§ 4.5.67 - L.R. 24 marzo 2003, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.9.1983, n. 61 recante: “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture” e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:24/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 3 della L.R. 61/1983.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.5.67 - L.R. 24 marzo 2003, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.9.1983, n. 61 recante: “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture” e abrogazione L.R. 10/1998.

(B.U. 16 aprile 2003, n. 12).

 

Art. 1. Modifiche all’art. 3 della L.R. 61/1983.

     1. L’art. 3 della L.R. 9.9.1983, n. 61, già sostituito dalla L.R. 10/1998, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, prelazione.

     1. Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle infrastrutture accessorie di cui al successivo art. 30, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori anche in deroga alla L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modificazioni.

     2. L’Ente concedente di cui all’art. 1 della presente legge, ricevuta la domanda di concessione, entro 5 giorni ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse pubblicandola per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio e contestualmente, mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

     3. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

     a) si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;

     b) sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di distesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;

     c) sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso i concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione di cui all’art. 18 della L.R. 61/1983.

     4. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.

     5. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta all’Ente concedente, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio completa della documentazione prevista dal successivo art. 4.

     6. L’Ente concedente valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 3, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni:

     a) dallo scadere del termine di cui al comma 5, per le concessioni di competenza comunale;

     b) dalla data di espressione, da parte dei Comuni interessati, dei pareri di cui al precedente art. 1, comma 4, per le concessioni attribuite alla competenza provinciale o regionale;

     e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.

     Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall’intervento.

     7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla data di concessione e non dà inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.”

 

     Art. 2. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la L.R. 10/1998 e il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 61/1983.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.