§ 3.2.43 - L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:08/01/2002
Numero:3

§ 3.2.43 - L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35.

(B.U. n. 106 del 14 gennaio 2002 - S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     L’art. 2, 1° comma, lettera a) viene sostituito dal seguente: “a) materiale tiflodidattico e sussidi informatici, non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni approvato dal Ministero della Sanità, il cui costo unitario superi lire 500.000” per i fanciulli ed i giovani frequentanti le scuole comuni di ogni ordine e grado della Regione.

 

Art. 2.

     All’art. 2, 2° comma, le parole “tre province” vengono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

Art. 3.

     All’art. 2, 2° comma, dopo la parola “Reggio Calabria” vengono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

Art. 4.

     All’art. 2, 2° comma, punto 1) dopo la parola “massofisioterapisti” vengono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

Art. 5.

     All’art. 2, dopo il 2° comma, viene aggiunto il 2° comma bis

     (Omissis).

 

Art. 6.

     All’art. 2, dopo il 2° comma bis, viene aggiunto il 2° comma ter:

     (Omissis).

 

Art. 7.

     L’art. 3 viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).