§ 4.5.25 - L.R. 29 marzo 1994, n. 16.
Censimento delle piste di discesa esistenti - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 5.8.1982, n. 55 recante disciplina in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/03/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Piste di discesa.
Art. 2.  Piste di discesa esistenti.
Art. 3.  Modifica delle piste di discesa esistenti e costruzione di nuove piste.
Art. 4.  Documentazione.
Art. 5.  Responsabilità civile del concessionario.
Art. 6.  Regolamenti di esercizio delle piste di discesa.
Art. 7.  Durata della concessione per l'esercizio del trasporto a mezzo di impianti fissi e suo rinnovo alla scadenza.
Art. 8.  Abrogazione norme.
Art. 9.  Urgenza.


§ 4.5.25 - L.R. 29 marzo 1994, n. 16.

Censimento delle piste di discesa esistenti - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 5.8.1982, n. 55 recante disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture.

(B.U. n. 16 del 27 aprile 1994)

 

Art. 1. Piste di discesa.

     Sono piste di discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci, monosci e tavole da neve.

     Sulle piste di discesa è vietato l'uso di mezzi similari quali slittini, bob, motoslitte, mezzi meccanici ed ogni altro mezzo differente da quelli elencati nel precedente comma 1 fatta eccezione per lo svolgimento di operazioni di soccorso le quali andranno comunque effettuate nell'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione.

     Nel caso di violazioni a quanto previsto dal precedente comma 2° è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

 

     Art. 2. Piste di discesa esistenti.

     Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita in esercizio autorizzate alla data del 31.12.1992 e ricomprese nell'allegato A: «Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31.12.1992».

     Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilità dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo art. 4, su istanza della Ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge, con provvedimento del Dirigente del Servizio Regionale Impianti Fissi del Settore Trasporti.

 

     Art. 3. Modifica delle piste di discesa esistenti e costruzione di nuove piste.

     Ogni modifica delle caratteristiche plano-altimetriche delle piste esistenti nonché la costruzione di nuove piste è disciplinata dalla L.R. 9.9.83 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Documentazione.

     Entro il 31.12.94 il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio regionale Impianti Fissi del Settore Trasporti le planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformità delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un Tecnico abilitato e dal Direttore o dal Responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

     Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio Regionale Impianti Fissi del Settore Trasporti, è facoltà della Ditta concessionaria confermare la validità degli stessi, presentando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal Direttore o dal Responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

 

     Art. 5. Responsabilità civile del concessionario.

     La Ditta esercente è responsabile civilmente della regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste ed è altresì tenuta, prima dell'apertura delle piste al pubblico esercizio e per una durata pari a quella dell'esercizio stesso, ad accendere polizza assicurativa per responsabilità civile a favore degli utenti.

     In assenza di copertura assicurativa l'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste di discesa è temporaneamente sospesa con provvedimento del Dirigente del competente Servizio Regionale Impianti Fissi.

 

     Art. 6. Regolamenti di esercizio delle piste di discesa.

     Per gli esercizi successivi alla stagione invernale 1994-95, la Giunta Regionale provvede ad emanare un regolamento di esercizio tipo per le piste di discesa cui dovranno adeguarsi e conformarsi i regolamenti di esercizio delle piste esistenti entro il 30.11.95.

     Il regolamento di esercizio tipo di cui al precedente 1° comma è approvato dal Consiglio Regionale.

     Emanato il regolamento tipo, dalla stagione invernale successiva non è consentita l'apertura al pubblico esercizio delle piste in assenza del relativo specifico regolamento d'esercizio, approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Durata della concessione per l'esercizio del trasporto a mezzo di impianti fissi e suo rinnovo alla scadenza.

     La durata della concessione per l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di Impianti Fissi non può superare la durata della vita tecnica degli impianti.

     In assenza di varianti strutturali di cui agli artt. 3 del D.P.R. 11.7.80 n. 753 e 2.1 del D.M. 2.1.85, e di fenomeni valanghivi che abbiano interessato direttamente, nel decorso periodo d'esercizio le aree occupate dal tracciato degli impianti, dalle piste di discesa e dalle relative infrastrutture accessorie, compromettendo la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, accertata la disponibilità dei suoli, la concessione per l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di Impianti Fissi è rinnovata alla scadenza, su istanza della Ditta concessionaria, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     A tal fine è allegato all'istanza l'atto sostitutivo di notorietà attestante l'inesistenza dei fenomeni valanghivi di cui al precedente 2° comma durante il periodo d'esercizio decorso reso congiuntamente dal Concessionario, dal Direttore o dal Responsabile d'Esercizio e dal Capo Servizio, sotto contestuale e personale responsabilità.

     In tutti gli altri casi resta confermata la dichiarazione di cui all'art. 4 della L.R. 18.06.1992 n. 47.

     Il Presidente della Giunta Regionale nel Decreto di rinnovo fissa il termine ultimo della concessione, compatibilmente con la disponibilità dei suoli, fino alla scadenza della vita tecnica dell'impianto.

 

     Art. 8. Abrogazione norme.

     Sono abrogati l'art. 2 della L.R. 9.9.83, n. 61 e l'art. 4 della L.R. 12.12.85, n. 65.

     Sono abrogate inoltre tutte le norme regionali in contrasto con quelle di cui alla presente legge.

 

     Art. 9. Urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.