§ 6.3.58 - L.R. 8 marzo 1993, n. 4.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/03/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1993 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1993, all'esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.58 - L.R. 8 marzo 1993, n. 4. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

(B.U. n. 24 del 13 marzo 1993).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1993 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1993, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1993 in corso di esame.

     2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 1001103 -1001106 - 1011201 - 2121201

- 2121206 - 2132201 - 2141106 - 2222107 - 2233104 - 2233202 - 3132108 -

3221105 - 3313101 - 3313109 - 4331103 - 4331105 - 5122202 e 5122206, nonché

per le spese inerenti all'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo)

e del Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria.

     3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi alla A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1993, annessi al bilancio regionale.

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.