§ 4.5.3 - L.R. 27 agosto 1982 n. 61.
Delega alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla L. 10 febbraio 1982 n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/08/1982
Numero:61


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.5.3 - L.R. 27 agosto 1982 n. 61. [1]

Delega alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla L. 10 febbraio 1982 n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali.

(B.U. n. 35 del 30 settembre 1982).

 

Art. 1. [2]

     Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegati:

     a) ai Comuni quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito di un solo Comune, su strade comunali e locali di uso pubblico;

     b) alle Province quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito della Regione, su strade provinciali e/o strade comunali appartenenti ad uno o più Comuni. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre Province.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2007, n. 24.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 1984 n. 71, ora così nuovamente modificato per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1997, n. 27.