Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 22/12/2005 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 2 della L.R. 59/1999. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 4.5.77 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 43.
Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale.
(B.U. 30 dicembre 2005, n. 65).
Art. 1. Modifiche all’art. 2 della
1. Il termine del 31 dicembre 2005 contenuto rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 2 della
2. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della
«Entro il termine del 31.12.2006 la Regione Abruzzo dovrà concludere le procedure di approvazione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito della procedura del Piano Regionale Integrato dei Trasporti secondo le norme previste dagli artt. 10 e 22 della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.