§ 4.5.11 - L.R. 3 novembre 1987, n. 72.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali n. 61 del 9 settembre 1983 e n. 65 del 12 dicembre 1985 recanti: «Disciplina in materia di funivie, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:03/11/1987
Numero:72


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, viene integrato con i seguenti commi:
Art. 2.      Il 2° comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 65, è ulteriormente modificato come segue:
Art. 3.  (Urgenza).


§ 4.5.11 - L.R. 3 novembre 1987, n. 72.

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali n. 61 del 9 settembre 1983 e n. 65 del 12 dicembre 1985 recanti: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste da discesa e relative infrastrutture».

(B.U. n. 33 del 25 novembre 1987).

 

Art. 1.

     L'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, viene integrato con i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il 2° comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 65, è ulteriormente modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Urgenza).

     (Omissis).