§ 4.4.2 - L.R. 7 gennaio 1977, n. 3
Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, recante: «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 bonifica e irrigazione
Data:07/01/1977
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è così modificato: al primo e al quinto
Art. 2.      All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 6.452 milioni così ripartita:
Art. 6.      All'onere di lire 6.452 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di cui al cap. 19600 «Fondo per il finanziamento dei [...]


§ 4.4.2 - L.R. 7 gennaio 1977, n. 3

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, recante: «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

(B.U. n. 3 del 13 gennaio 1977).

 

Art. 1.

     L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è così modificato: al primo e al quinto [1] comma le parole «La Giunta Regionale» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 6.452 milioni così ripartita:

     a) lire 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;

     b) lire 1.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 4;

     c) lire 140 milioni quale concorso al pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;

     d) lire 812 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'articolo 4;

     e) lire 3.000 milioni per le opere previste dal quarto comma dell'art. 4;

     f) lire 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art. 5;

     g) lire 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 5.

     Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte restano inutilizzate e che quindi si rendono disponibili al termine dell'esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo ed anche a copertura degli articoli che nell'esercizio corrente dovessero risultare scoperti per esaurimento di fondi.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 6.452 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di cui al cap. 19600 «Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso» ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce per l'esercizio finanziario 1976 al Titolo II, Sezione II, Rubrica V, Capitolo 15400 con la denominazione «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica (legge regionale 3 giugno 1975, n. 26)».

 

 

 


[1] Leggi «quarto».