§ 4.5.19 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 2.
Modifica alla L.R. 9.9.1983, n. 61, recante: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:16/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il 1° comma dell'art. 1 (Generalità) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:
Art. 2.      L'art. 27 (collaudo delle piste) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:


§ 4.5.19 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 2.

Modifica alla L.R. 9.9.1983, n. 61, recante: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture».

(B.U. n. 4 del 10 febbraio 1992).

 

Art. 1.

     Il 1° comma dell'art. 1 (Generalità) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 27 (collaudo delle piste) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:

     (Omissis).

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.