§ 4.5.43 - L.R. 2 agosto 1997, n. 86.
Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/08/1997
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 16, e di ridurre, [...]
Art. 2.      Il competente Settore Trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta Regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente art. 1 in favore della [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1997, in Lire 1 miliardo
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.5.43 - L.R. 2 agosto 1997, n. 86.

Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1997.

(B.U. n. Speciale dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1.

     Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3 assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettere h) ed i) dell'art. 54 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto

- Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere

dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il competente Settore Trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta Regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente art. 1 in favore della Società Autostrade S.p.A. - con sede in Roma - concessionaria dell'Autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1997, in Lire 1 miliardo [1.000.000.000], si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, dal Fondo Globale, elenco n. 3, capitolo 323000.

     La partita n. 2 del sopracitato elenco n. 3 è ridotta di lire 1 miliardo [1.000.000.000].

     All'istituzione di idoneo capitolo di spesa si provvede ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dic. 1977.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.