§ 6.1.29 - L.R. 20 gennaio 1993, n. 9.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:20/01/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31.3.1993, [...]
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.29 - L.R. 20 gennaio 1993, n. 9.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

(B.U. n. 3 dell'1 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31.3.1993, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio Regionale.

     L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) dello IARES (Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali) e dell'I.R.SV.ART. (Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato), ai sensi degli artt. 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).