Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 16/03/2004 |
Numero: | 10 |
§ 4.1.53 - L.R. 16 marzo 2004, n. 10.
Interventi a sostegno degli agricoltori calabresi.
(B.U. 19 marzo 2004, n. 5 – S.S. n. 2).
Art. 1.
1. L’articolo 5, comma 3, della
«3. Gli imprenditori agricoli individuali e le società di persone possono ammortizzare i finanziamenti in questione in 14 anni per gli importi fino ad Euro 51.645,00 e in 24 anni per importi superiori. Gli organismi associativi beneficiari del contributo possono ammortizzare i finanziamenti in 14 anni per importi fino ad Euro 516.456,00 e in 24 anni per importi superiori».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati per l’anno 2004 in Euro 369.748,04, da allocare alla competente UPB 2.2.04.06 (capitolo 8045321), si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.
3. Per gli anni successivi, ad iniziare da quelli compresi nel bilancio pluriennale 2004-2006, e comunque sino alla scadenza dei mutui relativi, la copertura finanziaria é garantita in sede di predisposizione del bilancio pluriennale di previsione, mediante accantonamento nella stessa UPB 2.2.04.06 delle somme necessarie, ponendone il relativo onere sempre a carico della medesima UPB 2.2.04.08.
4. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le successive e conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
Art. 2.
1. Al fine di provvedere alla ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, nel corso delle annate agrarie 2000-2004, la Giunta regionale é autorizzata a concedere alle aziende agricole, singole o associate, un contributo straordinario secondo le modalità previste dall’art. 7 della
2. Per gli interventi di cui al precedente comma, é autorizzato l’impiego dei fondi residui di cui all’art. 6 della
3. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le successive e conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
Art. 3.
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.