§ 3.1.3 – L.P. 10 novembre 1960, n. 11.
Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:10/11/1960
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:
Art. 2.      All'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene inserito il seguente nuovo penultimo comma:
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:


§ 3.1.3 – L.P. 10 novembre 1960, n. 11.

Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

(B.U. 6 dicembre 1960, n. 54).

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:

     “Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alla norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell'Assessore provinciale competente, nonché della Sovrintendenza ai monumenti nei casi di sua competenza ai sensi delle norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico".

 

          Art. 2.

     All'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene inserito il seguente nuovo penultimo comma:

     “La stessa facoltà per il medesimo periodo compete alla Giunta provinciale per salvaguardare le modifiche al progetto di piano regolatore comunale da essa deliberate previo parere del Comitato urbanistico provinciale per la proposta di legge al Consiglio provinciale".

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma:

     “La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti della commissione fino a nove membri con facoltà di sceglierli anche dal proprio seno".