ripristino degli stessi.
La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.