§ 4.5.57 - L.R. 23 novembre 1999, n. 113.
Norme per la redazione di uno studio di settore per la gestione delle infrastrutture destinate alla intermodalità nel trasporto merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:23/11/1999
Numero:113


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Finanziamento).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 4.5.57 - L.R. 23 novembre 1999, n. 113.

Norme per la redazione di uno studio di settore per la gestione delle infrastrutture destinate alla intermodalità nel trasporto merci.

(B.U. n. 47 del 7 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, intende realizzare uno studio di settore riguardante le seguenti infrastrutture destinate alla intermodalità nel trasporto merci: l'Interporto della Val Pescara, il Centro Smistamento Merci della Marsica, l'Autoporto di Roseto degli Abruzzi e l'Autoporto di San Salvo.

     2. Il detto studio individuerà le forme di gestione ed i piani di impresa, finalizzati alla ottimizzazione dei servizi ed alla economicità della conduzione, nonché le procedure di scelta dei soggetti gestori.

     3. La Giunta Regionale affiderà l'esecuzione dello studio di cui ai commi precedenti a termini della L.R. 52/86 recante: "Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali".

     4. Al fine di procedere verso la piena funzionalità del sistema logistico regionale, è altresì concesso un contributo straordinario di £. 250.000.000 al Consorzio Industriale del Vastese per la realizzazione di nuovi studi di fattibilità e progetti relativi al porto di Vasto; di £. 250.000.000 a favore dell'A.S.I. Val Pescara per la redazione del nuovo P.R.G., nuovi studi di fattibilità o progetti relativi al porto di Ortona; di £. 250.000.000 a favore dell'A.S.I. Val Pescara per nuovi studi di fattibilità o progetti relativi al porto di Pescara; di £. 1.250.000.000 all'Ente porto di Giulianova per la redazione del P.R.G. e di nuovi studi di fattibilità o progetti per il porto di Giulianova; di £. 600.000.000 al Comune di Martinsicuro per opere relative all'approdo per la piccola pesca; di £. 300.000.000 al Circolo Nautico Vallonchini per interventi sulla sicurezza nel porto turistico di Roseto e fornitura di servizi alle imbarcazioni da pesca; € 568.102,59 al Comune dell’Aquila per infrastrutture e servizi relativi all’aeroporto di Preturo [1].

     5. [Il contributo di £. 1.250.000.000 destinato all'Aeroclub dell'Aquila è da considerarsi quale quota capitaria della costituenda Società di gestione dell'Aeroporto di Preturo] [2].

 

     Art. 2. (Finanziamento).

     1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1999 in £. 90.000.000 (novantamilioni) per lo studio di cui ai commi 1, 2, 3, dell'art. 1, ed in £. 4.150.000.000 per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 1, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 181552, 181565 e 182351.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

     - Cap. 181552 denominato: Corresponsione indennità fine servizio ai dipendenti delle aziende di trasporto - L.R. 9.9.1983, n. 62 - in diminuzione £. 90.000.000;

     - Cap. 181565 denominato: Tessere di libera circolazione - in diminuzione £. 1.150.000.000;

     - Cap. 182351 denominato: Investimenti nel campo dei trasporti - in diminuzione £. 3.000.000.000;

     - Cap. 181405 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18 - Tit. I

- Ctg. 4 denominato: "Conferimenti di un incarico per la realizzazione di

uno studio di settore" con uno stanziamento di 90.000.000;

     - Cap. 182310 di nuova istituzione e iscrizione al Sett. 18, Tit. 2, Ctg. 3 denominato "Norme per la redazione di uno studio di Settore per la gestione delle infrastrutture destinate all'intermodalità nel trasporto merci" con uno stanziamento di £. 4.150.000.000.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[2] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.