§ 4.5.13 - L.R. 10 febbraio 1988, n. 18.
Modifica all'art. 35 della Legge Regionale 9 settembre 1983, n. 62, e norme di attuazione [Trasporti].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:10/02/1988
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'art. 35 della Legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, è così modificato
Art. 2.      Il nulla osta recante la valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio occasionale ed eccezionale può essere rilasciato dal Settore Trasporti della Giunta [...]
Art. 3.      Al rilascio del nulla osta di cui all'articolo precedente può farsi luogo, in ogni caso, soltanto nei seguenti periodi
Art. 4. 
Art. 5.  (Urgenza).


§ 4.5.13 - L.R. 10 febbraio 1988, n. 18.

Modifica all'art. 35 della Legge Regionale 9 settembre 1983, n. 62, e norme di attuazione [Trasporti].

(B.U. n. 5 del 1 marzo 1988).

 

Art. 1.

     L'art. 35 della Legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il nulla osta recante la valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio occasionale ed eccezionale può essere rilasciato dal Settore Trasporti della Giunta regionale nelle seguenti ipotesi:

     a) avvenimenti di carattere sportivo;

     b) avvenimenti di carattere religioso;

     c) gite scolastiche;

     d) partecipazione a convegni e congressi;

     e) avvenimenti di particolare rilevanza sociale.

     Il nulla osta di cui al comma precedente può essere rilasciato per gli autobus acquistati con l'intervento delle provvidenze regionali solo fino al 31 dicembre 1989.

     La possibilità del rilascio di tale nulla osta per gli autobus di linea acquistati senza intervento regionale resta valida anche successivamente a detta data.

 

     Art. 3.

     Al rilascio del nulla osta di cui all'articolo precedente può farsi luogo, in ogni caso, soltanto nei seguenti periodi:

     - dal 15 marzo al 30 giugno;

     - dal 1° settembre al 30 settembre.

 

     Art. 4. [1]

     Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio utilizzando autobus acquistati con il contributo regionale viene comminata l’ammenda di €. 10.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di un anno per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale.

2. Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio senza valido nulla osta, utilizzando autobus acquistati senza il contributo regionale viene comminata l’ammenda di €. 5.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di sei mesi per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 L.R. 11 aprile 1989, n. 31 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 17 luglio 2007, n. 25.