§ 10.2.23 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:07/05/1999
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica
Art. 1 bis.  Composizione del nucleo familiare
Art. 2.  Criteri di calcolo della situazione economica equivalente
Art. 3.  Indicatore della situazione reddituale
Art. 4.  Indicatore della situazione patrimoniale
Art. 5.  Scala di equivalenza
Art. 6.  Dichiarazione sostitutiva unica
Art. 7.  Revoca dei benefici concessi


§ 10.2.23 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221. [1]

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

(G.U. 12 luglio 1999, n. 161)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica

     1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

     2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

 

          Art. 1 bis. Composizione del nucleo familiare [2]

     1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

     2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

     a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

     b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

     3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

     4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

     a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

     b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

     c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

     d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

     e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

     5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

     6 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

     7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

 

          Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente [3]

     1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

     2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

     3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

     4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

     5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

     6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.

 

          Art. 3. Indicatore della situazione reddituale [4]

     1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

     a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva; [5]

     b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

     c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

     d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

     1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

     a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

     b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. [6]

     2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

     a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

     b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

     c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

     d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

     e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

     f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

     g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; [7]

     h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

     3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

     4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

     5. [8]

 

          Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale [9]

     1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

     a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

     1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

     2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

     3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

     b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

     2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

 

          Art. 5. Scala di equivalenza

     1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

     2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. [10]

 

          Art. 6. Dichiarazione sostitutiva unica [11]

     1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

     2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

     3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

     4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [12]

     5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. [13]

     6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. [14]

     7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato. [15]

 

          Art. 7. Revoca dei benefici concessi

     1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 15 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[6] Comma inserito dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[8] Comma soppresso dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[14] Comma inserito dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

[15] Comma inserito dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.