§ 29.1.59 - Legge 29 dicembre 1961, n. 1528.
Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:29/12/1961
Numero:1528


Sommario
Art. 1.      E' accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani
Art. 2.      Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'art. 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni
Art. 3.      Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate
Art. 4.      Per l'assistenza tecnica di cui al precedente art. 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria [...]
Art. 5.      Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello [...]
Art. 6.      E' delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano dell'assistenza tecnica alla Somalia entro novanta giorni [...]
Art. 7.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° [...]


§ 29.1.59 - Legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia.

(G.U. 5 febbraio 1962, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     E' accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'art. 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

     Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministro del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio

1962-63

L.

1.000 milioni

"

1963-64

"

950 milioni

"

1964-65

"

820 milioni

"

1965-66

"

700 milioni

"

1966-67

"

500 milioni

 

          Art. 4.

     Per l'assistenza tecnica di cui al precedente art. 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

 

          Art. 5.

     Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

 

          Art. 6.

     E' delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano dell'assistenza tecnica alla Somalia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960.

 

          Art. 7.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1961.