Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 16/01/1992 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Il 1° comma dell'art. 1 (Generalità) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue: |
Art. 2. L'art. 27 (collaudo delle piste) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue: |
§ 4.5.19 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 2.
Modifica alla L.R. 9.9.1983, n. 61, recante: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture».
(B.U. n. 4 del 10 febbraio 1992).
Il 1° comma dell'art. 1 (Generalità) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:
(Omissis).
L'art. 27 (collaudo delle piste) della Legge Regionale 9 Settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:
(Omissis).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.